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La proposta
di legge n. 429 sulla disciplina dell'apicoltura
(9
dicembre 2001) Il disegno
di legge quadro per l'apicoltura riprende, sostanzialmente,
il disegno di legge unificato cui era pervenuta la Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati nella scorsa legislatura.
Unaapi, ancora una volta, riafferma il pieno accordo con il dispositivo,
in particolare su:
- riconoscimento
dell'apicoltura quale attività d'interesse ambientale nazionale;
- inquadramento agricolo a prescindere dalla gestione di terra;
- definizione di tutti i prodotti dell'alveare quali agricoli;
- differenziazione di operatori;
- limitazione ai trattamenti fitosanitari ed erbicidi;
- denuncia apiari e censimento obbligatorio;
- definizione giuridica del nettare, la melata ecc... quali risorse
con valore pubblico;
- effettiva incentivazione e sostegno al nomadismo;
- definizione di criteri per regolamentare eventuali conflitti per
lo sfruttamento delle risorse;
- norme di sicurezza nel posizionamento degli apiari;
- abrogazione di norme;
- riconoscimento del servizio d'impollinazione;
- obbligo ad innovare ed adeguare il regolamento di polizia veterinaria;
- copertura finanziaria.
L'approvazione
della Legge d'Orientamento e della Riforma Federale modifica il
quadro normativo d'insieme. Siamo, pertanto, ad avanzare alcune
brevi considerazioni e proposte in merito.
Art.5
In Italia sono presenti 70.000 apicoltori di cui 7.000/10.000 produttori
apistici a fini economici.
L'apporto dell'impollinazione delle api all'equilibrio ambientale
ed alle culture agro-forestali, è calcolabile in migliaia
di miliardi.
Non peraltro possibile, proficuamente, utilizzare in questo contesto
zootecnico il concetto di focolaio sanitario per i frequenti fenomeni
di "travaso" biologico e di patologie fra tutti gli alveari
di un contesto territoriale.
La definizione dei connotati specifici delle categorie (apicoltori
amatoriali e produttori apistici) apre la strada a misure e politiche
specifiche sia in senso produttivo sia di prevenzione e lotta sanitaria
di sostegno ad un'attività con tale valenza sociale.
Art. 7
La recente riforma costituzionale dell'articolo 117 affida allo
stato la competenza di tutela dell'ecosistema.
Coerentemente a quanto enunciato all'articolo 1, del d.d.l. in oggetto,
auspichiamo che al Ministero dell'Agricoltura siano affidate competenze
e risorse adeguate per attivare una politica nazionale di sostegno
e promozione per un settore di limitate, e parcellizzate, dimensioni
economiche ma indispensabile all'equilibrio agroambientale.
Art.11
Nella ridefinizione dell'associazionismo economico agricolo crediamo
possano e debbano essere tenute nel debito conto le specificità
del comparto apistico:
- assenza di misure comunitarie di sostegno al mercato ed al prodotto
- limitato valore economico, con valenza molto positiva del circuito
breve e della vendita diretta
- necessità, sul piano sanitario, di organizzare tutti gli
apicoltori, amatoriali inclusi
- uniche misure di sostegno previste dal Reg. CEE 1221/97 sono riferite
a servizi ed assistenza tecnica gestiti da associazioni di apicoltori
- nelle regioni ove si sono applicati, seriamente, i criteri previsti
dalla legge 674 si sono ottenuti risultati decisamente positivi
Proponiamo, pertanto, che la normativa per le associazioni di produttori
e loro unioni, specifica per l'apicoltura, sia basata e normata
sui seguenti criteri:
- minimo
di 50 aderenti produttori apistici (partita IVA)
- possibilità d'adesione all'a.p. apistica, anche, per apicoltori
amatoriali
- orientamento della produzione dei soci equivalente a quantomeno
250.000 Euro
- controllo annuale del n° di aderenti e della consistenza del
fatturato dei soci ai fini del mantenimento del riconoscimento
- forma giuridica rientrante tra quelle del nostro ordinamento.
Lo
strumento del decreto ministeriale è più agile e tale
da consentire adeguamenti.
Proponiamo
che l'articolo cambi titolo e che sia riformulato:
Definizione
regolamento per il riconoscimento associazioni di produttori apistici.
1.
Il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla
legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato.
2. Il Ministro dell'Agricoltura provvede, con proprio decreto, a
determinare i connotati specifici per il riconoscimento delle associazioni
di produttori apistici.
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