|
Secondo
la definizione riportata nel Codex Alimentarius, ripresa anche dalla
legge 753/82, "il miele è il prodotto alimentare che
le api domestiche producono dal nettare dei fiori o delle secrezioni
provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse,
che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche
proprie e lasciano maturare nei favi dell'alveare", quindi
il miele può essere considerato un prodotto naturale per
eccellenza. In realtà, negli ultimi anni, il miele ha subito
gli effetti dell'industrializzazione e dell'evoluzione della produzione
agricola da cui può risultare una contaminazione da sostanze
pesticide, sempre più spesso utilizzate nei trattamenti fitoiatrici,
e sostanze inquinanti. A questo si aggiunge l'insorgenza di malattie
delle api che comportano la necessità di somministrare agli
alveari sostanze acaricide che possono residuare nel miele. Ne deriva
quindi un problema di notevole importanza, sia per gli addetti al
settore che per il consumatore, relativo alla presenza di residui
nel miele. La legislazione inerente a questo argomento, ed in particolare
alla presenza di residui nel miele, non sempre risulta chiara, ed
è spesso necessario estrapolare le indicazioni dalle norme
emanate per altri prodotti. Il miele rappresenta solo lo 0,1% dei
consumi alimentari, da cui risulta un interesse economico e commerciale
scarso che si traduce anche in un minore interesse da parte del
legislatore. Innanzitutto cerchiamo di chiarire il concetto di residui,
i quali possono essere di due tipi:
1. residui di presidi sanitari, intendendo con tale termine i pesticidi,
definiti come "Sostanze attive dei presidi sanitari e le relative
impurezze, presenti nei prodotti destinati all'alimentazione umana
e a quella degli animali e derivanti dall'impiego dei presidi sanitari
stessi, ivi comprese le sostanze di significato tossicologico risultanti
dalla metabolizzazione o degradazione o reazione delle sostanze
attive" (O.M. 6/6/85).
2. residui di medicinali veterinari e cioè "...tutte
le sostanze farmacologicamente attive, siano esse principi attivi,
eccipienti e prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che
rimangono negli alimenti ottenuti da animali cui sia stato somministrato
il medicinale veterinario in questione" (Regolamento CEE 2377/90).
Alla luce di tali definizioni si devono quindi considerare come
residui sia quelli derivati da pesticidi che da sostanze antibatteriche
utilizzati per la cura e la prevenzione di malattie dell'alveare.
Il primo riferimento legislativo in cui si considerano le sostanze
tossiche presenti negli alimenti è la legge 30/4/62 n. 283
che all'art. 5 cita: "E' vietato impiegare nella preparazione
di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare
come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il
consumo, sostanze alimentari:……
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per
la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari
immagazzinate, tossici per l'uomo……."
Per la prima volta quindi si affronta il problema dei residui di
sostanze tossiche negli alimenti, cioè sostanze pericolose
per la salute dell'uomo, stabilendo che le stesse devono essere
assenti. Nella L. 283/62 si fa riferimento, tra gli altri, anche
ai pesticidi che comunemente vengono utilizzati in agricoltura.
Alcuni dei quali sono impiegati anche in apicoltura.
E' inoltre prevista, dall'art. 6, la sanzione per i contravventori
dell'art. 5: "...sono puniti con l'arresto fino a ad un anno
e con l'ammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000. Il massimo dell'ammenda
è di lire 90.000.000 per le contravvenzioni alla lettera
h) dell'art.5...".
Questa legge ha definito regole molto generali che solo molti anni
dopo sono state riprese e sottoposte ad una analisi più dettagliata.
La legge 12/10/82 n. 753 e successive modifiche "Recepimento
della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea
riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
della CEE concernenti il miele" ribadisce il concetto dell'assenza
di sostanze tossiche nel miele. Infatti l'art. 4 stabilisce che
"Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi
prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie
organiche o inorganiche estranee alla sua composizione …. In nessun
caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura
in quantità tali da presentare un pericolo per la salute
umana…..Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo
è punito con le sanzioni previste dall'art. 6 della L. 30/4/62
n. 283."
Queste leggi stabiliscono l'obbligo di assenza di sostanze tossiche
negli alimenti senza tuttavia individuare quelle che potrebbero
risultare pericolose per la salute del consumatore.
Solo successivamente l'Ordinanza Ministeriale 6/6/85, e specificamente
l'art. 2, prevede l'elaborazione di due allegati in cui vengono
elencati alcuni pesticidi di uso comune con i relativi limiti di
tolleranza negli alimenti. Il comma 2 inoltre fissa per tutti i
principi attivi e gli alimenti non citati negli allegati un limite
massimo generico di residui di sostanze attive non superiore a 0,01
mg/kg (10 ppb). Limite allargato anche ai prodotti importati. Gli
allegati dell'O.M. 6/6/85 sono stati oggetto di periodiche modifiche.
A tal proposito si ricorda il D.M. 22/1/98 in cui sono riportati,
per certi prodotti agricoli (il miele non è fra questi),
i limiti relativi ad alcuni pesticidi, come amitraz, bromopropilato,
clorfenvinfos, fluvalinate. Tali sostanze possono tuttavia essere
rinvenute anche nel miele a seguito del loro utilizzo nella lotta
alla varroasi. Per quanto riguarda i farmaci veterinari va considerato
il Regolamento CEE 2377/90 che definisce la procedura per la determinazione
dei "Limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli
alimenti di origine animale", includendo fra questi anche il
miele, con l'obbiettivo di tutelare il consumatore. A partire dal
2000 non saranno immessi sul mercato farmaci veterinari per i quali
non si conosca il destino a livello del prodotto alimentare finito.
