IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la
seguente legge:
TITOLO I -
FINALITÀ
ARTICOLO 1 - (Oggetto
e finalità)
1. Con la presente legge la Regione Umbria promuove la tutela e
lo sviluppo dell’apicoltura nell'ambito delle politiche volte a
valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità
produttive agricole del territorio, migliorare la qualità
e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità,
favorire l’agricoltura compatibile con il rispetto dell’ambiente
e
conservare gli ecosistemi naturali.
2. La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli
enti, gli organismi e le forme associate nel settore al fine di
identificare i fabbisogni del sistema produttivo anche con riguardo
alla ricerca, alla innovazione, ai servizi e di assumere pareri
e proposte circa iniziative, indagini, studi e programmi relativi
all’apicoltura in Umbria.
ARTICOLO
2 - (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) “apicoltura” l’attività di allevamento delle api;
b) "apicoltore" chiunque si dedichi all’apicoltura;
c) “produttore apistico” l’apicoltore che esercita l’apicoltura,
ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
d) "famiglia" ogni colonia d'api con regina;
e) "arnia" il contenitore atto ad ospitare una famiglia
d'api;
f) "alveare" l'arnia contenente una famiglia d'api;
g) “apiario" la postazione unitaria comprendente uno o più
alveari;
h) “nomadismo" il metodo di conduzione dell'allevamento apistico
attuato mediante uno o più spostamenti degli alveari per
lo sfruttamento di zone nettarifere diverse;
i) “servizio d’impollinazione” il dislocamento di alveari effettuato
al fine principale di migliorare la produttività delle colture
vegetali dipendenti dall’azione pronuba dell’entomofauna.
TITOLO II
- INTERVENTI
ARTICOLO 3 - (Tipologia degli interventi)
1. Ai sensi della presente legge, sono concessi finanziamenti sino
ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili,
ai beneficiari individuati all'articolo 5, con riferimento alle
seguenti attività:
a) acquisto arnie;
b) acquisto macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività
apistica, per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti dell’apicoltura, con l'esclusione degli automezzi;
c) adeguamento igienico sanitario di locali destinati alla lavorazione
del miele;
d) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine
di razza mellifera ligustica;
e) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee
di interesse agrario;
f) programmi di diffusione sul territorio regionale di piante arboree,
arbustive ed erbacee mellifere;
g) programmi di assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa
quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi delle malattie;
h) azioni di promozione di prodotti apicoli;
i) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli
apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati
con le unità sanitarie locali e con l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;
l) programmi di aggiornamento per gli apicoltori;
m) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in
apicoltura.
2. La percentuale del contributo previsto dal comma 1 può
essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento con
riferimento alle attività di cui al comma 1, lettere d),
e), f), g), h),
i), l), m).
3. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari i procedimenti
amministrativi relativi alle funzioni per la concessione dei contributi
alle attività di cui al comma 1.
4. Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi
alle attività di cui al comma 1), lettere a), b), c), sono
attribuite alle Comunità montane.
5. La Giunta regionale definisce le risorse finanziarie necessarie
per l’esercizio delle funzioni attribuite.
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ARTICOLO
4 - (Programmazione)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all’art.
1 comma 2, adotta il Piano triennale per l’apicoltura, in conformità
agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e lo sottopone all’approvazione
del Consiglio regionale.
2. Il Piano triennale definisce obiettivi, strategie, tempi e modalità
di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo
per l'attuazione della presente legge.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all’art.
1 comma 2, adotta programmi annuali per l’attuazione del Piano triennale
per l’apicoltura, i quali stabiliscono i requisiti e le priorità
per la concessione dei contributi di cui all’art. 3.
ARTICOLO
5 - (Beneficiari)
1. Possono beneficiare di finanziamenti di cui articolo 3:
a) produttori apistici singoli e associati che esercitano l’attività
in forma stanziale nel territorio regionale o in forma nomade, con
sede legale nel territorio regionale, limitatamente alle attività
indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c);
b) società cooperative di apicoltori e/o di produttori apistici,
che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari, limitatamente
alle attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f);
c) associazioni o organizzazioni di produttori apistici, limitatamente
alle attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettere d),
e), f), g), h), i), l);
d) istituti di ricerca e sperimentazione e Parco tecnologico agroalimentare,
limitatamente alle attività indicate all'articolo 3, comma
1, lettere l), m).
