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LO
STATUTO
titolo
I°
Costituzione
- Durata - Finalita'
ART.
1
E'
costituita L'Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani
( U.N.A.API ) operante in tutto il territorio nazionale, con sede
legale in via San Carlo 526/A Castel San Pietro Terme ( BO ) ora
in Viale Aldo Moro 16 ed un ufficio di rappresentanza sindacale
in Roma via Savoia 72/4. Con delibera del Consiglio Direttivo
potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere
istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, uffici periferici
e simili. L'Unione opera anche nel quadro e in applicazione del
Regolamento CEE 1360/78 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonchè della Legge Nazionale 674/78 e Regolamento CEE 2777/88
e 3087/88.
ART.
2
L'
Unione ha durata fino al 31 dicembre 2024 ed è automaticamente
prorogata per altri 20 anni e così via se almeno un anno
prima di ogni scadenza l' Assemblea non ne delibera lo scioglimento
.
ART.
3
L'
U.N.A.API. , quale struttura unitaria delle varie aree politico
- culturali e professionali che in essa si riconoscono, nella
sua più piena autonomia si propone in particolare la realizzazione
di una disciplina unitaria della produzione e del mercato nel
settore dell' apicoltura e dell' adattamento in comune alle esigenze
del mercato della produzione e dell' offerta da parte delle associate,
in armonia con le direttive dei programmi nazionali di sviluppo
economico e della Comunità Europea.
L' U.N.A.API. si impegna a tenere, per le attività che
formano oggetto del riconoscimento, una contabilità separata.
L' U.N.A.API. ha senza fini di lucro, lo scopo di assistere, coordinare
e rappresentare i Produttori Apistici aderenti alle Associazioni
dei Produttori operanti nel settore della produzione apistica
e riferita a tutti i prodotti dell' alveare su tutto il territorio
nazionale e in particolare :
a) Favorire la partecipazione alla programmazione agricola e apistica
Nazionale e Regionale, sia delle Regioni a statuto ordinario che
speciale e delle Provincie Autonome, dei Produttori Apistici soci
delle Associazioni aderenti all' Unione.
b)
Definire programmi di commercializzazione e produzione, biologiche
comprese.
c)
Predisporre, ai sensi del Regolamento CEE 1360/78 art. 3 e Legge
Nazionale 674/78, regolamenti che obblighino gli associati a rispettare
un codice di autodisciplina, sia per la fase concernente la produzione,
sia per quella riguardante l' immissione nel mercato, anche a
tutela degli interessi del consumatore.
d)
Stipulare convenzioni, accordi e contratti, anche interprofessionali,
in rappresentanza delle Associazioni aderenti che hanno dato mandato,
per la cessione, ritiro, stoccaggio, immissione sul mercato dei
prodotti del settore apistico.
e)
Promuovere, ai fini delle precedenti lettere c) e d) , la costituzione
di imprese coperative o società di qualunque forma giuridica
Istituti, Enti, e/o acquisire quote di partecipazione o altre
forme associative per la realizzazione e gestione di impianti
collettivi; i rappresentanti dell' Unione in dette società,
Istituti o Enti saranno nominati dal Consiglio Direttivo.
g)
Ideare e realizzare, ai sensi della Legge Nazionale 674/78 art.
2 comma 7, programmi nell' ambito delle attività svolte
a livello Nazionale, di ricerca e sperimentazione apistica, riconversioni
e razionalizzazioni produttive delle aziende aderenti alle Associazioni
socie dell' U.N.A.API.
h)
Rappresentare e assistere gli associati nella tutela sanitaria
delle api e dei prodotti dell' alveare verso gli Organi Pubblici
centrali e periferici e della CEE per la presentazione e il disbrigo
di pratiche singole e collettive, tendenti ad ottenere agevolazioni,
contributi, incentivi, premi, riconoscimenti formali da parte
di Istituti di Credito ed Enti Pubblici Comunitari e Nazionali,
ivi comprese le pratiche relative all' ottenimento degli aiuti
CEE per tutta la produzione dell' alveare, compresa l' impollinazione
e la cura sanitaria.
