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NOTA UNAAPI SUL REGOLAMENTO
1221/97
(22 marzo 2004) Unaapi, a proposito di quanto contenuto nella nota ministeriale
del 8 marzo sull'inammissibilità del finanziamento dell’IVA, relativa
al nuovo regolamento 1221/97, ha scritto al Dipartimento delle Politiche
di Mercato del Miraf, alle Regioni e Province autonome, all'Agea e alle
Associazioni apistiche.
OGGETTO: Nota su
Modifica del regolamento (CE) n. 1221/97, del Consiglio.
Egregio dott. Simbolo
a seguito alla nota ministeriale n. M/722, del 8 marzo, relativa al nuovo
regolamento 1221/97, riguardo alla inammissibilità del finanziamento
dell’IVA si ritiene indispensabile che si eviti ogni possibile confusione
e che si giunga ad un orientamento basato su quanto previsto dalla CE
norma n. 7 del Reg. CE n. 1685/2000, relativo alle spese ammissibili in
ambito di fondi strutturali (FEOGA, FSE, FESR).
“Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse
1. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure
dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo
87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati
dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non
può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente
recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
2. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto
ad un regime forfetario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva
77/388/CEE del Consiglio(1) sull'IVA, l'IVA pagata è considerata
recuperabile ai fini del punto 1.
3. In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la
spesa ammissibile totale, IVA esclusa.
4. Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette
e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano
dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali non costituiscono una
spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente
sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.”
Da sottolineare quindi che l’IVA può considerarsi
spesa ammissibile solo nel caso in cui è realmente e definitivamente
sostenuta dal beneficiario finale, escludendo dall’ammissibilità
il caso del regime speciale IVA in agricoltura (dove l’IVA è comunque
recuperata o compensata).
Resta invece ammissibile la spesa nel caso in cui la stessa non è
in nessun modo recuperata, ed è questo il caso dell’IVA sostenuta
da associazioni, istituti ed enti, beneficiari di finanziamenti a fronte
di azioni svolte per fini istituzionali nell’ambito dei programmi relativi
al reg CE 1221/97.
E’ inoltre da sottolineare che, come riportato nella
versione francese del documento di lavoro trasmesso dalla Presidenza del
Consiglio UE al Comitato speciale Agricoltura, all’art.5 si parla di programmi
nazionali apistici elaborati in stretta collaborazione con “le organizzazioni
rappresentative e le cooperative della filiera apistica”, mentre invece
nella “Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle azioni nel
settore dell’apicoltura, presentate dalla Commissione” si parla di collaborazione
con “le organizzazioni professionali e le cooperative del settore apicolo.”L’attuale
versione del reg. 1221/97, prevede invece programmi elaborati in collaborazione
con le“organizzazioni rappresentative e le cooperative della filiera apistica.
Distinti saluti
Francesco Panella
Presidente U.N.A.API.
Per approfondire l'argomento:
Lettera del Ministero politiche agricole
e forestali del 23 febbraio 2004 "Modifica
dei regolamenti (CE) n. 1221/97, del Consiglio e n. 2300/97, della Commissione".
(pdf 33 kb)
Proposta
di Regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell’apicoltura
del 23 febbraio 2004, presentata dalla Commissione delle Comunità
europee. (pdf 166 kb)
Testo
modifica regolamento 2300/97 (in francese) - (pdf 55 kb)
Proposta
di modifica al Regolamento del Consiglio di Unaapi (word 40 kb)
Le modifiche proposte da Unaapi sono indicare in blu
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ultima modifica:22 Marzo, 2004
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