L'Assemblea
Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge
Titolo I
Interventi per gli allevamenti di struzzi e di tacchini
ARTICOLO 1 Finalità e soggetti beneficiari
1. Al fine di consentire una idonea riconversione delle strutture
produttive in crisi e favorire l'adeguamento delle produzioni alle
esigenze del mercato, l' Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste concede aiuti agli investimenti sotto forma di sovvenzioni
a fondo perduto, di concorso nel pagamento di interessi sui mutui
o in ammortamento differito, ovvero in una combinazione di queste
forme, per sostenere l' impianto, l' ampliamento e
il miglioramento qualitativo di allevamenti di struzzi, nonchè
la realizzazione o l' adeguamento di strutture per la macellazione
e/ o la lavorazione dei relativi prodotti.
2. Beneficiari delle agevolazioni sono:
a) i titolari di aziende agricole che:
1) esercitano l' attività agricola a titolo principale o comunque
ricavino da tale attività parte del loro reddito secondo quanto
stabilito dall' articolo 5 del Regolamento CEE n. 2328/ 91 del Consiglio
del 15 luglio 1991;
2) presentino un piano di miglioramento materiale dell' azienda;
3) si impegnino a tenere la contabilità semplificata di cui
al citato articolo 5 del Regolamento CEE 2328/ 91;
4) presentino una sufficiente capacità professionale. Nel caso
di aziende associate almeno i due terzi dei soci devono possedere
i predetti requisiti;
b) i titolari di aziende agricole, singole o associate, che, pur non
presentando i requisiti di cui alla lettera a), intendano avviare
l' attività di allevamento degli struzzi, della loro macellazione
e/ o della lavorazione dei relativi prodotti. In tal caso l' importo
degli aiuti si riduce così come disposto al successivo articolo
2.
3. Il regime di aiuti può riguardare le garanzie per i prestiti
contratti ed i relativi interessi, qualora sia necessario supplire
alla loro insufficienza.
ARTICOLO
2 Aiuti: modalità e livelli
1. Per i soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a) l'
importo degli aiuti è pari a quello indicato nel punto 7.1
della circolare n. 190/ DR del 24 ottobre 1995 dell' Assessore regionale
per l' agricoltura e le foreste, concernente l' applicazione del
Regolamento CEE n. 2328/ 91.
2. Il volume di investimento sulla base del quale operano i limiti
di intervento di cui al comma 1 non può essere superiore
a 180.000 ECU per azienda e a 720.000 ECU nel caso di aziende associate.
3. Il limite dell' importo degli aiuti all' investimento per i soggetti
di cui all' articolo 1, lettera a) è maggiorato al 70 per
cento della spesa per:
a) la costruzione di fabbricati aziendali;
b) il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica
utilità;
c) le opere di miglioramento fondiario;
d) gli investimenti destinati allo protezione ed al miglioramento
dell' ambiente.
4. Per i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni il
limite degli aiuti è aumentato del 25 per cento qualora esercitino
l' attività agricola a titolo principale o comunque ricavino
da tale attività parte del loro reddito secondo quanto stabilito
dall' articolo 10 del Regolamento
CEE 2328/ 91.
5. Per i soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), il
livello degli aiuti è ridotto di un quarto rispetto alle
aliquote previste al comma 1. La riduzione non si applica nel caso
in cui gli investimenti siano destinati:
a) alla realizzazione di risparmi energetici;
b) agli investimenti relativi alla protezione ed al miglioramento
dell' ambiente;
c) al miglioramento igienico degli allevamenti, nonchè al
rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di benessere
degli animali.
ARTICOLO
3 Tipi di intervento
1. Gli aiuti sono diretti:
a) all' acquisto, costruzione o ristrutturazione di locali, compresa
la costruzione di tettoie e recinzioni, adibiti all' allevamento
di struzzo, alla macellazione delle carni e/ o alla lavorazione
dei relativi prodotti;
b) alla realizzazione degli impianti, macchinari ed attrezzature
mobili;
c) all' acquisizione dei capi di allevamento;
d) alla ricerca ed utilizzazione idrica.