i)
Promuovere e curare la rilevazione e la divulgazione dei dati
e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di
offerta dei prodotti in collaborazione con i competenti servizi
Nazionali e Regionali, utilizzando centri e Istituti Pubblici
e privati per ricerche di mercato; promuovere e attuare programmi
di sviluppo, studio, assistenza tecnica, ricerca, divulgazione,
propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione
della produzione del settore apistico, con particolare attenzione
alla salubrità e qualità dei prodotti.
l)
Operare interventi anche per delega di Enti Pubblici per tutelare
gli apicoltori sia sul piano produttivo che sanitario, nonchè
sul mercato agricolo alimentare.
m)
Promuovere e coordinare l' assunzione di delibere da parte delle
Associazioni aderenti, che ai sensi dell' art. 3 della Legge Nazionale
674/78 possono avere efficacia vincolante anche nei confronti
dei non associati.
n)
Avanzare al CIPE di cui all' art. 2 della Legge Nazionale 8 novembre
1986 n. 752 e segg., proposte di indirizzo e coordinamento per
la formazione dei programmi e piani Nazionali in agricoltura e
nel settore apistico, secondo le procedure previste dalla legge.
o)
Ricercare e promuovere la collaborazione e l' intesa con Organizzazioni
Italiane ed Estere aventi finalità analoghe a quelle dell'
Unione e partecipare ad organismi con esse costituiti sotto qualsiasi
forma giuridica.
p)
Prestare consulenza tecnico - economica in relazione alle finalità
alle Associate.
q)
Svolgere funzioni e compiti derivati da convenzioni e contratti
con Enti Pubblici specie con l' AIMA per l' applicazione delle
normative Comunitarie e Nazionali a favore dei produttori o direttive
a favore dello sviluppo dell' apicoltura.
r)
Esercitare l' attività di stoccaggio , ammasso e commercializzazione
del prodotto, nonchè svolgere le azioni di intervento sul
mercato derivanti da contratti, convenzioni o accordi con l' AIMA
o altro Ente Pubblico Italiano o estero quale assuntore del servizio.
s)
Partecipare ai programmi di ricerca e sperimentazione produttiva
anche attraverso le proprie associate.
t)
Operare al fine di ottenere la massima integrazione tra le varie
figure di apicoltori, in particolare tra gli operatori professionali
e quelli hobbistici.
u)
Svolgere ogni altra attività consentita o imposta da norme
di legge.
v)
Organizzare corsi professionali rivolti agli operatori del settore.
Per
la realizzazione dei suddetti fini l' U.N.A.API. può assumere
tutte quelle iniziative atte a svolgere ogni attività ritenuta
necessaria ed utile alla realizzazione di operazioni mobiliari,
finanziarie e fidejussorie dirette o comunque destinate al raggiungimento
dei propri fini. Stipulare convenzioni e contratti con Enti Pubblici
e privati comunque interessati alla valorizzazione della produzione
apistica, sua trasformazione e commercializzazione.
titolo II°
Associati
ART.
4
Il
numero degli Associati è illimitato. Gli aderenti all'
Unione sono le Associazioni dei Produttori Apistici riconosciute
in base al Reg. CEE 1360/78 e alla Legge Nazionale 20 ottobre
1978 n. 674. Possono aderire all' Unione anche le Associazioni
di Produttori Apistici costituite, che senza fini di lucro, abbiano
finalità coincidenti con quelle dell' Unione stessa.
ART.
5
Le
domande per l' ammissione all' unione vanno presentate al Consiglio
Direttivo il quale delibera sull' ammissione, previa verifica
dell' esistenza dei requisiti di legge e statutari. La nuova Associata
deve versare la quota di ammissione nella misura fissata dal Consiglio
Direttivo, dopo di che verrà iscritta nel libro dei soci
dell' Unione.