TITOLO III
- DISCIPLINA
ARTICOLO 6 - (Denuncia degli alveari)
1. I possessori, a qualunque titolo, di alveari devono farne denuncia
annualmente ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono localizzati
gli alveari stessi.
ARTICOLO
7 - (Anagrafe apistica)
1. È istituita l’anagrafe regionale degli apicoltori e degli
apiari esistenti sul territorio regionale, al fine di migliorare
le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario
e di predisporre piani e programmi di intervento.
ARTICOLO 8 - (Compiti
delle USL)
1. È compito dei servizi veterinari delle USL, ai sensi della
legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e successive modifiche, organizzare
ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli
apiari, nonché diffondere le norme tecniche di profilassi
e di prevenzione in campo apistico.
2. In caso di malattie soggette a denuncia o di sospetti avvelenamenti,
nonché in attuazione di programmi specifici, i servizi veterinari
delle USL, competenti per territorio, effettuano interventi sanitari
e profilattici e promuovono accertamenti sanitari.
3. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento,
i servizi veterinari delle USL si avvalgono della collaborazione
dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche.
Per altre attività di carattere sanitario o per interventi
finalizzati al miglioramento delle
produzioni, i suddetti servizi possono anche avvalersi della collaborazione
delle facoltà di Medicina veterinaria e di Agraria dell’Università
degli studi di Perugia e delle associazioni di categoria.
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ARTICOLO
9 - (Denuncia delle malattie e divieti)
1. È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari,
anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di denunciare
al sindaco del comune nel cui territorio è installato l'apiario,
per il
tramite del servizio veterinario della USL competente, le malattie
sospette o accertate, previste dal regolamento di polizia veterinaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320 e successive modificazioni.
2. È vietato lasciare a portata delle api il miele, i favi
ed il materiale infetto o sospetto di essere affetto dalle malattie
di cui al comma 1.
3. È vietato, al fine di preservare la sanità degli
allevamenti, alienare, rimuovere, occultare alveari, attrezzi, miele,
polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.
4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva ed idonea
sterilizzazione della cera in uso.
ARTICOLO
10 - (Albo allevatori api regine)
1. È istituito, presso la competente direzione regionale,
l'Albo regionale degli allevatori di api regine di razza apis mellifera
ligustica Spin. per la salvaguardia delle biodiversità in
ambito razziale, il miglioramento genetico degli ecotipi locali
delle api e la successiva diffusione del materiale migliorato.
ARTICOLO
11 - (Zone di rispetto)
1. La Regione può costituire zone di rispetto intorno agli
allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'Albo regionale
e intorno alla stazione di fecondazione. Essa specifica i confini
delle zone di rispetto e della stazione di fecondazione e la loro
validità temporale, nonché ogni altro
elemento ritenuto utile.
2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto e della
stazione di fecondazione, è fatto divieto ai non iscritti
all’albo di cui all’art. 10 di introdurre sciami, api regine, nuclei
o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti.
3. Gli sciami eventualmente catturati nell’area di rispetto durante
il periodo di validità di cui al comma 1 dovranno essere
trasferiti al di fuori della zona stessa in cui sono vietate anche
postazioni nomadiste.
ARTICOLO
12 - (Trattamenti antiparassitari)
1. Allo scopo di assicurare all’apicoltura l'indispensabile attività
pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento
con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse
agrario o ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle
api, dall’inizio della fioritura.
2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose,
ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa
eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora sottostante
in fiore.
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ARTICOLO
13 - (Norme regolamentari)
1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina:
a) della denuncia degli alveari;
b) dell’anagrafe apistica, stabilendo le modalità di attribuzione
delle tabelle identificative degli apiari;
c) dell’autorizzazione alla vendita o spostamento di api o alveari
e alla pratica del nomadismo;
d) delle distanze di rispetto tra gli apiari con riferimento a:
1) strade di pubblico transito;
2) confini di proprietà;
3) edifici di civile abitazione;
4) opifici nei quali una o più persone svolgono la propria
attività, anche se temporaneamente;
5) altri apiari;
e) albo degli allevatori di api regine;
f) eventuali disposizioni per la tutela delle api da sostanze
tossiche e per la pratica agricola, in periodi diversi dalla fioritura
dei frutteti e delle altre colture agrarie.
