mieli d'italia  
sito ufficiale unaapi
Home|Unaapi|Aapi|Apicoltura|Archivio|Forum|Indirizzi utili|Link|Media
Mappa del sito|Annunci|Miele e prodotti alveare|Pubblicazioni|Servizi|Faq
 
Cerca

 

 
unaapi
 

LO STATUTO

titolo I°
Costituzione - Durata - Finalita'

ART. 1
E' costituita L'Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani ( U.N.A.API ) operante in tutto il territorio nazionale, con sede legale in via San Carlo 526/A Castel San Pietro Terme ( BO ) ora in Viale Aldo Moro 16 ed un ufficio di rappresentanza sindacale in Roma via Savoia 72/4. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, uffici periferici e simili. L'Unione opera anche nel quadro e in applicazione del Regolamento CEE 1360/78 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè della Legge Nazionale 674/78 e Regolamento CEE 2777/88 e 3087/88.

ART. 2
L' Unione ha durata fino al 31 dicembre 2024 ed è automaticamente prorogata per altri 20 anni e così via se almeno un anno prima di ogni scadenza l' Assemblea non ne delibera lo scioglimento .

ART. 3
L' U.N.A.API. , quale struttura unitaria delle varie aree politico - culturali e professionali che in essa si riconoscono, nella sua più piena autonomia si propone in particolare la realizzazione di una disciplina unitaria della produzione e del mercato nel settore dell' apicoltura e dell' adattamento in comune alle esigenze del mercato della produzione e dell' offerta da parte delle associate, in armonia con le direttive dei programmi nazionali di sviluppo economico e della Comunità Europea.
L' U.N.A.API. si impegna a tenere, per le attività che formano oggetto del riconoscimento, una contabilità separata.
L' U.N.A.API. ha senza fini di lucro, lo scopo di assistere, coordinare e rappresentare i Produttori Apistici aderenti alle Associazioni dei Produttori operanti nel settore della produzione apistica e riferita a tutti i prodotti dell' alveare su tutto il territorio nazionale e in particolare :
a) Favorire la partecipazione alla programmazione agricola e apistica Nazionale e Regionale, sia delle Regioni a statuto ordinario che speciale e delle Provincie Autonome, dei Produttori Apistici soci delle Associazioni aderenti all' Unione.
b) Definire programmi di commercializzazione e produzione, biologiche comprese.
c) Predisporre, ai sensi del Regolamento CEE 1360/78 art. 3 e Legge Nazionale 674/78, regolamenti che obblighino gli associati a rispettare un codice di autodisciplina, sia per la fase concernente la produzione, sia per quella riguardante l' immissione nel mercato, anche a tutela degli interessi del consumatore.
d) Stipulare convenzioni, accordi e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza delle Associazioni aderenti che hanno dato mandato, per la cessione, ritiro, stoccaggio, immissione sul mercato dei prodotti del settore apistico.
e) Promuovere, ai fini delle precedenti lettere c) e d) , la costituzione di imprese coperative o società di qualunque forma giuridica Istituti, Enti, e/o acquisire quote di partecipazione o altre forme associative per la realizzazione e gestione di impianti collettivi; i rappresentanti dell' Unione in dette società, Istituti o Enti saranno nominati dal Consiglio Direttivo.
g) Ideare e realizzare, ai sensi della Legge Nazionale 674/78 art. 2 comma 7, programmi nell' ambito delle attività svolte a livello Nazionale, di ricerca e sperimentazione apistica, riconversioni e razionalizzazioni produttive delle aziende aderenti alle Associazioni socie dell' U.N.A.API.
h) Rappresentare e assistere gli associati nella tutela sanitaria delle api e dei prodotti dell' alveare verso gli Organi Pubblici centrali e periferici e della CEE per la presentazione e il disbrigo di pratiche singole e collettive, tendenti ad ottenere agevolazioni, contributi, incentivi, premi, riconoscimenti formali da parte di Istituti di Credito ed Enti Pubblici Comunitari e Nazionali, ivi comprese le pratiche relative all' ottenimento degli aiuti CEE per tutta la produzione dell' alveare, compresa l' impollinazione e la cura sanitaria.
i) Promuovere e curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione con i competenti servizi Nazionali e Regionali, utilizzando centri e Istituti Pubblici e privati per ricerche di mercato; promuovere e attuare programmi di sviluppo, studio, assistenza tecnica, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore apistico, con particolare attenzione alla salubrità e qualità dei prodotti.
l) Operare interventi anche per delega di Enti Pubblici per tutelare gli apicoltori sia sul piano produttivo che sanitario, nonchè sul mercato agricolo alimentare.
m) Promuovere e coordinare l' assunzione di delibere da parte delle Associazioni aderenti, che ai sensi dell' art. 3 della Legge Nazionale 674/78 possono avere efficacia vincolante anche nei confronti dei non associati.
n) Avanzare al CIPE di cui all' art. 2 della Legge Nazionale 8 novembre 1986 n. 752 e segg., proposte di indirizzo e coordinamento per la formazione dei programmi e piani Nazionali in agricoltura e nel settore apistico, secondo le procedure previste dalla legge.
o) Ricercare e promuovere la collaborazione e l' intesa con Organizzazioni Italiane ed Estere aventi finalità analoghe a quelle dell' Unione e partecipare ad organismi con esse costituiti sotto qualsiasi forma giuridica.
p) Prestare consulenza tecnico - economica in relazione alle finalità alle Associate.
q) Svolgere funzioni e compiti derivati da convenzioni e contratti con Enti Pubblici specie con l' AIMA per l' applicazione delle normative Comunitarie e Nazionali a favore dei produttori o direttive a favore dello sviluppo dell' apicoltura.
r) Esercitare l' attività di stoccaggio , ammasso e commercializzazione del prodotto, nonchè svolgere le azioni di intervento sul mercato derivanti da contratti, convenzioni o accordi con l' AIMA o altro Ente Pubblico Italiano o estero quale assuntore del servizio.
s) Partecipare ai programmi di ricerca e sperimentazione produttiva anche attraverso le proprie associate.
t) Operare al fine di ottenere la massima integrazione tra le varie figure di apicoltori, in particolare tra gli operatori professionali e quelli hobbistici.
u) Svolgere ogni altra attività consentita o imposta da norme di legge.
v) Organizzare corsi professionali rivolti agli operatori del settore.
Per la realizzazione dei suddetti fini l' U.N.A.API. può assumere tutte quelle iniziative atte a svolgere ogni attività ritenuta necessaria ed utile alla realizzazione di operazioni mobiliari, finanziarie e fidejussorie dirette o comunque destinate al raggiungimento dei propri fini. Stipulare convenzioni e contratti con Enti Pubblici e privati comunque interessati alla valorizzazione della produzione apistica, sua trasformazione e commercializzazione.