Alla domanda, da presentare a firma del legale rappresentante
dell' Associazione, devono essere allegati:
a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto dell' aspirante
associata;
b) numero dei soci effettivi, corredata dal numero degli alveari
condotti;
c) copia della delibera di adesione adottata dal competente organismo
dell' Associazione.
ART
6
Le
Associazioni aderenti sono obbligate, restando fermi gli impegni
assunti dal singolo produttore o dalla cooperativa socia dell'
Associazione Aderente per quanto riguarda la disponibilità
del prodotto:
a) ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e
le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi dell' U.N.A.API;
b) a non svolgere attività in contrasto con gli scopi dell'
U.N.A.API;
c) a versare i contributi associativi legalmente deliberati;
d) a non aderire ad altre Unioni Nazionali aventi le medesime
finalità o finalità contrastanti;
e) a non recedere dall' U.N.A.API prima che siano trascorsi tre
anni dall' adesione;
f) a consentire e agevolare la verifica delle proprie attività
da parte dell' U.N.A.API e a eseguire le direttive in genere e
quelle di coordinamento in particolare impartite dall' Unione;
g) in caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall'
adesione all' U.N.A.API ., rilevate dall' Unione stessa e/o da
Enti Publici competenti, il consiglio Direttivo dell' U.N.A.API
su proposta del Presidente, procede alle verifiche necessarie
e al controllo dell' Associazione aderente e predispone un rapporto.
ART.
7
La
qualità di associato si perde:
a) per recesso, che non può essere esercitato se non dopo
aver partecipato all' Unione per un periodo di almeno tre anni
dall' ammissione a socio e a condizione che ne abbia dato avviso
per iscritto all' Unione almeno un anno prima;
b) per decadenza dovuta a sopravvenuta mancanza dei requisiti
previsti per l' ammissione al presente statuto;
c) per esclusione, in caso di ripetuta o grave violazione degli
obblighi di cui all' Art. 6 del presente statuto.
In
caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualunque motivo,
l' associato non ha diritto al rimborso della quota versata all'
atto dell' adesione e dei contributi versati nel corso del rapporto,
anche se in parte non usufruiti.
Titolo III°
Organi
dell' Unione
Organi
dell' Unione sono:
·
L' Assemblea Generale
· Il Consiglio Direttivo
· Il Collegio dei Revisori dei Conti
· Il Collegio dei Probiviri
· Il Presidente ed uno o più Vicepresidenti
ART. 9
L'
Assemblea generale è formata dalle rappresentanze degli
organi aderenti che sono in regola con il pagamento delle quote.
Ai lavori dell' Assemblea partecipano le rappresentanze degli
organi aderenti nel numero di un delegato ogni 100 dei propri
associati o frazione superiore a 50.
-
Il delegato, in caso di impedimento, può farsi rappresentare
da un altro delegato rappresentante lo stesso organismo aderente
e da questi indicato che, comunque, non può disporre di
una delega.
-
Le Associazioni non riconosciute partecipano senza diritto di
voto.
Le
Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'
Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio
b) nomina i componenti degli organismi sociali, del Collegio dei
Probiviri e Revisori dei Conti
c) delibera le quote annuali dovute dalle aderenti all' Unione;
d) determina l' eventuale compenso degli Amministratori e dei
Revisori dei Conti;
e) delibera direttive generali di iniziativa e di azione per il
conseguimento delle finalità dell' Unione;
f) delibera su quanto previsto al n. 4 dell' art. 2 della Legge
674/78 e su qualunque altra materia sottoposta al suo esame dal
Consiglio Direttivo o riservata espressamente alla sua competenza
dalla legge o dal presente statuto;
g) approva i regolamenti interni dell' Unione.
L'
Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all' anno,
entro sei mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale, per la
discussione e l' approvazione del bilancio.
L'
Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto,
sulla messa in liquidazione dell' Unione e sulla nomina, numero,
poteri e compensi dei liquidatori.
Le
assemblee sono convocate anche fuori della sede sociale dal Consiglio
Direttivo di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 degli
associati in regola con il pagamento dei contributi.