ARTICOLO 4 Attività di ricerca
1. Al fine di sostenere le attività di ricerca riguardanti
gli allevamenti di struzzi e la lavorazione dei relativi prodotti,
l' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste può
concedere contributi ad enti o istituti specializzati nella misura
del 90 per cento della spesa ammessa. I relativi progetti sono approvati,
sentita un' apposita commissione composta da tre docenti delle facoltà
di agraria e di veterinaria dell' Isola, nominata con decreto dell'
Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste.
2. L' Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l' emigrazione finanziaria, anche
con i fondi di cui al Regolamento CEE 2052/ 88 e successive modifiche
ed integrazioni, corsi di formazione e di perfezionamento professionale
ed iniziative
di aggiornamento scientifico per allevatori, veterinari, ispettori
di macelli e professionisti zootecnici.
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ARTICOLO
5 Macellazione carni
1. Nelle more della realizzazione di apposite strutture, la macellazione
degli struzzi potrà avvenire anche nei macelli a carni rosse,
in giorni prestabiliti con decreto dell' Assessore regionale per
la sanità.
ARTICOLO
6 Concorso pagamento interessi
1. Il concorso nel pagamento di interessi di cui all' articolo 1
è concesso sui mutui secondo le modalità e le procedure
stabilite dall' articolo 26 della legge regionale n. 13 del 1986.
ARTICOLO
7 Norme attuative degli interventi
1. Il Presidente della Regione con proprio decreto stabilisce le
modalità di attuazione degli interventi di cui al presente
Titolo, sentito il parere della competente commissione legislativa
dell' Assemblea regionale siciliana.
ARTICOLO 8 Allevamenti di tacchini. Provvidenze
1. Il regime di aiuto previsto agli articoli precedenti è
esteso alle imprese che operano nel settore dell' allevamento dei
tacchini, compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento CEE
n. 2328/ 91.
ARTICOLO
9 Estensione benefici
1. Al fine di favorire il miglioramento delle specie di cui agli
articoli 1 e 8 sono estese a dette specie le iniziative di cui all'
articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12.
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Titolo
II
Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 recante
"Norme per la tutela
e l' incentivazione dell' apicoltura e della bachicoltura"
ARTICOLO 10 Modifica all'articolo
1, comma 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
1. Il comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 27 settembre
1995, n. 65 è sostituito dal seguente:
<< 1. La Regione assume iniziative per assicurare lo sviluppo
dell' apicoltura, valorizzarne i prodotti, favorire la selezione
delle razze sicula, ligustica e di ogni altra resistente alla varroa
e per salvaguardare i pascoli apistici e incoraggiare l' associazionismo
tra i produttori >>.
ARTICOLO 11 Modifica all'articolo
3, comma 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
1. Al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 27 settembre
1995, n. 65, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<< a bis) costruzione di locali per la lavorazione e la conservazione
dei prodotti >>.
ARTICOLO
12 Modifica all'articolo
5, commi 3 e 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
1. All' articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
<< 3. I possessori di alveari di qualunque tipo comunicano,
entro il 31 dicembre di ogni anno, al sindaco del comune competente
per territorio, all' Assessorato regionale dell' agricoltura e delle
foreste e alla competente azienda unità sanitaria locale,
ogni modifica relativa alla
consistenza degli alveari.
4. Gli apiari debbono essere identificati mediante l' apposizione
di una targa in materiale resistente alle intemperie, posta in un
punto ben visibile e recante in caratteri indelebili il codice ISTAT
del comune di appartenenza dell' apicoltura, il numero progressivo
rilasciato
dall' azienda unità sanitaria locale al momento della denuncia
di cui al comma 1 e dal numero identificativo della stessa azienda
unità sanitaria locale >>.
