IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
Art.1
- Finalità
1. Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle
risorse zootecniche minori della regione, dello sviluppo e del miglioramento
quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, nel rispetto
della rinnovabilità delle risorse ambientali, la Regione
Toscana assume e favorisce iniziative atte ad assicurare lo sviluppo
dell'apicoltura, a valorizzarne i prodotti, a tutelare la razza
ligustica ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascoli per
le api, considerate fattori di tutela dell'ecosistema.
2. La Regione Toscana riconosce l'importanza fondamentale dell'attività
impollinatrice svolta dagli insetti pronubi, allevati e selvatici,
nella conservazione dell'ambiente naturale e nelle produzioni agricole.
Art.2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge si definisce:
- "apicoltura" l'attività di allevamento delle
api;
- "apicoltore" chiunque si dedichi all'apicoltura;
- "produttore apistico" l'apicoltore che esercita l'apicoltura
a scopo economico;
- "arnia razionale" il contenitore atto ad ospitare una
colonia di api provvisto di favi mobili;
- "arnia rustica" il contenitore atto ad ospitare una
colonia di api provvisto di favi fissi;
- "alveare" l'arnia contenente una colonia di api;
- "apiario stanziale" un insieme unitario di alveari che
non viene spostato nel corso dell'anno;
- "apiario nomade" un insieme unitario di alveari che
viene spostato una o più volte nel corso dell'anno allo scopo
di seguire le fioriture;
- "nomadismo" la pratica dello spostamento degli apiari
effettuato al fine di sfruttare zone nettarifere diverse;
- "servizio d'impollinazione" la pratica agricola, che
comporta l'introduzione di alveari negli appezzamenti dove si trovano
piante di interesse agrario, finalizzata all'incremento produttivo
e riproduttivo delle stesse mediante l'impollinazione guidata.
Art.
3 Commissione tecnica regionale apistica (abrogato
dall'art.14 della
legge n.23 dell'8 marzo 2000)
1. È istituita la Commissione tecnica regionale apistica.
2. Essa è composta da:
- il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura e Foreste o suo delegato;
- il Coordinatore del Dipartimento Sicurezza Sociale o suo delegato;
- tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
più rappresentative a livello regionale;
- tre esperti in materia apistica provenienti da Istituti di ricerca
o Università;
- sei rappresentanti designati dalle Associazioni di apicoltori
riconosciute ai sensi della L.R.77/80;
- un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale per
il Lazio e la Toscana;
- tre veterinari operanti nelle Unità Sanitarie Locali, proposti
dal Dipartimento competente in materia di servizi veterinari;
- un funzionario dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione
nel settore agricolo e forestale (A.R.S.I.A.) istituita con L.R.
37/93.
3. La commissione è presieduta dal Coordinatore del Dipartimento
Agricoltura e Foreste e si riunisce su convocazione scritta del
Presidente il quale redige anche l'ordine del giorno.
4. Funge da segretario un dipendente della Giunta Regionale.
5. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio Regionale,
restano in carica cinque anni e possono essere confermati.
6. La Commissione ha sede presso la Giunta Regionale.
7. È compito della Commissione esprimere pareri e proposte
alla Giunta regionale riguardo alle iniziative di cui all'art.1.
Art.
4 - Programmi regionali d'intervento (modificato
dall'art.15 della
legge n.23 dell'8 marzo 2000)
1. La Regione Toscana, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle
leggi di bilancio, tenendo conto delle proposte degli Enti delegati
di cui all'art.4 della L.R. 23 gennaio 1989 n.10 e della Commissione
tecnica regionale apistica, predispone programmi annuali d'intervento,
orientati alla tutela, promozione ed incentivazione dell'apicoltura,
secondo le procedure di programmazione definite dall'art. 9 della
Legge Regionale 9 giugno 1992 n.26.
2. Le proposte degli Enti delegati devono pervenire alla Giunta
regionale entro il mese di marzo dell'anno cui si riferisce il programma.
Art.
5 - Formazione professionale e assistenza tecnica
1. L'apicoltura è materia di formazione professionale, di
assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura nell'ambito dei
programmi regionali attuativi della relativa normativa vigente.
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Art.