titolo II°
Associati

ART. 4
Il numero degli Associati è illimitato. Gli aderenti all' Unione sono le Associazioni dei Produttori Apistici riconosciute in base al Reg. CEE 1360/78 e alla Legge Nazionale 20 ottobre 1978 n. 674. Possono aderire all' Unione anche le Associazioni di Produttori Apistici costituite, che senza fini di lucro, abbiano finalità coincidenti con quelle dell' Unione stessa.

ART. 5
Le domande per l' ammissione all' unione vanno presentate al Consiglio Direttivo il quale delibera sull' ammissione, previa verifica dell' esistenza dei requisiti di legge e statutari. La nuova Associata deve versare la quota di ammissione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, dopo di che verrà iscritta nel libro dei soci dell' Unione.
Alla domanda, da presentare a firma del legale rappresentante dell' Associazione, devono essere allegati:
a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto dell' aspirante associata;
b) numero dei soci effettivi, corredata dal numero degli alveari condotti;
c) copia della delibera di adesione adottata dal competente organismo dell' Associazione.

ART 6
Le Associazioni aderenti sono obbligate, restando fermi gli impegni assunti dal singolo produttore o dalla cooperativa socia dell' Associazione Aderente per quanto riguarda la disponibilità del prodotto:
a) ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi dell' U.N.A.API;
b) a non svolgere attività in contrasto con gli scopi dell' U.N.A.API;
c) a versare i contributi associativi legalmente deliberati;
d) a non aderire ad altre Unioni Nazionali aventi le medesime finalità o finalità contrastanti;
e) a non recedere dall' U.N.A.API prima che siano trascorsi tre anni dall' adesione;
f) a consentire e agevolare la verifica delle proprie attività da parte dell' U.N.A.API e a eseguire le direttive in genere e quelle di coordinamento in particolare impartite dall' Unione;
g) in caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall' adesione all' U.N.A.API ., rilevate dall' Unione stessa e/o da Enti Publici competenti, il consiglio Direttivo dell' U.N.A.API su proposta del Presidente, procede alle verifiche necessarie e al controllo dell' Associazione aderente e predispone un rapporto.

ART. 7
La qualità di associato si perde:
a) per recesso, che non può essere esercitato se non dopo aver partecipato all' Unione per un periodo di almeno tre anni dall' ammissione a socio e a condizione che ne abbia dato avviso per iscritto all' Unione almeno un anno prima;
b) per decadenza dovuta a sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti per l' ammissione al presente statuto;
c) per esclusione, in caso di ripetuta o grave violazione degli obblighi di cui all' Art. 6 del presente statuto.
In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualunque motivo, l' associato non ha diritto al rimborso della quota versata all' atto dell' adesione e dei contributi versati nel corso del rapporto, anche se in parte non usufruiti.