Nell' avviso di convocazione delle assemblee devono essere indicati
il giorno, l' ora ed il luogo della prima ed eventualmente della
seconda convocazione, separate da almeno 24 ore di tempo, e le
materie di discussione e viene comunicata con lettera raccomandata
spedita agli associati almeno 8 giorni prima della data fissata.
Le
assemblee sono validamente costituite:
-
in prima sessione quando siano presenti almeno la metà
degli aderenti per le assemblee ordinarie e i due terzi per le
assemblee straordinarie;
- in seconda sessione con la presenza di almeno 1/5 degli aderenti,
se ordinaria e di almeno 1/3 degli aderenti se straordinaria.
Le
assemblee deliberano a maggioranza assoluta in prima sessione
e a maggioranza dei presenti in seconda sessione a condizione
che siano rappresentati almeno 1/5 degli associati.
ART. 10
Il
Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 7 ad un massimo
di 21 componenti eletti dall' Assemblea Generale.
Essi durano in carica 3 anni, sono dispensati dal prestare cauzione
e sono rieleggibili. Nel periodo intercorrente tra la nomina e
la scadenza il Consiglio Direttivo può cooptare nel suo
seno nuovi membri in sostituzione di membri dimissionari o deceduti
e delegati da una Associazione receduta o esclusa.
I Consiglieri possono essere scelti tra i candidati indicati nelle
liste, ognuna delle quali deve essere sottoscritta da almeno 1/5
delle Associazioni aderenti. Ogni Associazione può sottoscrivere
una sola lista, altrimenti tutte le sottoscrizioni sono nulle.
Ogni lista è composta da un numero di candidati effettivi
non superiore ai 2/3 del numero dei consiglieri da eleggere e
di un pari numero di candidati supplenti che potranno assumere
la carica in caso di necessità.
I seggi vengono ripartiti con il sistema proporzionale tra le
liste presentate e ammesse, e in ogni lista i candidati risultano
eletti nell' ordine in cui sono indicati nella lista stessa. I
resti inferiori al quorum vengono attribuiti alla lista che ha
riportato il maggior numero di voti, fermo restando che ad ogni
lista non possono essere assegnati più dei 2/3 dei seggi,
salvo il caso di presentazione di una sola lista.
Ove non venga presentata alcuna lista, l' Assemblea nominerà
una Commissione di almeno 3 delegati appartenenti ognuno ad una
diversa Associazione che provvederà a compilare una lista
di candidati pari al doppio di quelli necessari. In tal caso,
il voto verrà espresso con modalità fissate di volta
in volta dall' Assemblea.
Le Associazioni non riconosciute non possono sottoscrivere liste,
ma proporre tecnici candidati.
Nella prima riunione convocata dal Consigliere più anziano
d' età saranno eletti nel proprio seno il Presidente ,
uno o più vicepresidenti. Possono far parte del Consiglio
Direttivo anche non soci in misura non superiore ad 1/5 dei componenti
il Consiglio stesso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Ad ogni
Consigliere spetta un voto ed in caso di parità di voti
prevale quello del Presidente.
Il Consiglio è convocato anche fuori dalla sede sociale
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno
2/5 dei componenti ne faccia richiesta.
Il Consiglio Direttivo può invitare rappresentanti di Associazioni
non riconosciute; gli invitati hanno diritto di parola ed esprimono
un parere consultivo .
Il Consiglio Direttivo sovrintende al funzionamento complessivo
dell' Unione e in particolare :
a) elegge il Presidente ed uno o più vicepresidenti;
b) cura l' esecuzione delle delibere dell' Assemblea;
c) predispone i bilanci e le proprie relazioni agli stessi;
d) delibera su atti e contratti, assume e licenzia il personale,
fissandone la retribuzione e le mansioni;
e) delibera l' ammissione e l' esclusione delle Associate
f) provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione,
che non siano di spettanza degli altri organi dell' Unione ad
essi demandati dal presente Statuto o dalle leggi;
g) può nominare il Direttore dell' Unione, fissandone il
compenso e le funzioni; nomina, tra i propri membri , i responsabili
dei dipartimenti del lavoro dell' Unione;
h) provvede a redigere i regolamenti interni da sottoporre all'
approvazione dell' Assemblea ordinaria;
i) può affidare ad uno o più Consiglieri o dipendenti
congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a
revoca, incarichi e poteri per la trattazione di singoli affari,
determinandone i compiti e gli eventuali compensi e/o rimborsi;
l) decide sulle domande di adesione all' Unione entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda stessa.
