IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
Titolo
III APICOLTURA BIOLOGICA
L' apicoltore deve operare esclusivamente secondo le seguenti norme:
1. UBICAZIONE DEGLI APIARI
1.1 Gli apiari devono essere ubicati in zone che assicurino la bottinatura
prevalentemente su
specie floricole spontanee o da coltivazioni biologiche.
Comunque gli apiari devono essere ubicati in zone esterne ai grandi
centri urbani e collocati a
distanza di almeno 1 Km da autostrade e strade ad alta densità
di traffico, città , impianti industriali, inceneritori e
discariche. L' analisi sui prodotti potrà essere effettuata
in ogni momento dall' Organismo di controllo per evidenziare zone
da escludere dalla produzione e determinare eventuali prodotti dell'
alveare.
1.2 L' Ente di controllo deve essere informato dell' ubicazione
degli apiari entro 7 giorni dagli
eventuali spostamenti.
2.
ALLEVAMENTO
2.1 E' da preferire l' allevamento di ecotipi locali. E' vietato
l' acquisto di nuclei da apicoltori
convenzionali. E' ammesso l' acquisto di sciami solo da apiari biologici.
3.
NUTRIZIONE
3.1 Per la nutrizione sono ammessi il miele ed il polline nei favi
o in sciroppo, purchè di provenienza biologica. L' uso di
saccarosio e di zuccheri semplici può essere autorizzato
in annate sfavorevoli che mettano in pericolo la sopravvivenza delle
famiglie o in zone particolarmente svantaggiate dal punto di vista
climatico.
4.
MATERIALI
4.1 Le arnie devono essere in legno o altro materiale di origine
naturale. Il rivestimento
dell' arnia deve essere solo esterno e realizzato con vernici coloranti
naturali traspiranti.
In aziende nuove associate, si ammette la presenza di arnie diversamente
verniciate per un
anno dal momento del primo controllo.
4.2 I telai devono essere in legno. Per i fogli cerei è consentito
l' uso di sola cera d' api proveniente da alveari biologici. E'
ammesso l' uso di fogli cerei convenzionali fino all'esaurimento
delle scorte e nel caso di comprovata irreperibilità di cera
proveniente da alveari biologici.
4.3 Per la conservazione della cera sono ammessi: anidrite solforosa,
zolfo, Bacillus turingensis.
4.4 Nell' affumicatore è consentita la combustione di soli
vegetali secchi non lavorati, si
consiglia, una volta aperto l' alveare, di impiegare meno fumo possibile
per preservare la quantità del miele.
4.5 E' consigliabile pulire periodicamente i cassetti degli alveari
con fondo antivarroa al fine di
prevenire il pericolo di inquinamento di muffe o altro.
4.6 E consigliabile pulire periodicamente i cassetti degli alveari
con fondo antivarroa al fine di
prevenire il pericolo di inquinamento di muffe o altro.
5.
PROFILASSI E TERAPIA
5.1 E' consentito l' uso dell' omeopatia, della medicina naturale,
della lotta biomeccanica e l'uso di assenze di origine naturale.
Sono ammessi i seguenti prodotti: acido lattico, acido formico,
olii essenziali, prodotti omeopatici. 5.2 E' ammesso l' uso di acido
acetico per il
trattamento dei favi in magazzino per la lotta alla nosemiasi.
5.3 Le arnie devono essere disinfettate con le alte temperature
e con ipoclorito di sodio al 20% o soda. Sono vietati i prodotti
di sintesi.
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6.
RACCOLTA DEL MIELE
6.1 Il miele deve essere raccolto solo quando maturo. E' ammessa
la deumidificazione solo indiretta del miele.
7.
ESTRAZIONE DEL MIELE
7.1 La disopercolatura deve essere meccanica e l' estrazione tempestiva,
in questa fase il miele deve subire trattamenti termici a temperature
non superiori a 35 C; lo stoccaggio e il preconfezionamento devono
essere brevi ed effettuati in locali freschi.
8.
MATERIALI DI MIELERIA
8.1 E' consentito esclusivamente l' acciaio inox, con l' esclusione
delle parti accessorie, in materiale di qualità alimentare.
9
CONDIZIONAMENTO E CONFEZIONAMENTO DEL MIELE
9.1 Per il condizionamento è ammessa la sola filtrazione
statica.
9.2 Il confezionamento può avvenire esclusivamente in contenitori
di vetro, terracotta o ceramiche atossiche e contenitori monouso,
con esclusione di contenitori di plastica. Sono vietate la pastorizzazione
e la sterilizzazione del miele.
10.
STOCCAGGIO DEL MIELE CONFEZIONATO
10.1 E' da realizzare in luoghi freschi, asciutti e bui.
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11.
PRODUZIONE DI POLLINE
11.1 E' ammesso il solo essiccamento all' ombra e con essiccatoi
a fonte di calore indiretta, con termostato e a temperature inferiori
ai 40° C. Il confezionamento è da effettuarsi in vasi
di vetro scuro o altrimenti protetto dalla luce. La conservazione
deve avvenire in luogo fresco e buio.
12.
PRODUZIONE DI PAPPA REALE
12.1 I cupolini sono ammessi in pure cera d'api biologica secondo
la presente normativa, oppure in plastica ricoperta di cera.
12.2 Il confezionamento è esclusivamente in vetro, lo stoccaggio
al buio a temperatura tra lo 0° e 4° C
13.
PRODUZIONE DI PROPOLI
13.1 La propoli deve avvenire solo da raschiamento interno degli
alveari e/ o dell' uso di griglie di acciaio inox.
13.2 La conservazione deve avvenire in luogo fresco e buio.
14.
PRODUZIONE DI IDROMELE
14.1 L' idromele deve essere prodotto a partire da miele biologico
ed è consentito l' uso di
fermenti selezionati.
15.
CONVERSIONE
15.1 Per la conversione è obbligatorio mettere tutto lo sciame
su telaini con cera biologica. E' vietata la conversione graduale
dell' apiario. Devono essere sostituiti anche i telaini da melario
di cera biologica. Per cera biologica si intende quella proveniente
da alveari biologici.
15.2 Durante la conversione è obbligatorio eliminare dalle
pareti dell' arnia (fondo, coprifavo),
dagli angoli e dalle traverse superiori (distanziatori) tutta la
propoli accumulata durante lo svolgimento dell' apicoltura convenzionale.
15.3 Non è ammessa la presenza di apiari biologici e convenzionali
presso lo stesso apicoltore.
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