Titolo III°
Organi dell' Unione

Organi dell' Unione sono:

· L' Assemblea Generale
· Il Consiglio Direttivo
· Il Collegio dei Revisori dei Conti
· Il Collegio dei Probiviri
· Il Presidente ed uno o più Vicepresidenti


ART. 9
L' Assemblea generale è formata dalle rappresentanze degli organi aderenti che sono in regola con il pagamento delle quote. Ai lavori dell' Assemblea partecipano le rappresentanze degli organi aderenti nel numero di un delegato ogni 100 dei propri associati o frazione superiore a 50.
- Il delegato, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da un altro delegato rappresentante lo stesso organismo aderente e da questi indicato che, comunque, non può disporre di una delega.
- Le Associazioni non riconosciute partecipano senza diritto di voto.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L' Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio
b) nomina i componenti degli organismi sociali, del Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti
c) delibera le quote annuali dovute dalle aderenti all' Unione;
d) determina l' eventuale compenso degli Amministratori e dei Revisori dei Conti;
e) delibera direttive generali di iniziativa e di azione per il conseguimento delle finalità dell' Unione;
f) delibera su quanto previsto al n. 4 dell' art. 2 della Legge 674/78 e su qualunque altra materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo o riservata espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
g) approva i regolamenti interni dell' Unione.

L' Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all' anno, entro sei mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale, per la discussione e l' approvazione del bilancio.
L' Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla messa in liquidazione dell' Unione e sulla nomina, numero, poteri e compensi dei liquidatori.
Le assemblee sono convocate anche fuori della sede sociale dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 degli associati in regola con il pagamento dei contributi.
Nell' avviso di convocazione delle assemblee devono essere indicati il giorno, l' ora ed il luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione, separate da almeno 24 ore di tempo, e le materie di discussione e viene comunicata con lettera raccomandata spedita agli associati almeno 8 giorni prima della data fissata.
Le assemblee sono validamente costituite:
- in prima sessione quando siano presenti almeno la metà degli aderenti per le assemblee ordinarie e i due terzi per le assemblee straordinarie;
- in seconda sessione con la presenza di almeno 1/5 degli aderenti, se ordinaria e di almeno 1/3 degli aderenti se straordinaria.
Le assemblee deliberano a maggioranza assoluta in prima sessione e a maggioranza dei presenti in seconda sessione a condizione che siano rappresentati almeno 1/5 degli associati.


ART. 10
Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 7 ad un massimo di 21 componenti eletti dall' Assemblea Generale.
Essi durano in carica 3 anni, sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili. Nel periodo intercorrente tra la nomina e la scadenza il Consiglio Direttivo può cooptare nel suo seno nuovi membri in sostituzione di membri dimissionari o deceduti e delegati da una Associazione receduta o esclusa.
I Consiglieri possono essere scelti tra i candidati indicati nelle liste, ognuna delle quali deve essere sottoscritta da almeno 1/5 delle Associazioni aderenti. Ogni Associazione può sottoscrivere una sola lista, altrimenti tutte le sottoscrizioni sono nulle.
Ogni lista è composta da un numero di candidati effettivi non superiore ai 2/3 del numero dei consiglieri da eleggere e di un pari numero di candidati supplenti che potranno assumere la carica in caso di necessità.
I seggi vengono ripartiti con il sistema proporzionale tra le liste presentate e ammesse, e in ogni lista i candidati risultano eletti nell' ordine in cui sono indicati nella lista stessa. I resti inferiori al quorum vengono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, fermo restando che ad ogni lista non possono essere assegnati più dei 2/3 dei seggi, salvo il caso di presentazione di una sola lista.
Ove non venga presentata alcuna lista, l' Assemblea nominerà una Commissione di almeno 3 delegati appartenenti ognuno ad una diversa Associazione che provvederà a compilare una lista di candidati pari al doppio di quelli necessari. In tal caso, il voto verrà espresso con modalità fissate di volta in volta dall' Assemblea.
Le Associazioni non riconosciute non possono sottoscrivere liste, ma proporre tecnici candidati.
Nella prima riunione convocata dal Consigliere più anziano d' età saranno eletti nel proprio seno il Presidente , uno o più vicepresidenti. Possono far parte del Consiglio Direttivo anche non soci in misura non superiore ad 1/5 dei componenti il Consiglio stesso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Ad ogni Consigliere spetta un voto ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio è convocato anche fuori dalla sede sociale ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 2/5 dei componenti ne faccia richiesta.
Il Consiglio Direttivo può invitare rappresentanti di Associazioni non riconosciute; gli invitati hanno diritto di parola ed esprimono un parere consultivo .
Il Consiglio Direttivo sovrintende al funzionamento complessivo dell' Unione e in particolare :
a) elegge il Presidente ed uno o più vicepresidenti;
b) cura l' esecuzione delle delibere dell' Assemblea;
c) predispone i bilanci e le proprie relazioni agli stessi;
d) delibera su atti e contratti, assume e licenzia il personale, fissandone la retribuzione e le mansioni;
e) delibera l' ammissione e l' esclusione delle Associate
f) provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano di spettanza degli altri organi dell' Unione ad essi demandati dal presente Statuto o dalle leggi;
g) può nominare il Direttore dell' Unione, fissandone il compenso e le funzioni; nomina, tra i propri membri , i responsabili dei dipartimenti del lavoro dell' Unione;
h) provvede a redigere i regolamenti interni da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea ordinaria;
i) può affidare ad uno o più Consiglieri o dipendenti congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, incarichi e poteri per la trattazione di singoli affari, determinandone i compiti e gli eventuali compensi e/o rimborsi;
l) decide sulle domande di adesione all' Unione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

