Il Commissario
Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1 Fiere, mostre e mercati
Per l'esercizio 1981, è autorizzata la spesa di lire 210.000.000
in termini di competenza e di cassa per la partecipazione della
Regione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari di rilevanza
regionale, interregionale e internazionale nel settore agro - alimentare.
Il relativo importo è iscritto nel bilancio per l'esercizio
1981 in aggiunta allo stanziamento del capitolo 3560( tit. 1, sez.
10, rubr. 42, cat. 4, tipo 11, sett. 25) denominato <<Spese
per contributi per la partecipazione a fiere, mercati e manifestazioni
similari>>.
ARTICOLO
2 Apicoltura
Per l'esercizio 1981 è autorizzata la spesa di lire 10.000.000
in termini di competenza e di cassa quale contributo a favore del
Consorzio provinciale apistico di Perugia nelle spese per il miglioramento
e l'incremento dell'apicoltura. Il relativo stanziamento è
iscritto nel bilancio per l'esercizio 1981 al cap. 7668 di nuova
istituzione ( tit. 2, sez. 10, rubr. 42, tipo 2.1., cat. 3, sett.
10), denominato <<Contributi per il miglioramento e l'incremento
dell'apicoltura>>.
ARTICOLO
3 Modalità di concessione
Alla concessione delle provvidenze previste dai precedenti articoli
provvede la Giunta regionale, sulla base di appositi progetti delle
iniziative da finanziare. Per le iniziative di cui all'art. 1 ove
siano promosse e realizzate da soggetti diversi dalla Regione, la
concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale
e gli stessi possono essere liquidati in via anticipata nella misura
massima del 50 per cento del contributo ammesso e, per la quota
residua, sulla base di documentato rendiconto.
ARTICOLO
4 Norma finanziaria
All'onere complessivo di lire 220.000.000 necessario per l'attuazione
della presente legge si fa fronte con pari disponibilità
prevista nel fondo globale del capitolo 9710 del bilancio per l'esercizio
1981 (elenco n. 5 allegato al bilancio, n. d'ordine 5). Al predetto
bilancio sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
PARTE SPESA - Cap. 3560 Competenza L. 210.000.000 Cassa L. 210.000.000
- Cap. 7668 Competenza L. 10.000.000 Cassa L. 10.000.000 Competenza
L. 220.000.000 Cassa L. 220.000.000 In diminuzione - Cap. 9710 Competenza
L. 220.000.000 Cassa L. 220.000.000 Gli interventi disposti con
la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981-
1983 al II settore, II programma, progetto 4.
ARTICOLO
5 Finanziamento esercizi successivi
Per gli anni successivi gli stanziamenti di spesa per l'attuazione
degli interventi previsti dalla presente legge saranno determinati
con le leggi di bilancio, a norma dell'art. 5, secondo comma, della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23. La presente
legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data
a Perugia, addì 1 luglio 1981 La presente legge è
stata approvata dal Consiglio regionale in data 27 maggio 1981 (atto
n. 251) ed è stata vistata dal Commissario del Governo il
29 giugno 1981.
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