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STATUTO
Art.1
E' costituita l' "Associazione Apicoltori Professionisti Italiani
(A.A.P.I. )" con sede in Castel San Petro Terme ( BO ), via
San Carlo 526/A .
Con delibera del Consiglio direttivo potrà essere trasferita
la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse
sedi secondarie, uffici periferici e simili.
Art.2
L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2024 ed è automaticamente
prorogata per altri 20 anni e così via se almeno un anno
prima di ogni scadenza l' Assemblea non ne delibera lo scioglimento.
Art.3
Possono aderire all'Associazione gli apicoltori residenti in Italia
che allevano quantomeno n. 100 alveari e chi trae dalla produzione
dei propri alveari due terzi del reddito complessivo. L'adesione
all'associazione è individuale.
Art.4
L' associazione non ha scopo di lucro.
E' fatto divieto di distribuzione, anche in forma indiretta di utili,
avanzi di gestione nonchè fondi, riserve, o capitale durante
la vita dell' associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Art.
5
L' Associazione Apicoltori Professionisti Italiani è libera
e autonoma ed ha scopo di:
a) promuovere iniziative tendenti a valorizzare i prodotti dell'
alveare e a tutelare gli interessi degli apicoltori associati;
b) promuovere e sollecitare la ricerca scientifica in apicoltura
e diffondere tra gli associati le conoscenze utili ad incrementare
e migliorare la produzione apistica;
c) collaborare con gli enti pubblici, organismi sociali, agricoli,
commerciali, aderire ad Associazioni di categoria, per una più
vasta conoscenza dell' apicoltura e per una più appropriata
legislazione della materia;
d) estendere e agevolare i rapporti tra produttori apistici e apicoltori
amatoriali ;
e) presentare agli organi competenti proposte tendenti a migliorare
la normativa in materia di apicoltura;
f) promuovere iniziative editoriali e di informazione nei confronti
dei produttori apistici e dei consumatori
g) promuovere la formazione professionale nel settore.
h) promuovere manifestazioni e iniziative pubbliche a carattere
convegnistico/seminariale
Art.6
L' Associazione, nei limiti della necessità di realizzazione
dello scopo non lucrativo che la contraddistingue, potrà
compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare,
attive e passive, comunque necessarie od utili al raggiungimento
dello scopo sociale.
Art.
7
Organi dell' Associazione sono:
1) i soci
2) l' assemblea dei soci
3) il consiglio di amministrazione
4) il Presidente
5) il collegio dei Sindaci Revisori
Art.8
La qualifica di Socio viene concessa dal Presidente in conformità
al parere espresso dal Consiglio di Amministrazione. Il socio ha
diritto a partecipare alla vita sociale nelle forme previste dallo
Statuto e ad essere informato su tutto quanto possa concorrere alla
sua formazione professionale e alla tutela dei suoi interessi. L'
associazione impegna i singoli associati a partecipare attivamente
ed in maniera continuativa alle attività dell' ente per la
realizzazione delle finalità dello stesso.
Tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età
hanno diritto di voto nelle deliberazioni per l' approvazione del
rendiconto economico, dello statuto e dei regolamenti e in quelle
per le modifiche degli stessi. E' altresì previsto il diritto
di voto di tutti gli associati nelle deliberazioni per la nomina
degli organi direttivi dell' associazione.
Il socio potrà usufruire dei servizi realizzati dall' associazione
su semplice richiesta.
Il socio verserà annualmente all' associazione la quota decisa
dal consiglio di amministrazione . In caso di mancato pagamento
nei termini dovuti, decadrà dalla sua qualità di socio.
La sua riammissione è a domanda come se fosse un nuovo socio.
La quota associativa è personale, non rivalutabile nel suo
ammontare, incedibile ad eccezione che nell' ipotesi di successione
a causa di morte.
I simpatizzanti dell' associazione - denominati " Simpaprof
"- possono partecipare alle iniziative pubbliche della stessa
e versare contributi.
Art.9
E' escluso dall' associazione l' associato:
a) che reca danno morale e materiale all' associazione;
b) che non versi la quota associativa entro i termini previsti.
Art.10
Il patrimonio dell' associazione è costituito:
a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti,
donazioni o che comunque sono o vengono in proprietà della
associazione;
b) dalle somme che, annualmente su proposta del consiglio di amministrazione
e approvazione dell' assemblea si ritiene opportuno destinare a
speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.
In caso di scioglimento dell' associazione è fatto obbligo
di devolverne il patrimonio ad altra associazione con finalità
analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l' organismo
di controllo di cui all' art. 3 c. 190 della Legge 23 dicembre 1996
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
11
Le entrate ordinarie dell' associazione sono costituite:
a) dalle quote associative che gli associati devono all' associazione
nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
b) dalle rendite patrimoniali;
c) dagli eventuali contributi di enti pubblici o privati.
