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LOTTA
ALLA VARROASI ED UTILIZZO DEL FARMACO VETERINARIO
a cura di Franco Mutinelli,
Alessandra Baggio, Roberto Piro - Centro Regionale per l'Apicoltura c/o
Ist. Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Via Romea 14/a, 35020
Legnaro (PD), e-mail: fmutinelli@izsvenezie.it
- website: www.regione.veneto.it/cra
e Mario Astuti - Direzione Generale Sanità, Regione Lombardia,
via Pola 9/11, 20124 Milano
Le aziende apistiche dovranno obbligatoriamente
registrarsi presso la A.S.L. di competenza e tenere il registro dei trattamenti
(nel caso di impiego di Perizin o Apitol). Ecco in dettaglio la nuova
normativa.
Il
Decreto 22 dicembre 2000 ha sancito la revisione e la riclassificazione
di un certo numero di presidi medico-chirurgici in farmaci veterinari
a seguito del completamento dell'iter previsto dalla normativa vigente.
A seguito di ciò, la maggior parte dei prodotti utilizzati per
la lotta alla varroasi ed attualmente disponibili sul mercato hanno ottenuto
questa nuova classificazione. L'iter relativo alla revisione delle autorizzazioni
ha avuto inizio alla fine del 1998, con la presentazione delle domande
di revisione e della relativa documentazione integrativa riguardante gli
aspetti analitici, di efficacia e di sicurezza dei componenti di questi
prodotti, secondo i requisiti della registrazione dei farmaci di cui al
D.Lgs. 47/97. Si sottolinea inoltre che nel presente lavoro si è
fa espresso riferimento ai soli trattamenti di lotta alla varroasi in
quanto le specialità veterinarie autorizzate per l'utilizzo in
apicoltura riguardano solo questa malattia delle api.
Nell'Allegato I del Decreto 22.12.2000 sono elencati Bayvarol, Apilifevar
ed Apistan, per i cui principi attivi non è previsto né
LMR (limite massimo di residui) (Regolamento CE 2377/90) (Mutinelli, 2000)
né tempo di sospensione. Nell'Allegato II invece sono inclusi Apitol
e Perizin per i cui principi attivi sono stati stabiliti LMR provvisori
e tempi di sospensione di 42 e 90 giorni rispettivamente. Per questi ultimi,
in funzione dell'esistenza del tempo di sospensione, è inoltre
obbligatoria la vendita dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria
in triplice copia con decorrenza aprile 2002.
A questo proposito si ricorda che i medicinali veterinari destinati al
controllo della varroasi delle api di cui all'Allegato 1 del Decreto 22
dicembre 2000, art. 1, comma 3, come modificato dal Decreto 22 giugno
2001, e precisamente Bayvarol, Apilifevar ed Apistan, dovranno riportare
la dicitura:"La vendita non è riservata esclusivamente alle
farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria".
Apivar, essendo stato registrato come specialita' medicinale per uso veterinario
(Decreto n. 204 del 16 dicembre 1998), non è incluso negli allegati
del Decreto 22 dicembre 2000 e successive modificazioni. Per questo prodotto
non è previsto tempo di sospensione e non è richiesta la
ricettazione medico-veterinaria.
L'entrata in vigore del D.Lgs.
4 agosto 1999, n.336 "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE
concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni di animali
e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali
vivi e nei loro prodotti" e la pubblicazione della Circolare 29 settembre
2000, n. 14 "Linee guida applicative del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.
336" hanno completato la procedura di recepimento della normativa
europea in materia di farmaco veterinario iniziata nel 1992 con l'emanazione
dei D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119.
Il D.Lgs. 336/99 prevede misure dirette ad un più stretto controllo
sull'utilizzo dei farmaci veterinari destinati agli animali da reddito
al fine di garantire una precisa registrazione dei trattamenti effettuati,
il rispetto del tempo di sospensione previsto e di conseguenza la tutela
del consumatore nei confronti della presenza di residui negli alimenti
di origine animale.
