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(23 ottobre 2002) Il
Senato della Repubblica ha convertito in legge il decreto-legge 13 settembre
2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo
colpito da eccezionali eventi atmosferici, inserendo tra i beneficiari
anche le Aziende apicole.
E' stato così accolta, come promesso dal sottosegretario Delfino,
la richiesta presentata sall'on. Sedioli.
In sostanza, è stato modificato
l'articolo 1, comma 1, capoverso 2, che ora risulta articolato nel seguente
modo:
2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite,
a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende zootecniche
e delle aziende apistiche,
possono essere concessi i seguenti aiuti:
a) contributi in conto capitale fino
all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio
d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo
in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può
essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80
per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile
ordinaria.
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ultima modifica:23 Ottobre, 2002
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