L'Assemblea
Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge
Titolo I
Norme per l'apicoltura
ARTICOLO
1 Finalità
(modificato dall'art.10
della legge regionale 17 del 6/4/96)
1. La Regione assume iniziative per assicurare lo sviluppo dell'apicoltura,
valorizzarne i prodotti, tutelare e favorire la selezione della
razza sicula, ligustica e ogni altra specie geneticamente atta a
opporsi alla varroa, salvaguardare gli ambienti usati come pascolo
per le api e incoraggiare l'associazionismo tra i produttori.
ARTICOLO
2 Definizioni
1. Ai fini della presente legge l'apicoltura comunque esercitata
è attività agricola e si definisce: a) apicoltore,
chiunque detiene alveari; b) produttore apistico, l'apicoltore che
con almeno 150 alveari esercita l'attività apistica a fini
economici e ricava anche in parte il proprio reddito dallo allevamento
delle api. 2. Si definiscono: a) arnia, il ricovero o contenitore
per api, che può essere razionale, se a favi mobili, e rustica
o villica, se a favi fissi; b) alveare, l'arnia contente la famiglia
di api; c) apiario, un insieme unitario di alveari.
ARTICOLO
3 Programma degli interventi (modificato
dall'art.11 della
legge regionale 17 del 6/4/96)
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti
le associazioni dei produttori apistici maggiormente rappresentative
e l'eventuale consorzio di tutela, approva entro il 31 marzo di
ogni anno un piano di interventi con proiezione triennale coordinato
con gli interventi comunitari di cui ai regolamenti 2052/ 88 e successive
modifiche ed integrazioni, 866/ 90 e successive modifiche ed integrazioni
e 2328/ 91 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il piano fornisce
indicazioni per l'incentivazione o l'attuazione in particolare delle
seguenti iniziative: a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento
o rinnovo di apiari; b) ristrutturazione locali per la lavorazione
e conservazione dei prodotti; c) acquisto di automezzi di trasporto,
macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'apicoltura, per la
lavorazione e la commercializzazione dei prodotti delle api; d)
allevamento e selezione di api regine di razza ligustica o mellifera
sicula; e) programmi di impollinazione delle colture agricole mediante
le api mellifiche; f) assistenza tecnica; g) attività promozionali
per la divulgazione e la valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi
prodotti; h) programmi di ricerca finalizzati alla tutela ed allo
sviluppo dell'apicoltura e dei suoi prodotti; i) strutture di servizi
finalizzati all'assistenza agli apicoltori.
ARTICOLO
4 Concessione di incentivi
1. Secondo le indicazioni e le priorità stabilite nel piano
annuale di interventi possono beneficiare di contributi nei limiti
degli articoli da 5 a 9 del regolamento comunitario 2328/ 91: a)
i produttori apistici o gli apicoltori che intendono diventarlo,
singoli o associati, che presentano un piano aziendale di sviluppo
per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma
2 dell'articolo 3; b) le unioni e le associazioni di apicoltori,
per le iniziative di cui alle lettere e), f), g), h) ed i) del comma
2 dell'articolo 3; c) i consorzi e le associazioni ortofrutticoli,
riconosciuti o legalmente costituiti, per iniziative di cui alla
lettera e) del comma 2 dell'articolo 3, ottenute esclusivamente
mediante le api mellifiche. 2. Oltre agli aiuti di cui all'articolo
43 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, gli apicoltori ed
i produttori apistici possono richiedere contributi in conto capitale
fino ad un massimo del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile
per: a) la sopravvivenza degli alveari in annate avverse; b) la
distruzione di api, arnie e di alveari, eliminati a seguito di provvedimenti
dalle autorità sanitarie, affinchè possano venire
sostituiti. 3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
può stipulare, sentite le associazioni di produttori maggiormente
rappresentative e l'eventuale consorzio di tutela, convenzioni con
gli istituti universitari e altri organismi di ricerca e sperimentazione
che secondo le proprie finalità istituzionali sviluppano
programmi di ricerca per il settore apistico.
ARTICOLO
5 Denuncia degli alveari e identificazione (modificato
dall'art.12 della
legge regionale 17 del 6/4/96)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
i possessori di alveari di qualunque tipo ne fanno denuncia, specificando
se nomadi o stanziali, al sindaco del comune dove sono ubicati,
all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e alla
competente unità sanitaria locale. 2. Lo spostamento di apiari
in nuove postazioni e l'introduzione di apiari provenienti da altre
regionali sono comunicati per iscritto assieme alla certificazione
di provenienza, entro tre giorni dall'avvenuto spostamento, al sindaco
del comune competente per territorio, all'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste e alla competente unità
sanitaria locale. 3. I possessori di alveari di qualunque tipo comunicano
entro trenta giorni al sindaco del comune competente per territorio,
all'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste e alla
competente unità sanitaria locale ogni modifica relativa
alla consistenza degli alveari. 4. Gli apiari debbono essere identificabili
tramite l'apposizione di una targa in materiale resistente alle
intemperie, posta in un punto ben visibile e riportante in caratteri
indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed
un recapito telefonico.