L'art. 14, comma 1 del D.Lgs 336/99 comporta l'obbligo della registrazione
delle aziende che allevano animali presso l'Azienda USL competente per
territorio sia nel caso di produzione per autoconsumo sia nel caso di
altri fini. La registrazione presso il servizio veterinario riguarda esclusivamente
le aziende che non sono sottoposte a tale obbligo ai sensi di altra normativa;
ad esempio quelle destinate all'apicoltura, all'acquacoltura nonché
le aziende che, a qualsiasi titolo, allevano o detengono equidi (Allegato
I).
L'art. 15 dello stesso decreto legislativo distingue gli obblighi di registrazione
del veterinario e del titolare dell'azienda. Al primo spetta il compito
di annotare, all'atto della visita in allevamento: la data, la natura
dei trattamenti prescritti o eseguiti, i dati identificativi degli animali
trattati o da sottoporre a trattamento, i tempi di sospensione indicati.
Al secondo spetta invece il compito di annotare sul registro la data e
la natura del trattamento eseguito, nonché, entro le 24 ore, la
data di inizio e di fine del trattamento stesso. Viene inoltre fatto obbligo
di conservare, per almeno cinque anni, copia della ricetta con cui il
farmaco è stato prescritto (comma 3).
I registri in questione dovranno inoltre essere vidimati dal servizio
veterinario competente per territorio che, nell'ambito della routinaria
vigilanza presso le aziende, annoterà sugli stessi la data dell'avvenuto
controllo.
In considerazione del fine non commerciale delle aziende che producono
per autoconsumo, tali imprese sono esonerate dagli obblighi di registrazione
di cui all'articolo 15.
La circolare 14/2000 poi, definendo le linee guida per l'applicazione
del D.Lgs. 336/99, fornisce anche i facsimile della modulistica necessaria
alla registrazione dell'azienda, alla registrazione dei trattamenti effettuati
e alla registrazione della scorta dei farmaci eventualmente necessari.
La modulistica che interessa l'azienda apistica è contenuta:
- nell'Allegato I, "Richiesta di registrazione per le aziende di
allevamento presso i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali
(art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 336 del 1999)": almeno una volta l'anno
il Servizio veterinario dell'A.S.L. verificherà l'avvenuta registrazione
dell'azienda;
- nell'Allegato III, "REGISTRO DEI TRATTAMENTI (art. 15 D.Lgs. n.
336 del 1999)": il Servizio veterinario dell'A.S.L., nel corso della
vigilanza permanente sull'allevamento, verificherà la corretta
tenuta del presente registro annotando, sullo stesso, la data del controllo
eseguito. Il presente registro deve essere conservato presso l'azienda
a cura del titolare per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data
dell'ultima annotazione;
- nell'Allegato IV, "REGISTRO UNIFICATO DI SCORTA DEI MEDICINALI
VETERINARI E DEI TRATTAMENTI (art. 34 D.Lgs. n. 119 del 1992 e art. 15
D.Lgs. n. 336 del 1999)": almeno una volta l'anno il Servizio veterinario
dell'A.S.L. verificherà la corretta tenuta del registro annotando,
sullo stesso, la data del controllo eseguito. Il presente registro deve
essere conservato presso l'azienda per un periodo non inferiore a cinque
anni dalla data dell'ultima annotazione;
- nell'Allegato V contiene la scheda rilevazione dati di attività
di farmaco-sorveglianza svolta dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL
competente per territorio;
- nell'Allegato VII vengono sintetizzati il TIPO VIOLAZIONE, gli ARTICOLI
VIOLATI e la SANZIONE PREVISTA, accompagnati da specifiche osservazioni.
Questi provvedimenti vanno di pari passo con la realizzazione del Piano
Nazionale Residui (P.N.R.) di cui alla stessa Direttiva 96/23/CE e alla
Decisione 97/747/CE, già implementato per il miele a partire dal
1998.
Il D.Lgs. 336/99 ha inserito ufficialmente il miele fra le categorie di
alimenti di origine animale che devono essere testate nel corso del P.N.R.
(Prandin et al., 1999) elaborato annualmente da ciascuno stato membro
(Allegato I, II, III).