ARTICOLO 13 Modifica all'articolo
8, comma 2 della legge regionale 27 settembre 1995 n. 65
1. Il comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale 27 settembre
1995, n. 65, è sostituito dal seguente:
<< 2. Le associazioni di apicoltori possono beneficiare di
aiuti a fondo perduto, per un periodo non superiore a cinque anni,
sulle somme spese e documentate per la loro costituzione e funzionamento.
L' importo degli aiuti è degressivo del 20 per cento annuo
e non può superare con riferimento al primo anno, gli oneri
sostenuti per la costituzione ed il funzionamento amministrativo.
L' aiuto relativo al secondo anno va adeguato alle sole spese di
funzionamento e deve essere inferiore del 20 per cento rispetto
a quello erogato nell' anno precedente. Possono beneficiare degli
aiuti le associazioni di nuova costituzione o quelle che, pur essendo
già costituite, intendono ampliare i propri compiti istituzionali
>>.
ARTICOLO 14 Modifiche agli articoli 18 e 19
della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
1. Gli interventi formativi per l'apicoltura previsti dall' articolo
16 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 sono estesi al
settore della bachicoltura.
2. All' articolo 18 della legge regionale 27 settembre 1985, n.
65, è aggiunto il seguente comma:
<< Gli aiuti di cui al comma precedente sono estesi ai consorzi
di filiera costituiti da bachicoltori, artigiani e/o industriali
tessili e commercianti >>.
3. Il comma 2 dell' articolo 19 della legge regionale 27 settembre
1995, n. 65, è sostituito dal seguente:
<< 2. Alle associazioni di bachicoltori possono essere concessi
dall' Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste contributi
a fondo perduto per un periodo non superiore a cinque anni, entro
i limiti previsti dal Regolamento CEE 1360/ 78. Gli importi sono
stabiliti con decreto dell' Assessore regionale per l' agricoltura
e le foreste >>.
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Titolo
III
Norme relative alla stagione venatoria 1996- 1997 e alla pesca occasionale
ARTICOLO 15 Calendario per la stagione venatoria
1996/ 1997
1. Nelle more dell' adeguamento della legislazione regionale ai
principi ed alle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n.
157 e limitatamente alla stagione venatoria 1996- 1997, l'applicazione
dell' articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5, e dell' articolo 19 della
legge regionale 30
marzo 1981, n. 37, è sospesa.
2. Limitatamente alla stagione venatoria 1996- 1997 il territorio
della Regione siciliana è suddiviso, ai sensi e per gli effetti
di cui all' articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
ambiti territoriali di caccia, coincidenti con i territori delle
province regionali, delimitati dai confini amministrativi e destinati
alla fruizione faunistico - venatoria dei cacciatori ai quali viene
dati diritto di accesso esclusivamente per un solo ambito di caccia,
in quanto di
trovino in una delle seguenti tassative condizioni:
a) essere residenti o nati nei comuni ricadenti nell' ambito territoriale
di caccia;
b) essere proprietari o conduttori di fondi che ricadono nell' ambito
territoriale di caccia;
c) essere presenti nel territorio dell' ambito territoriale di caccia
per dimostrati e continui periodi di tempo per motivi di lavoro
o altri validi motivi.