ART. 11
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell' Unione.
Egli è autorizzato a riscuotere somme da Pubbliche Amministrazioni o da privati rilasciandone quietanza liberatoria. Ha facoltà di nominare avvocati o procuratori, consulenti ed arbitri nelle liti attive e passive riguardanti l' Unione avanti qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giudizio, sentito il Consiglio Direttivo.
Il Presidente può, con l' approvazione del Consiglio Direttivo, delegare ad altri la firma sociale per singoli atti o per serie di atti.
In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente indicato dal Consiglio.

ART. 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell' Unione si compone di tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e di due supplenti i quali subentrano in ordine di anzianità ai revisori effettivi in caso di dimissioni, decadenza o impedimento degli stessi.
Spetta ai Revisori il controllo amministrativo e la vigilanza sull' osservanza dello statuto dell' Unione.
I Revisori dei Conti sono eletti anche tra i non associati all' Unione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci Revisori può assolvere anche alle funzioni del Collegio dei Probiviri, in tal caso il Collegio dei Probiviri non verrà eletto.


Titolo IV°
Giudizio arbitrale

ART. 13
L' Assemblea nomina anche tra i non associati, il Collegio dei Probiviri nel numero di tre e che dura in carica tre anni.
Qualunque controversia o vertenza che sorga nell' ambito dell' attività dell' Unione, sarà sottoposta all' esame del Collegio dei Probiviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura. I suoi membri sono sempre rieleggibili.

Titolo V°
Entrate Fondo Comune e Patrimonio Sociale Scioglimento

ART. 14
L' Esercizio sociale dell' Unione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell' esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all' esame dell' Assemblea ordinaria per l' approvazione, il bilancio consuntivo e preventivo, corredato da una propria relazione.
Le entrate dell' Unione sono costituite dalle quote associative, dai contributi e concorsi finanziari pubblici, nazionali e comunitari, da lasciti e donazioni e da qualunque altro eventuale provento.
Fanno parte del fondo comune i beni acquisiti con tali contributi.

ART. 15
L'Unione delibera ogni anno la quota annuale dovuta dalle Associazioni aderenti quale contributo per le spese generali ed i contributi per i servizi resi dall' Unione.
Le quote devono obbligatoriamente essere pagate entro il 30 giugno dell' anno di competenza.

ART. 16
I fondi dell' Unione, e gli eventuali avanzi di gestione non potranno mai essere attribuiti agli associati, i quali non hanno alcun diritto su di essi nemmeno in caso di risoluzione del rapporto associativo per qualunque ragione.

ART. 17
In caso di scioglimento dell' Unione l' eventuale patrimonio netto residuo sarà destinato dall' Assemblea straordinaria a fini conformi a quelli del presente Statuto.


Titolo VI°
Disposizioni Finali

ART. 18
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di associazioni tra Produttori Agricoli e i particolare quelle richiamate dall' Art. 1.

ART. 19
Viene delegato il Presidente dell' U.N.A.API. ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità in occasione della domanda di riconoscimento come condizione insispensabile per ottenerlo e da nuove norme legislative inerenti la materia in oggetto.


U.N.A.API. Str. Tassarolo 22 - 15067 Novi Ligure (AL)
tel.
0143 32 37 78 - Fax 0143 31 42 35
ultima modifica: 15 Guigno, 2002

lapis