ARTICOLO
6 Ubicazione degli apiari
1. Gli apiari sono collocati a non meno di 10 metri rispetto: a)
agli edifici di civile abitazione; b) agli edifici nei quali una
o più persone svolgono la propria attività , anche
temporaneamente; c) alle strade statali, provinciali e comunali,
alle autostrade e alle ferrovie; d) ai confini di proprietà
. 2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di
rispetto per gli edifici ed i confini se tra l'apiario e gli immobili
o i confini di cui al comma 1 sono interposti muri, siepi, o altri
ripari, senza soluzione di continuità . Tali ripari devono
avere un'altezza di almeno 2 metri ed estendersi per almeno 2 metri
oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario.
ARTICOLO
7 Disciplina del nomadismo
1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni di categoria,
adotta un regolamento - limitato anche solo a determinate zone -
che disciplina il nomadismo tenuto conto anche dell'intensità
della flora nettarifera esistente e del periodo dell'anno interessato.
2. E' autorizzato il nomadismo apistico sulle aree gestite dall'Azienda
delle foreste e dagli enti parco. Possono essere escluse per motivate
ragioni le zone all'uopo individuate.
ARTICOLO
8 Forme associative (modificato
dall'art.13 della
legge regionale 17 del 6/4/96)
1. La Regione riconosce ed agevola le associazioni degli apicoltori
che abbiano i requisiti stabiliti dal Regolamento CEE 1360 del 1978
e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Alle associazioni
degli apicoltori possono essere concessi dall'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste contributi in conto capitale, per
un periodo non superiore a tre anni, del 50 per cento delle somme
spese e documentate per le seguenti attività : a) miglioramento
delle produzioni; b) approvvigionamenti collettivi; c) servizi agli
associati; d) ricerche di mercato e commercializzazione. 3. Un contributo
del 70 per cento sugli oneri di costituzione e di gestione per il
primo triennio può essere concesso a un consorzio di tutela,
garanzia della qualità , disciplina e promozione dell'apicoltura
e dei suoi prodotti, elevato al 75 per cento qualora svolga attività
di ricerca. 4. L'attività del consorzio può svolgersi
in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico di Palermo. 5.
I contributi di cui al presente articolo non possono superare l'importo
annuo di lire 250 milioni.
ARTICOLO
9 Tutela dei prodotti
1. Per il controllo merceologico e la tutela qualitativa dei prodotti
delle api l'Istituto zooprofilattico attua in collaborazione con
le associazioni dei produttori i controlli previsti dalle vigenti
leggi.
ARTICOLO
10 Tutela dei pascoli delle api
1. Sono vietati i trattamenti con prodotti insetticidi, acaricidi
o comunque tossici per le api, sulle colture ortofrutticole, sementiere,
floricole e ornamentali, durante il periodo di fioritura, dalla
schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle
piante che producono melata, durante il periodo di produzione della
stessa. E' vietato l'uso di prodotti erbicidi riconosciuti nocivi
per le api. Il controllo è effettuato dagli Osservatori delle
malattie delle piante.
ARTICOLO
11 Materiale infetto
1. E' proibito lasciare alla portata delle api: miele, favi e qualsiasi
materiale infetto o sospetto della presenza o quale fonte di contagio
delle malattie delle api. 2. La sperimentazione sulle api con materiale
patologico o con prodotti non autorizzati all'impiego, può
avvenire solo nei centri ed a cura del personale autorizzato. 3.
Il controllo è affidato al servizio veterinario delle unità
sanitarie locali.
ARTICOLO
12 Tutela sanitaria
1. E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque
tipo di denunciare all'unità sanitaria locale ed all'Ispettorato
agrario competente per territorio, le seguenti malattie, accertate
o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, peste europea,
varroasi. 2. Al ricevimento della denuncia l'unità sanitaria
locale provvede a compiere gli interventi diagnostici, profilattici
e di risanamento previsti. 3. L'omessa denuncia è punita
con una sanzione pecuniaria proporzionata al numero degli alveari.