ART.
11
Il
Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell' Unione.
Egli è autorizzato a riscuotere somme da Pubbliche Amministrazioni
o da privati rilasciandone quietanza liberatoria. Ha facoltà
di nominare avvocati o procuratori, consulenti ed arbitri nelle
liti attive e passive riguardanti l' Unione avanti qualsiasi autorità
giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giudizio,
sentito il Consiglio Direttivo.
Il Presidente può, con l' approvazione del Consiglio Direttivo,
delegare ad altri la firma sociale per singoli atti o per serie
di atti.
In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate
dal Vicepresidente indicato dal Consiglio.
ART.
12
Il
Collegio dei Revisori dei Conti dell' Unione si compone di tre
membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e di due
supplenti i quali subentrano in ordine di anzianità ai
revisori effettivi in caso di dimissioni, decadenza o impedimento
degli stessi.
Spetta ai Revisori il controllo amministrativo e la vigilanza
sull' osservanza dello statuto dell' Unione.
I Revisori dei Conti sono eletti anche tra i non associati all'
Unione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci Revisori può assolvere anche alle
funzioni del Collegio dei Probiviri, in tal caso il Collegio dei
Probiviri non verrà eletto.
Titolo IV°
Giudizio
arbitrale
ART.
13
L'
Assemblea nomina anche tra i non associati, il Collegio dei Probiviri
nel numero di tre e che dura in carica tre anni.
Qualunque controversia o vertenza che sorga nell' ambito dell'
attività dell' Unione, sarà sottoposta all' esame
del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue
decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.
I suoi membri sono sempre rieleggibili.
Titolo
V°
Entrate
Fondo Comune e Patrimonio Sociale Scioglimento
ART.
14
L'
Esercizio sociale dell' Unione va dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell' esercizio
il Consiglio Direttivo sottopone all' esame dell' Assemblea ordinaria
per l' approvazione, il bilancio consuntivo e preventivo, corredato
da una propria relazione.
Le entrate dell' Unione sono costituite dalle quote associative,
dai contributi e concorsi finanziari pubblici, nazionali e comunitari,
da lasciti e donazioni e da qualunque altro eventuale provento.
Fanno parte del fondo comune i beni acquisiti con tali contributi.
ART.
15
L'Unione
delibera ogni anno la quota annuale dovuta dalle Associazioni
aderenti quale contributo per le spese generali ed i contributi
per i servizi resi dall' Unione.
Le quote devono obbligatoriamente essere pagate entro il 30 giugno
dell' anno di competenza.
ART.
16
I
fondi dell' Unione, e gli eventuali avanzi di gestione non potranno
mai essere attribuiti agli associati, i quali non hanno alcun
diritto su di essi nemmeno in caso di risoluzione del rapporto
associativo per qualunque ragione.
ART.
17
In
caso di scioglimento dell' Unione l' eventuale patrimonio netto
residuo sarà destinato dall' Assemblea straordinaria a
fini conformi a quelli del presente Statuto.
Titolo VI°
Disposizioni
Finali
ART.
18
Per
tutto ciò che non è espressamente contemplato nel
presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di associazioni
tra Produttori Agricoli e i particolare quelle richiamate dall'
Art. 1.
ART.
19
Viene
delegato il Presidente dell' U.N.A.API. ad apportare al presente
Statuto tutte quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti
Autorità in occasione della domanda di riconoscimento come
condizione insispensabile per ottenerlo e da nuove norme legislative
inerenti la materia in oggetto.
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