Il Consiglio
Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse
floristiche della Regione e per favorire lo sviluppo della più
ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto
delle risorse ambientali, la Regione Sarda assume le iniziative
atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura anche come fattore
di miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole,
con particolare riguardo alla frutticoltura.
ARTICOLO
2
E' istituita la Commissione regionale apistica. Essa è composta
da: a) un rappresentante dell'Assessore regionale dell'agricoltura
che la presiede; b) quattro rappresentanti designati dalle associazioni
professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
c) un rappresentante per provincia designato dalle associazioni
degli apicoltori riconosciute ai sensi dell'articolo 12; d) quattro
esperti apistici qualificati nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura
possibilmente uno per provincia, sentito il parere delle associazioni
riconosciute; e) un rappresentante dell'Assessore regionale della
difesa dell'ambiente; f) un rappresentante dell'Assessore regionale
all'igiene e sanità ; g) un docente della Facoltà
di agraria dell'Università di Sassari; h) un tecnico dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale per la Sardegna. I membri della Commissione
sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e durano
in carica tre anni. Ad essi competono le indennità stabilite
dalla legislazione regionale vigente. La Commissione ha sede presso
l'Assessorato regionale dell'agricoltura. Funge da segretario della
Commissione un dipendente della Regione. E' compito della Commissione
esprimere pareri e proposte agli organi della Regione circa iniziative,
indagini e studi relativi alle finalità di cui all'articolo
1.
ARTICOLO
3
La Regione concede agli apicoltori, singoli o associati, contributi
fino al 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di arnie,
di famiglie di api, di attrezzature apistiche, di materiale sanitario,
per la costruzione o il riattamento di locali idonei ad esercitare
l'attività , e mutui a tasso agevolato per la parte non coperta
da contributo. I contributi per l'impianto, la ristrutturazione
e l'ampliamento di aziende apicole sono elevati al 70 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile per le cooperative e le società
di persone regolarmente costituite con un numero di soci non inferiore
a tre e non superiore a otto che hanno come oggetto sociale prevalente
l'esercizio dell'attività apicola. Per beneficiare delle
agevolazioni di cui ai commi precedenti l'azienda apicola deve comprendere
almeno 20 alveari e dev'essere condotta da almeno un apicoltore
che abbia seguito un corso di formazione professionale specifica.
Si prescinde da quest'ultima condizione per le aziende che intendono
trasformare gli allevamenti rustici in razionali. Possono altresì
beneficiare di un contributo per il servizio di impollinazione,
in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile, i consorzi ed associazioni ortofrutticoli costituiti
con atto pubblico ed i consorzi di miglioramento fondiario per le
zone di rispettiva produzione o competenza. Per l'istruttoria delle
domande e l'erogazione delle provvidenze si applicano le norme procedurali
vigenti in materia di mutui e contributi per le opere di miglioramento
fondiario.
ARTICOLO
4
Le Unità sanitarie locali, attraverso i propri servizi veterinari,
esercitano, le funzioni di loro competenza in materia di tutela
sanitaria dell'apicoltura. A tale scopo le Unità sanitarie
locali possono avvalersi anche della collaborazione di esperti apistici
segnalati dalla Commissione di cui all'articolo 2.
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ARTICOLO
5
I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo devono farne
denuncia, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Unità sanitaria
locale competente sulle località ove sono siti, specificando
se si tratta di alveari nomadi o stanziali. La mancata denuncia
esclude l'apicoltore, per un periodo di due anni, dall'accedere
alle provvidenze della presente legge.
ARTICOLO
6
E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque
tipo di denunciare all'Unità sanitaria locale competente
le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, varroasi, nosemiasi,
peste americana e peste europea. L'omessa denuncia è punita
con la sanzione amministrativa di lire 1.000, per ogni alveare riconosciuto
infetto. Al ricevimento della denuncia l'Unità sanitaria
locale provvede agli accertamenti diagnostici e prescrive le misure
di bonifica e profilassi necessarie. Qualora l'intervento di risanamento
comporti la distruzione dell'alveare e delle attrezzature ad esso
strettamente inerenti, all'apicoltore è riconosciuto dalla
Regione un indennizzo nella misura del 70 per cento del valore perduto,
salvi i casi di dolo o colpa. Per il ripristino dell'alveare l'apicoltore
è tenuto a conformarsi alle norme tecnico - sanitarie prescritte
dalla competente Unità Sanitaria locale. I trasgressori sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000.