3. L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, previo
parere del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio di cui
all' articolo 13 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, emana,
entro e non oltre il 15 giugno 1996, il calendario venatorio relativo
all' intera annata venatoria 1996- 1997. Il calendario reca l' indicazione
del numero massimo complessivo e distinto per ognuna delle diverse
specie dei capi da abbattere, per ciascuna delle giornate di caccia
e per l' intera stagione venatoria nei periodi e nei confronti delle
specie di seguito elencate, salvo le ulteriori limitazioni di specie
e di tempo che possono essere disposte con il medesimo calendario
venatorio 1996- 1997:
a) specie cacciabili dal 15 settembre 1996 al 15 dicembre 1996:
1) quaglia (Coturnix coturnix);
2) tortora (streptopelia turtur);
3) coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
4) merlo (turdus merula);
b) specie cacciabile del 15 settembre 1996 al 19 gennaio 1997 incluso;
1) colombaccio (Columba palumbus);
2) volpe (Vulpes vulpes);
3) gazza (pica pica);
4) cesena (Turdus pilaris);
5) tordo bottaccio (Turdus philomelus);
6) tordo sassello (Turdus iliacus);
7) germano reale (Anas platyrhynohos);
8) folaga (Fuliga atra);
9) gallinella d' acqua (Gallinula chloropus);
10) alzavola (Anas crecca);
11) fischione (Anas penelope);
12) codone (Anas acuta);
13) moriglione (Aythya ferina);
14) beccaccino (Gallinago gallinago);
15) Frullino (Lymnocriptes minimus);
16) combattente (Philomacus pugnax);
17) beccaccia (Scolopax rusticola);
18) pavoncella (Vanellus vanellus);
19) Fagiano (Phasianus colchicus);
c) specie cacciabili dal 2 ottobre 1996 al 30 novembre 1996:
1) coturnice (Alectoris graeca whitacheri);
2) lepre comune (Lepus europaeus e Lepus carsicanus);
3) allodola (Alauda arvensis);
d) specie cacciabili dal 2 novembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso;
1) cinghiale (Sus scrofa);
e) specie che possono costituire oggetto di controllo qualora si
verifichino le condizioni previste dall' articolo 9, comma 1, lettere
a), b) e c) della direttiva 79/ 409/ CEE del Consiglio del 2 aprile
1979 e successive modifiche ed integrazioni previa indicazione dei
controlli che saranno effettuati, nonchè di esercizio venatorio
dal 15 settembre 1996 al 20 gennaio 1997 incluso:
1) passero (Passer hispanioleresis);
2) passera mattugia (Passer montanus);
3) cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
4) taccola (Corvus monedula);
5) storno (Stornus vulgaris).
4. Lo stesso calendario venatorio dispone limitazioni al mezzi di
caccia di cui all' articolo 26 della legge regionale 30 marzo 1981,
n. 37, in conformità all' articolo 13 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, al loro impiego ed alle relative modalità d'
uso, alle aree interessate
all' esercizio venatorio, prescrivendo il divieto di caccia per
un ampiezza complessiva di metri 1.000 coassiali ai valichi montani
interessati dalle rotte di migrazione.
Il calendario dispone altresì la prescrizione delle polizze
assicurative con i massimali previsti dal comma 8 dell' articolo
12 della legge regionale 11 febbraio 1992, n. 157 ad integrazione
di quanto disposto dal comma 7 dell' articolo 20 della legge regionale
30 marzo 1981, n. 37.
5. A partire dal 2 novembre 1996 la caccia alla selvaggina migratoria
deve essere consentita oltre che all' interno dell' unico ambito
territoriale prescelto anche negli altri ambiti territoriali di
caccia della regione.
6. Il tesserino regionale di cui all' articolo 25 della legge regionale
30 marzo 1981, n. 37, per la stagione venatoria 1996/1997 dovrà
contenere l' indicazione dell'unico ambito territoriale di caccia
prescelto dai cacciatori aventi diritto ai sensi del comma 2.
7. Per i cacciatori provenienti da altre regioni in numero non superiore
a 3.000 unità , si applica il principio della reciprocità
in base al quale l' accesso in un ambito territoriale di caccia
della Sicilia non è consentito qualora nella regione di residenza
non sia consentito lo stesso accesso in ambiti territoriali di caccia
a cacciatori provenienti dalla Sicilia. I cacciatori interessati
devono fare pervenire domanda entro il 31 luglio 1996 all'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, che decide tenuto conto
dell' indice medio di densità venatoria nell' ambito territoriale
di caccia richiesto, riferito alla stagione venatoria 1994/ 1995.
8. La tassa di concessione governativa regionale di cui all' articolo
24 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, è determinata,
per la stagione venatoria 1996/ 1997, nella misura di L. 125.000.