La circolare 14/2000, al "punto 5. Verifiche presso gli stabilimenti
di produzione, 5a. Autocontrollo, campo di applicazione", recita:
"L'obbligo di adottare il piano di autocontrollo ai sensi del D.Lgs.
n. 336 del 1999 fa capo a tutte quelle attività che effettuano
la trasformazione di prodotti agricoli di origine animale in alimenti
destinati all'alimentazione umana; in particolare rientrano in questa
categoria:
- omissis
- i laboratori di smielatura per il miele".
E' evidente quindi come il D.Lgs. 336/99 coinvolga non solo l'apicoltore
e la cosiddetta produzione primaria con particolare riferimento ai trattamenti
farmacologici effettuati su animali destinati alla produzione di alimenti
per l'alimentazione umana, ma anche gli impianti di trasformazione già
soggetti ai controlli previsti dal D.Lgs. 155/97 e successive modificazioni.
Considerazioni
La normativa sopraccitata comporta quindi un nuovo obbligo per le aziende
apistiche sia in termini di registrazione del tipo di attività
svolta presso l'Azienda USL di competenza sia dei trattamenti effettuati
con alcuni farmaci veterinari. In particolare la registrazione presso
l'Azienda USL interessa tutte le aziende apistiche, comprese anche quelle
che producono per il solo autoconsumo. Con decorrenza aprile 2002 diventerà
inoltre obbligatoria la ricetta medico-veterinaria in triplice copia per
la prescrizione di Apitol e Perizin.
Relativamente invece all'obbligo della tenuta dei registri per i trattamenti
eseguiti e per le scorte di farmaci, questo riguarda solo l'utilizzo di
Apitol e Perizin, in quanto per loro è previsto un tempo di sospensione.
Cioè un intervallo di tempo fra l'ultima somministrazione e la
posa dei melari. Ne deriva quindi che l'obbligo della registrazione mira
a conoscere gli interventi effettuati, a verificare il rispetto della
normativa e ad orientare le eventuali indagini di laboratorio. Inoltre,
accanto alla registrazione, è fatto anche obbligo di conservare
per almeno cinque anni copia della ricetta medico-veterinaria con cui
il farmaco è stato prescritto. Queste registrazioni vanno inoltre
ad affiancarsi e ad integrare e completare quanto già previsto
dalla normativa sull'autocontrollo (D.Lgs. 155/97 e successive modificazioni),
occupandosi della produzione primaria. I trattamenti nei confronti della
varroasi hanno infatti un ruolo estremamente rilevante per quanto riguarda
le possibili fonti di contaminazione del miele nella fase di produzione
ed era quindi inevitabile che, a seguito della revisione dei medicinali
veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno,
compresi quelli utilizzati contro la varroasi delle api, si procedesse
all'introduzione di questi obblighi.
L'apicoltura viene quindi a pieno titolo ed in modo definitivo inserita
fra le attività di produzione di alimenti di origine animale ed
il suo prodotto principale, il miele appunto, non è più
considerato solo come alimento da sottoporre ad esami di laboratorio (P.N.R.),
ma anche da tutelare nei confronti delle operazioni effettuate nelle fasi
di produzione. Ciò è ovviamente in perfetta sintonia con
i più recenti orientamenti in materia di sicurezza alimentare con
l'intento di garantire la salubrità degli alimenti a tutela della
salute del consumatore.
Alla luce delle nuove disposizioni di legge e degli obblighi che ne derivano
agli apicoltori si sottolinea quindi, come già in occasione dell'applicazione
del D.Lgs. 155/97 sull'autocontrollo, la necessità che le associazioni
di categoria si facciamo parte attiva nell'assistere gli apicoltori in
modo da facilitare gli adempimenti previsti ed evitare spiacevoli conseguenze
a seguito delle verifiche che verranno effettuate da parte degli organi
competenti. Nella tabella 1 vengono sintetizzati gli adempimenti di competenza
degli apicoltori e l'attività di sorveglianza del servizio veterinario
delle A.S.L..
N.B. Il testo completo della normativa ed i relativi allegati sono disponibili
nel sito internet: www.regione.veneto.it/cra
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ultima modifica:9 Luglio, 2002
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