6 - Il produttore apistico riconoscimento dell'attività
1. La presente Legge riconosce a tutti gli effetti l'apicoltura,
effettuata da produttori apistici, come attività imprenditoriale
agricola di tipo zootecnico. Tale riconoscimento è valido
anche qualora detta attività sia svolta da produttori apistici
che non siano titolari di reddito agrario per proprietà o
affitto di terreni.
2. Ai fini dell'iscrizione dei produttori apistici all'albo degli
imprenditori agricolo/professionali di cui alla Legge Regionale
12 gennaio 1994 n 6 e successive integrazioni e modificazioni, sono
da considerarsi redditi agricoli i proventi derivanti dall'esercizio
dell'apicoltura.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2 si attribuisce
all'allevamento di ciascun alveare un tempo lavoro di otto ore all'anno.
4. Nei casi in cui il produttore apistico si dedichi alla produzione
di api regine, di pappa reale o pratichi il servizio d'impollinazione,
vengono attribuite all'allevamento di ciascun alveare interessato
sedici ore di lavoro annue.
5. Di quanto disposto nel presente articolo si tiene conto anche
nella valutazione dell'ammissibilità delle richieste, effettuate
da produttori apistici, finalizzate all'accesso alle provvidenze
rivolte al comparto agricolo.
Art.7
- Denuncia e comunicazione installazione apiari nomadi
(modificato dall'art.16
della legge n.23 dell'8 marzo 2000)
1. Ai fini di consentire la profilassi ed il controllo sanitario
nonché l'acquisizione di informazioni utili per la programmazione
di interventi pubblici a favore dell'apicoltura è fatto obbligo
ai possessori o detentori di alveari, di qualunque tipo di farne
denuncia, annualmente, all'Unità Sanitaria Locale competente.
2. Chiunque inizi l'attività apistica o costituisca un nuovo
apiario è tenuto ad ottemperare, entro 10 giorni dall'installazione,
agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per gli anni successivi all'impianto dell'apiario, la denuncia
di cui al comma 1, deve essere rinnovata nel periodo che intercorre
tra il primo novembre e il 31 dicembre di ogni anno.
4. Nella fase di prima attuazione della presente legge la denuncia
deve essere effettuata entro 120 gg. dalla entrata in vigore della
medesima.
5. Gli apicoltori, anche se provenienti da altre regioni, che praticano
il nomadismo o il servizio d'impollinazione o che comunque spostino
i propri alveari sono tenuti a comunicare per iscritto, entro 10
giorni dallo spostamento stesso, l'avvenuta installazione degli
apiari alle Unità Sanitarie Locali competenti per il territorio
nel quale questi vengono situati.
6. Le Unità Sanitarie Locali comunicano alla Giunta Regionale,
entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati derivanti dalle denunce
e dalle comunicazioni di installazione di apiario nomade.
7. La Giunta Regionale, con proprio atto definisce le modalità
attuative relative agli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6.
8. La mancata denuncia o la mancata comunicazione di installazione
di apiario nomade esclude l'apicoltore, per l'anno successivo a
quello entro il quale doveva essere effettuata la denuncia stessa,
dall'accesso alle provvidenze finanziarie eventualmente disposte
dalla Regione Toscana nell'ambito di propri programmi d'intervento.
9. Ai trasgressori delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4
e 5 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000 per ogni
apiario.
Art.8
- Identificazione apiari
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge ogni
apiario, sia esso nomade o stanziale, deve essere identificato.
2. La Giunta Regionale, con proprio atto da emanare entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità
di identificazione degli apiari.
3. Si considera abbandonato un apiario quando risulta non identificato
ai sensi del comma 1.
4. Gli apiari per i quali risulta impossibile l'identificazione
del proprietario o detentore sono soggetti ad ispezione obbligatoria
da parte del personale all'uopo abilitato delle Unità Sanitarie
Locali. Nel caso in cui si rilevi la presenza di patologie a carattere
infettivo e diffusivo si applicano le vigenti norme in materia di
polizia veterinaria.
5. Ai trasgressori di quanto disposto al comma 1 del presente articolo
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 50.000 a lire 300.000 per ogni apiario.
Art.
9 - Arnie rustiche
1. È vietato allevare api in arnie rustiche.
2. È fatto obbligo agli apicoltori che già allevano
api in arnie rustiche di trasferirle in arnie razionali entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 gli Enti pubblici,
le Università, gli Istituti di ricerca e le Associazioni
che allevano api in arnie rustiche a scopo scientifico o didattico.