9. Entro il 30 giugno 1996 i proprietari o conduttori di fondi che
intendono vietare sugli stessi l' esercizio dell' attività
venatoria, qualora questa sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia
di colture agricole specializzate, nonchè di produzioni agricole
condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica,
ovvero quando la pratica venatoria
sia di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse
economico, sociale o ambientale, devono avanzare motivata richiesta
alla ripartizione faunistico - venatoria competente per territorio
che decide entro il 31 luglio 1996. Nei fondi così sottratti
all' esercizio venatorio è vietato a chiunque, compreso il
proprietario o il conduttore, esercitare l' attività venatoria;
tale divieto viene reso noto mediante tabelle, esenti da tasse ed
apposte a cura del proprietario o conduttore del fondo, che delimitano
in maniera chiara e visibile il perimetro dell' area interessata.
ARTICOLO
16 Pesca occasionale
1. L' attività di pesca da costa o da diporto, svolta occasionalmente
e/ o stagionalmente senza finalità di lucro, è libera,
fatti salvi i divieti e le limitazioni localmente imposti.
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Titolo
IV Disposizioni varia
ARTICOLO 17 Anticipazioni per il programma annuale
delle Associazioni regionali degli allevatori
1. L' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, nº 12
è integrato con il seguente comma:
<< 4 bis. L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste,
al fine di consentire la prosecuzione delle attività in corso
al 31 dicembre di ciascun anno, nelle more dell'approvazione e finanziamento
del programma annuale di cui al comma 2, è autorizzato ad
erogare entro in mese di marzo una anticipazione pari al 30 per
cento dell' importo finanziati l'anno precedente >>.
ARTICOLO
18 Contributo per le manifestazioni "L' arancia della salute"
1. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 dell' articolo
10 della legge regionale 27 maggio 1987, nº 24, l' Assessore
regionale per l' agricoltura e le foreste è autorizzato a
concedere un contributo annuo di lire 500 milioni all' Associazione
italiana ricerca sul cancro per l' organizzazione delle manifestazioni
"L' arancia della salute".
2. L' onere relativo alla concessione del contributo per la manifestazione
dell' anno 1996 graverà sulle disponibilità del capitolo
55030 per l' esercizio finanziario 1996.
3. Per l' attuazione del comma 1 non si applicano i commi 2, 3 e
4, dell' articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24.
ARTICOLO 19 Disposizioni per i periti demaniali
1. Le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti
demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno
1927, n. 1766, vengono determinate in misura pari ai compensi spettanti
ai periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su richiesta
dell'autorità giudiziaria ai sensi dell' articolo 4 della
legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni.
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Titolo
V
Norme finanziarie e di salvaguardia
ARTICOLO 20 Norma finanziaria
1. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'
articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per
il 1996, di lire 1.400 milioni per il 1997 e di lire 1.200 milioni
per il 1998.
2. Per la concessione del concorso regionale sugli interessi sui
mutui di cui all' articolo 1 sono autorizzati i limiti di impegno
ventennale di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997
e 1998.
3. Per le finalità dell' articolo 4 è autorizzata
la spesa di lire 100 milioni per il 1996 e di lire 200 milioni per
ciascuno degli anni 1997 e 1998.
4. La spesa autorizzata per le finalità degli articoli da
1 a 4, pari a lire 1.000 per il 1996, e a lire 2.000 milioni per
ciascuno degli anni 1997 e 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione - codice 1001.
5. All' onere di lire 1.000 milioni ricadente nell' esercizio finanziario
1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo
21257 del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario medesimo.
ARTICOLO 21 Norma di salvaguardia
1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati
al rispetto delle vigente normative comunitarie in materia di aiuti
di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui
all' articolo 93, paragrafo 2 e 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
2. L' eventuale sospensione degli effetti di una norma, a seguito
della procedura prevista dall'articolo 93 del trattato non pregiudica
l' attuazione delle altre disposizioni contenute nella presente
legge che non formino oggetto di osservazione o che siano valutate
positivamente
da parte della Commissione dell' Unione europea.
ARTICOLO
22
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione.
palermo, 6 aprile 1996
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