4. L'unità sanitaria locale competente per territorio, tramite
il proprio servizio veterinario, fornisce agli apicoltori in regola
con la denuncia di cui all'articolo 5 e limitatamente agli alveari
dichiarati, i presidi sanitari necessari al contenimento o controllo
delle infestazioni della varroa. 5. Qualora l'intervento di risanamento
comporti la distruzione dell'alveare e delle attrezzature infette,
allo apicoltore in regola con le disposizioni di cui alla presente
legge è riconosciuto un indennizzo, ad esclusione dei casi
di dolo o colpa accertati dall'autorità sanitaria. 6. I possessori
a qualsiasi titolo di alveari sono obbligati a partecipare ai piani
di risanamento e profilassi stabiliti dalla autorità sanitaria.
Ai trasgressori, i cui alveari rappresentino pericolo di diffusione
della infestazione, si applica il regolamento di polizia veterinaria.
7. Gli apicoltori che non adottano le arnie antivarroa vengono esclusi
da ogni forma di intervento contributivo. 8. La vendita di api può
avvenire solo se le stesse siano accompagnate da un certificato
sanitario attestante la provenienza da allevamento non infetto,
nè sito in zone infette, rilasciato dall'unità sanitaria
locale o da un veterinario. 9. Nel caso di api provenienti da territori
diversi dalla Sicilia, tale certificazione dovrà essere fornita
dalla autorità sanitaria competente nel territorio di provenienza.
10. I trasgressori sono puniti con sanzioni pecuniarie proporzionate
al numero di api oggetto della compravendita.
ARTICOLO
13 Alveari rustici
1. E' fatto obbligo ai detentori di alveari o bugni rustici di trasformarli
in alveari razionali entro tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO
14 Allevamento di api regine
1. Al fine di tutelare l'allevamento e favorire la selezione di
api regine, su richiesta degli allevatori iscritti all'apposito
albo nazionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
può costituire aree di rispetto intorno agli allevamenti
o ai centri di fecondazione.
ARTICOLO
15 Risorse nettarifere
1. Al fine di favorire la consistenza delle risorse nettarifere
e la diffusione dell'apicoltura, l'Azienda regionale delle foreste
incentiva, anche tramite convenzioni con soggetti pubblici e privati,
l'inserimento di specie vegetali autoctone di interesse apistico
nei programmi di rimboschimento e negli interventi per la difesa
del suolo.
ARTICOLO
16 Interventi formativi
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione, allo interno del programma
regionale di formazione professionale finanziaria, anche con i fondi
di cui al regolamento comunitario n. 2052/ 88 e successive modifiche
ed integrazioni, corsi di formazione e di qualificazione nel settore
dell'apicoltura agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 28
del regolamento comunitario n. 2328/ 91. 2. Gli eventuali corsi
di aggiornamento e di perfezionamento professionale sono svolti
dal CIFDA Sicilia - Sardegna.
ARTICOLO
17 Sanzioni
1. Chiunque violi gli obblighi della presente legge è soggetto
all'esclusione dai benefici previsti dalla medesima.
Titolo
II
Norme per la bachicoltura
ARTICOLO 18 Bachicoltura (modificato
dall'art.14 della
legge regionale 17 del 6/4/96)
1. I bachicultori singoli o associati possono accedere agli aiuti
regionali all' agricoltura, compresi i prestiti di conduzione e
per i miglioramenti fondiari di cui alla legge regionale 25 marzo
1986, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO
19 Forme associative (modificato
dall'art.14 della
legge regionale 17 del 6/4/96)
1. La Regione riconosce ed agevola le associazioni dei bachicultori
che abbiano i requisiti stabiliti dal Regolamento CEE 1360 del 1978
e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alle associazioni dei bachicultori possono essere concessi dall'
Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste contributi in
conto capitale, per un periodo non superiore a tre anni, di importo
pari al 50 per cento delle somme spese e documentate per le seguenti
attività :
a) miglioramento delle produzioni;
b) approvvigionamenti collettivi;
c) servizi agli associati;
d) ricerche di mercato e commercializzazione.
Titolo
III
Disposizioni finanziarie
ARTICOLO
20 Norme finanziarie
1. Le spese derivanti dall'applicazione del Titolo I della presente
legge sono valutate per il triennio 1995- 1997 in lire 3.000 milioni,
di cui lire 300 milioni per il 1995, lire 1.100 milioni per il 1996
e lire 1.600 milioni per il 1997. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione
del Titolo I della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità
del fondo regionale di cui all'articolo 15, comma 1, della legge
regionale 23 maggio 1991, n. 32, capitolo 60781 del bilancio della
Regione. 3. La spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 19
è valutata in lire 500 milioni annui per il 1996 e per il
1997. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19
si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60781
del bilancio della Regione. 5. I finanziamenti regionali possono
essere integrati con quelli derivanti dai fondi comunitari.
ARTICOLO
21
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo,
27 settembre 1995.
torna
all'indice
|