A tal fine i predetti soggetti ne danno comunicazione all'Unità
Sanitaria Locale territorialmente competente in relazione all'ubicazione
delle arnie rustiche.
4. Ai trasgressori. delle disposizioni di cui al presente articolo
si applica sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 20.000 a lire 120.000 per ogni arnia rustica allevata.
Art.
10 - Sperimentazioni con materiale patologico
1. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patologico
riferibile alle malattie soggette a denuncia, salvo che ciò
avvenga nell'ambito di impianti e con tutti gli accorgimenti idonei
ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno, previa comunicazione
alla Unità Sanitaria Locale territorialmente competente che
vigila sulle fasi di sperimentazione.
2. Ai trasgressori si applica sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.
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Art.
11 - Divieto dei trattamenti fitosanitari in fioritura
1.È vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose
ed erbacee che possa essere dannoso alle api dall'inizio della fioritura
fino alla completa scomparsa dei petali.
2.È obbligo dell'agricoltore provvedere allo sfalcio o interramento
delle eventuali fioriture spontanee presenti al momento del trattamento
in un'area che si estende per cinque metri oltre la zona da trattare.
3. Ai trasgressori di quanto disposto al comma 1 e 2 del presente
articolo si applica sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 150.000 a lire 900.000.
4. Il pagamento della sanzione prevista al comma 3 non esime comunque
i contravventori dal dover risarcire, secondo le norme sulla responsabilità
civile, gli eventuali danni subiti da apicoltori a causa della violazione
di quanto disposto al comma 1 e 2 del presente articolo.
Art.
12 - Distanze minime
1. Ciascun alveare componente un apiario deve essere collocato a
non meno di quindici metri nella direzione di sortita delle api
e a non meno di dieci metri nelle altre direzioni rispetto:
a) ai confini di proprietà;
b) agli edifici di civile abitazione;
c) agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria
attività anche se temporaneamente;
d) alle strade di pubblico transito.
2. L'apicoltore non è tenuto al rispetto di tali distanze
se tra l'apiario e gli immobili di cui al comma 1 sono interposti
muri, siepi od altri ripari senza soluzione di continuità.
3. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri ed estendersi
per altrettanto spazio oltre gli alveari posti all'estremità
dell'apiario.
4. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 30.000 a lire 180.000.
Art.
13 - Interventi tecnico sanitari
1. Le Unità Sanitarie Locali, tramite i Servizi Veterinari,
attuano gli interventi sanitari a tutela dell'apicoltura nonché
della salute pubblica relativamente ai prodotti edibili derivati;
diffondono le norme tecniche di profilassi contro le malattie; promuovono
sistematici accertamenti sanitari sugli impianti apistici e specifiche
ricerche di settore.
Art.
14 - Allevamento api regine zone di rispetto
(modificato dall'art.17
della legge n.23 dell'8 marzo 2000)
1. La Giunta regionale, su richiesta degli allevatori interessati,
può individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di
api regine sulla base di apposito regolamento emanato dal Consiglio
regionale che predefinisce i requisiti dei richiedenti, le caratteristiche
delle zone di rispetto e le modalità per la loro individuazione.
2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto è
vietato a terzi introdurre in essa apiari o aumentare il numero
degli alveari esistenti.
3. Ai trasgressori di quanto disposto al comma 2 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire
1.200.000.
Art.
15 - Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni
della presente legge sono esercitate dalle Unità Sanitarie
Locali competenti per territorio e dalle Amministrazioni Comunali
nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni, ferma restando
la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento
e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
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Art.
16 - Applicazione sanzioni
1. Le violazioni amministrative di cui alla presente Legge sono
accertate e contestate, dal personale addetto alla vigilanza individuato
al precedente articolo, ai sensi della L.R. 12 novembre 1993 n 85
e della L.21 novembre 1981 n 689.
2. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Presidente della
Regione ed i relativi proventi sono introitati nel bilancio.
Art.
17 - Norma finanziaria
- omissis -
Art.
18 - Norma di abrogazione
1. La Legge Regionale 15.06.79 n.26 "Norme per l'incremento
dell'apicoltura è abrogata
IL
PRESIDENTE
Simone Siliani
IL
SEGRETARIO
Rinaldo Innaco
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