Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
Allo scopo di tutelare, incrementare e razionalizzare l'apicoltura,
la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1979, contributi a favore delle Associazioni
Provinciali di apicoltori per concorrere nelle spese che le stesse
sostengono per l'attuazione di iniziative rivolte alla diffusione
e al miglioramento dell'apicoltura.
ARTICOLO
2
Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui alla presente
legge, corredate dai programmi tecnico - finanziari relativi alle
iniziative che si intendono attuare, devono essere presentate al
Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le domande relative all'anno 1979 devono essere presentate entro
60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO
3
La concessione dei contributi è disposta con deliberazione
della Giunta regionale in base ai programmi tecnico - finanziari
presentati dalle Associazioni Provinciali Apicoltori. Il contributo
regionale può essere concesso nella misura massima del 70
per cento della spesa ritenuta ammissibile.
ARTICOLO
4
Per gli interventi della presente legge è autorizzata la
spesa annua di L. 30.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario
1979. E' altresì autorizzata la spesa di L. 13.000.000 per
il completamento degli interventi previsti dall'art. 4 della legge
regionale 5 gennaio 1978, n. 2. Alla spesa complessiva di L. 43.000.000
previsti per l'esercizio finanziario 1979 si fa fronte mediante
prelievo di pari importo dal cap. 196119720 <<Fondo di riserva
per spese impreviste>>. Per gli esercizi successivi, la spesa
verrà fissata con la legge di bilancio.
ARTICOLO
5
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1979 sono apportate le seguenti variazioni: Allo stato di previsione
della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le
seguenti variazioni: In diminuzione: Cap. 196119720 - Fondo di riserva
per spese impreviste: competenza L. 43.000.000, cassa L. 43.000.000
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1979 sono apportate le seguenti variazioni: OMISSIS In aumento:
Cap. 011301331 - <<Contributi alle Associazioni Provinciali
Apicoltori>> (Capitolo di nuova istituzione): competenza L.
43.000.000, cassa L. 43.000.000 La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Veneta. Data a Venezia, addì 5 novembre 1979
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