ARTICOLO
14 - (Vigilanza)
1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti
nella presente legge è demandata alle competenti strutture
della Regione, dei comuni, delle comunità montane, dei servizi
veterinari delle USL, del Corpo forestale e dell’ARPA.
ARTICOLO
15 - (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dalla presente legge,
oltre che l'esclusione dai benefici e provvidenze dalla medesima
previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme di
cui all’articolo 6;
b) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di
cui all’articolo 9;
c) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme regolamentari
previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b);
d) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme regolamentari
previste dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
e) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di
cui all’articolo 11 comma 2;
f) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di
cui all’articolo 12 comma 1.
2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto,
tra l'altro, della gravità e della eventuale reiterazione
della violazione.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete
all'Autorità amministrativa regionale, secondo le norme stabilite
dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modifiche.
TITOLO IV
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO
16 - (Abrogazioni)
1. È abrogata la legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6.
2. È abrogata la lettera dd) del comma 1 dell’articolo 110
della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.
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ARTICOLO
17 - (Norme finali e transitorie)
1. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, il
Piano di cui all’articolo 4, comma 1 viene adottato entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le norme regolamentari di cui all'articolo 13 sono adottate entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge sono conclusi ai sensi della legislazione previgente
in materia.
ARTICOLO
18 - (Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti all’ articolo 3 della
presente legge si fa fronte per l’anno 2002 con lo stanziamento
di 37.184,00 euro previsto per l’apicoltura, nella unità
previsionale di base 07.2.009 del Bilancio annuale 2002 parte spesa,
denominata “Interventi vari nel settore zootecnico” che risulterà
disponibile alla data dell’entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà
determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art.
27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni di cui al comma 1, sia in termini di competenza che di
cassa.
NOTE
(AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota all’art. 2, comma unico, lettera c):
— Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante:
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo
7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”, è pubblicato nel S.O.
alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001.
Nota all’art. 8, comma 1:
— La Legge regionale 7 aprile 1982, n. 19, recante: “Norme per l’esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria
e polizia veterinaria”, pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 21 del
14 aprile 1982, è stata modificata ed integrata dalla Legge
regionale 21 marzo 1985, n. 11, recante: “Piano socio-sanitario
regionale per il triennio 1985-87” (in S.O. al B.U.R. n. 34 del
3 aprile 1985).
Nota all’art. 9, comma 1:
— Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, recante: “Regolamento di polizia veterinaria”, è pubblicato
nel S.O. alla G.U. n. 142 del 24 giugno 1954.
Nota all’art. 15, comma 3:
— La Legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante: “Norme per
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza
della Regione o di Enti da essa delegati” (pubblicata nel B.U.R.
n. 36 del 2 giugno 1983) è stata modificata ed integrata
con Legge regionale 16 dicembre 1986, n. 46 (in B.U.R. n. 93 del
19 dicembre 1986).
Note all’art. 16:
— La Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6, recante: “Norme per
l’incremento e la tutela dell’apicoltura nella regione dell’Umbria”,
è pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 5 del 27 gennaio 1986.
— La Legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante: “Riordino delle
funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale
delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”, è pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 10 marzo 1999.
Note all’art. 18, commi 1 e 2:
— La Legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, recante: “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale
2002/2004”, è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 26 aprile
2002, n 19.
— Il testo dell’art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale
28 febbraio 2000, n. 13, recante: “Disciplina generale della programmazione,
del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni
della Regione dell’Umbria”, (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo
2000, n 11), è il seguente: "Art. 27 Legge finanziaria
regionale.
Omissis
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere
nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale
per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione
è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis".
Formula Finale: La presente legge regionale
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria.
Data a Perugia, addì 26 novembre 2002
LORENZETTI
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