Art.
12
L' assemblea si compone della totalità degli associati. Essa
è convocata dal Presidente su proposta del Consiglio di Amministrazione
almeno una volta all' anno.
Il Presidente dovrà pure convocarla entro 30 giorni dalla
richiesta della maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dalla
richiesta scritta e motivata di un quinto dei soci, ovvero quando
ne ravvisi la necessità .
Sono di sua competenza:
a) tutto quanto concerne la vita e l' attività dell' associazione;
b) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
c) l' approvazione del bilancio;
d) la nomina dei sindaci revisori;
L'
assemblea dei soci può in qualsiasi momento revocare il mandato
ai componenti gli organi sociali.
E' ammessa una sola delega ad altro socio. La validità delle
deleghe deve essere verificata ogni volta dal Presidente all' inizio
della riunione. L' assemblea è validamente costituita quando
siano presenti, in prima convocazione, la metà più
uno dei soci. In seconda convocazione con la presenza di un decimo
dei soci. Essa è convocata nei modi di volta in volta stabiliti
dal Consiglio di Amministrazione. A parità di voti è
eletto il socio più anziano di iscrizione all' associazione.
Art.
13
Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque a trentuno
membri eletti a maggioranza dall' assemblea, più il Presidente.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Il Consiglio dura in carica cinque anni. Il Consiglio è validamente
costituito con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
Alla prima riunione elegge e nomina il Presidente e il Vicepresidente,
decide la quota di adesione ed esamina le domande di ammissione.
Il consiglio stabilisce le modalità di attuazione delle proposte
deliberate dall' assemblea dei soci e prende le opportune iniziative
per la realizzazione dello scopo sociale.
I soci non appartenenti al Consiglio possono partecipare alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione e possono chiedere di intervenire
brevemente nelle discussioni senza diritto di voto. L' autorizzazione
a parlare è data dal Presidente. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza dei presenti. Non è ammessa la delega. In caso
di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente
e in sua assenza del Vicepresidente. Decade dal Consiglio di Amministrazione
il socio consigliere che è assente dale riunioni per tre
volte consecutive, senza gravi e giustificati motivi. Il provvedimento
di decadenza sarà notificato al socio interessato dal presidente
entro 30 giorni dall' ultima delle tre assenze, su delibera del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 14
Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri più
ampi di ordinaria e straordinaria amministrazione entro i limiti
dell' oggetto sociale e del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può assumere e licenziare
personale amministrativo o affidare la tenuta dei documenti e libri
sociali a professionisti, può nominare direttamente tecnici
stabilendone le funzioni e licenziarli.
Art.
15
L' esercizio sociale dell' Associazione si chiude al 30 giugno di
ciascun anno.
Entro 4 mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale, il Consiglio
di Amministrazione redige il rendiconto economico consuntivo e preventivo.
I rendiconti economici devono restare depositati presso la sede
dell' associazione nei 15 giorni che precedono l' assemblea convocata
per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano
motivato interesse alla loro lettura.
L' assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'
anno entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale,
salvo proroga a sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano,
per la discussione e l' approvazione del rendiconto economico.
Dal rendiconto dovrà risultare con chiarezza e precisione
la situazione patrimonale dell' associazione con gli utili conseguiti
e le perdite sofferte.
Le convocazioni assembleari saranno rese pubbliche tramite comunicazioni
inviate per lettera e/o comunicazioni sul periodico dell' associazione.
Art.16
Il Presidente rappresenta l' associazione in ogni atto e in giudizio,
ha la rappresentanza legale degli associati nei confronti degli
enti pubblici a qualsiasi livello, firma la corrispondenza, presiede
l' assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione,
provvede a far rendere esecutive le deliberazioni degli organi sociali,
sottoscrive gli atti e i rendiconti economici. Durante la sua assenza
è sostituito dal Vicepresidente e in assenza di questo dal
consigliere più anziano.
Art. 17
Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri
effettivi e due sindaci supplenti e dura in carica per lo stesso
periodo previsto per il consiglio di amministrazione. I suoi membri
sono rieleggibili.
Spetta ai revisori il controllo amministrativo e la vigilanza sull'
osservanza dello statuto dell' associazione.
Il Collegio dei Sindaci revisori può assolvere anche alle
funzioni di Collegio dei Probiviri.
Art.
18
Su tutte le controversie relative allo statuto, alle deliberazioni
e su tutto quanto sia richiesto dalle parti interessate decide inappellabilmente
il Collegio dei Sindaci.
Art. 19
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di
leggi generali e speciali in materia.
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