ARTICOLO
7
E' proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi
e il materiale infetto o sospetto di malattie di cui all'articolo
precedente; è fatto altresì divieto di alienare, rimuovere
o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti
o sospetti di malattia. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa
da lire 100.000 a lire 500.000.
ARTICOLO
8
E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patologico
o infestante riferibile alle malattie o agli agenti nocivi soggetti
a denuncia, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di impianti
o laboratori scientifici e con tutti gli accorgimenti idonei ad
evitare la diffusione delle malattie all'esterno, previa specifica
autorizzazione dell'Unità sanitaria locale. Ai trasgressori
si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
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ARTICOLO
9
La vendita di api vive può avvenire solo quando le api siano
accompagnate da un certificato di sanità attestante la provenienza
da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalla Unità
sanitaria locale territorialmente competente sull'area di provenienza;
le api provenienti da aree esterne alla Sardegna devono essere accompagnate
dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo
pubblico. Agli acquirenti di famiglie di api o di api regine dall'esterno
del territorio della Sardegna è fatto obbligo di denunciare
all'Unità sanitaria locale competente per territorio l'avvenuto
acquisto, specificando il comune di provenienza, nonché il
comune e la località di destinazione degli acquisti effettuati.
I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
30.000 a lire 300.000, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione
prevista dalla legge.
ARTICOLO
10
Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività
pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento
alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api,
particolarmente dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta
dei petali. Con decreto dell'Assessore regionale alla sanità
sono emanate le norme disciplinari per i trattamenti. Il controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente compete
ai Sindaci che possono avvalersi dei servizi e presidi delle competenti
Unita Sanitarie Locali. Ai trasgressori del divieto di cui al primo
comma si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire
300.000.
ARTICOLO
11
I Sindaci accertano le trasgressioni alla presente legge, avvalendosi
dei servizi e presidi delle Unità sanitarie locali e applicano
le sanzioni corrispondenti. Si osservano, per quanto non previsto
dalla presente legge, le norme di cui alla legge 24 novembre 1981,
nº 689.
ARTICOLO
12
La Regione riconosce le associazioni degli apicoltori che abbiano
i requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1196 del Consiglio
del 28 aprile 1981 e che si costituiscano su base territoriale non
inferiore alla provincia.
ARTICOLO
13
L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura,
nell'ambito dei programmi regionali attuati a norma della legislazione
vigente.
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14
La legge regionale 15 giugno 1954, n. 13, è abrogata.
ARTICOLO
15
Alle spese per l'attuazione della presente legge valutate in complessive
annue lire 330.000.000, si fa fronte: - quanto a lire 300.000.000,
mediante l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 06200 del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 1985, che assume una nuova
denominazione a seguito della abrogazione della legge 15 giugno
1954, n. 13; - quanto a lire 30.000.000, mediante il corrispondente
incremento delle entrate della Regione conseguente all'istituzione
del capitolo 35016. Alle spese per l'attuazione della presente legge
valutate in complessive annue lire 330.000.000, si fa fronte: -
quanto a lire 300.000.000, mediante l'utilizzo dello stanziamento
del capitolo 06200 del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1985, che assume una nuova denominazione a seguito della abrogazione
della legge 15 giugno 1954, n. 13; - quanto a lire 30.000.000, mediante
il corrispondente incremento delle entrate della Regione conseguente
all'istituzione del capitolo 35016. Nello stato di previsione dell'entrata
del bilancio della Regione per l'anno 1985 è istituito il
seguente capitolo: Cap. 35016 - Somme riscosse per sanzioni amministrative
in applicazione della presente legge (artt. 6, 7, 8, 9 e 10) L.
30.000.000 OMISSIS Le spese per l'attuazione della presente legge
fanno carico ai capitoli 06200, 06200- 01 e 06200- 02 dello stato
di previsione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro -
Pastorale del Bilancio della Regione per il 1985 e ai corrispondenti
capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi. Alle
spese per l'attuazione della presente legge valutate in complessive
annue lire 330.000.000, si fa fronte: - quanto a lire 300.000.000,
mediante l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 06200 del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 1985, che assume una nuova
denominazione a seguito della abrogazione della legge 15 giugno
1954, n. 13; - quanto a lire 30.000.000, mediante il corrispondente
incremento delle entrate della Regione conseguente all'istituzione
del capitolo 35016. OMISSIS Nello stato di previsione dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del Bilancio della Regione
per l'anno 1985 sono istituiti i seguenti capitoli: OMISSIS Le spese
per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 06200,
06200- 01 e 06200- 02 dello stato di previsione dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del Bilancio della Regione
per il 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione
per gli anni successivi. Alle spese per l'attuazione della presente
legge valutate in complessive annue lire 330.000.000, si fa fronte:
- quanto a lire 300.000.000, mediante l'utilizzo dello stanziamento
del capitolo 06200 del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1985, che assume una nuova denominazione a seguito della abrogazione
della legge 15 giugno 1954, n. 13; - quanto a lire 30.000.000, mediante
il corrispondente incremento delle entrate della Regione conseguente
all'istituzione del capitolo 35016. OMISSIS Nello stato di previsione
dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del
Bilancio della Regione per l'anno 1985 sono istituiti i seguenti
capitoli: Cap. 06200 - (Denominazione variata) -( Tit. 1 - Sez.
6 - Cat. 05) - Contributi agli imprenditori singoli o associati
per l'acquisto di arnie, di api, di attrezzature apistiche, di materiale
sanitario e per la costruzione o il riattamento di locali e per
mutui a tasso agevolato (art. 3 della presente legge). L. 270.000.000
OMISSIS Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico
ai capitoli 06200, 06200- 01 e 06200- 02 dello stato di previsione
dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del
Bilancio della Regione per il 1985 e ai corrispondenti capitoli
dei bilanci della Regione per gli anni successivi. Alle spese per
l'attuazione della presente legge valutate in complessive annue
lire 330.000.000, si fa fronte: - quanto a lire 300.000.000, mediante
l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 06200 del bilancio della
Regione per l'anno finanziario 1985, che assume una nuova denominazione
a seguito della abrogazione della legge 15 giugno 1954, n. 13; -
quanto a lire 30.000.000, mediante il corrispondente incremento
delle entrate della Regione conseguente all'istituzione del capitolo
35016. OMISSIS Nello stato di previsione dell'Assessorato dell'Agricoltura
e Riforma Agro - Pastorale del Bilancio della Regione per l'anno
1985 sono istituiti i seguenti capitoli: OMISSIS Cap. 06200- 01
- (Di nuova istituzione) -( Tit. 1 - Sezº 6 - Cat. 05) - Indennizzi
agli apicoltori per la distruzione degli alveari affetti da malattie
(art. 6 della presente legge) L. 50.000.000 OMISSIS Le spese per
l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 06200,
06200- 01 e 06200- 02 dello stato di previsione dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del Bilancio della Regione
per il 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione
per gli anni successivi. Alle spese per l'attuazione della presente
legge valutate in complessive annue lire 330.000.000, si fa fronte:
- quanto a lire 300.000.000, mediante l'utilizzo dello stanziamento
del capitolo 06200 del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1985, che assume una nuova denominazione a seguito della abrogazione
della legge 15 giugno 1954, n. 13; - quanto a lire 30.000.000, mediante
il corrispondente incremento delle entrate della Regione conseguente
all'istituzione del capitolo 35016. OMISSIS Nello stato di previsione
dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del
Bilancio della Regione per l'anno 1985 sono istituiti i seguenti
capitoli: OMISSIS Cap. 06200- 02 - (Di nuova istituzione) -( Tit.
1 - Sezº 6 - Cat. 04) - Spese per il funzionamento della Commissione
regionale apistica (artº 2 della presente legge) L. 10.000.000
Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli
06200, 06200- 01 e 06200- 02 dello stato di previsione dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del Bilancio della Regione
per il 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione
per gli anni successivi. Le spese per l'attuazione della presente
legge fanno carico ai capitoli 06200, 06200- 01 e 06200- 02 dello
stato di previsione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
Agro - Pastorale del Bilancio della Regione per il 1985 e ai corrispondenti
capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
ARTICOLO
16
Per il primo anno di applicazione della presente legge gli adempimenti
di cui all'articolo 5 devono essere compiuti entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La presente
legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 17 dicembre
1985.
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