L'organismo deputato a valutare queste procedure è l'Agenzia
Europea per la Valutazione dei Prodotti Medicinali (EMEA) di cui
fa parte il Comitato per i Prodotti Medicinali Veterinari (CVMP)
che si occupa specificamente dei medicinali veterinari. Sulla base
dei risultati di studi tossicologici effettuati dalle case produttrici
le sostanze farmacologicamente attive sono state suddivise in quattro
diverse classi ed elencate nei rispettivi allegati:
Allegato I: elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate
in medicinali veterinari per le quali sono stati stabiliti limiti
massimi di residui definitivi;
Allegato II: elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate
in medicinali veterinari non soggette ad un limite massimo di residui;
Allegato III: elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate
in medicinali veterinari per le quali sono stati stabiliti limiti
massimi di residui provvisori in quanto alla scadenza verrà
riesaminata la documentazione per stabilire il limite definitivo
e il conseguente inserimento nell'Allegato I;
Allegato IV: elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate
in medicinali veterinari per le quali non può essere stabilito
alcun limite massimo dal momento che i residui delle stesse in alimenti
di origine animale costituiscono un rischio per la salute del consumatore
indipendentemente da un limite. La somministrazione di tali sostanze
è quindi vietata nell'intera Comunità.
Questi elenchi sono soggetti ad un aggiornamento continuo. A partire
dal dicembre 1995 sono state introdotte nell'allegato II, cioè
fra sostanze non soggette a limiti massimi di residui, composti
farmacologicamente attivi di interesse apistico quali acido lattico,
canfora, eucaliptolo, acido formico, mentolo, timolo, fluvalinate
e flumetrina.
Nell'allegato III sono stati invece introdotti, dall'ottobre 1996,
cymiazolo e amitraz con i limiti provvisori nel miele rispettivamente
di 1000 e 200 µg/kg. Detti limiti provvisori hanno validità
fino al luglio 1999.
Per quanto riguarda gli antibiotici, le tetracicline sono incluse
nell'allegato I in quanto sono stati definiti i limiti massimi definitivi
dei residui negli alimenti di origine animale quali rene, fegato,
muscolo, latte e uova. Per la streptomicina sono stati individuati
limiti provvisori (All. III), con scadenza il 1/6/2000, in alimenti
di origine bovina, suina, ovina e nel pollame. Nel latte ad esempio
sono ammessi residui fino a 200 µg/kg. Questi antibiotici
vengono utilizzati anche in apicoltura pur non essendo autorizzati.
L'esigenza quindi di effettuare un controllo su talune sostanze
e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti è
stata concretizzata nella Direttiva 96/23/CE in cui vengono definite
le procedure e le misure di tali controlli su alimenti tra cui il
miele.
In particolare vengono stabilite:
- le linee guida per il controllo;
- le modalità per il piano di monitoraggio;
- le modalità di campionamento;
- le categorie di residui da determinare per ogni prodotto.
Nel caso specifico del miele (tabella 1) le sostanze da ricercare
appartengono alla categoria B, cioè medicinali veterinari
e agenti contaminanti, punto 1 (sostanze antibatteriche); punto
2 lett.c), carbammati e piretroidi; punto 3 lett. a), composti organoclorurati
compresi PCB, b) composti organofosforati, c) elementi chimici come
i metalli pesanti. Ogni anno il Ministero della Sanità -
Dipartimento Nutrizione Alimentazione e Sanità Pubblica Veterinaria
definisce il Piano Nazionale per la ricerca dei residui negli animali
e in alcuni prodotti di origine animale. Nel 1998, per la prima
volta, è stato incluso nel piano anche il miele per il quale
è stata stabilita la determinazione dei residui di tetracicline
su un numero totale di 100 campioni. La determinazione doveva essere
effettuata con metodo HPLC con un limite di rivelazione di 20-50
µg/kg. Per il 1999 invece è stato stabilito il controllo
di tutte le categorie di residui stabilite per il miele dalla Direttiva
96/23/CE (tabella 2).
Quanto finora esposto è sintetizzato nella tabella 3 dove
vengono elencate alcune delle sostanze che possono essere ritrovate
come residui nel miele, sia in seguito a trattamenti farmacologici
effettuati direttamente sull'alveare o in agricoltura, sia di derivazione
ambientale, nonché la normativa relativa al limite massimo
di residui. Tra i prodotti antivarroa il Regolamento CEE 2377/90
prevede che non ci sia nessun limite per fluvalinate e limiti provvisori
per cymiazolo e amitraz (quest'ultimo non registrato in Italia);
per altri acaricidi non ancora considerati (es. bromopropilato)
si può far riferimento al limite generico di 10 ppb stabilito
dall'O.M. 6/6/85.
I
prodotti antivarroa cosiddetti "naturali" (acido formico,
acido lattico, timolo, eucaliptolo, mentolo, canfora, flumetrina)
sono stati inclusi nell'allegato II del Reg. CEE 2377/90.
L'acido ossalico attualmente utilizzato come acaricida in apicoltura
non è stato ancora considerato da questo Regolamento. E'
auspicabile un suo inserimento nell'allegato II per analogia con
gli altri acaricidi organici già presenti. Si ricorda inoltre
che tra i medicinali veterinari saranno ricompresi i prodotti ad
azione antiparassitaria e disinfettante per uso esterno, che precedentemente
alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/02/97 n.47 venivano
inquadrati nell'ambito della normativa sui presidi medico-chirurgici.
I pesticidi, sia organofosforati che clorurati, sono senz'altro
sostanze tossiche per cui vale quanto stabilito dalla L. 283/62
e L. 753/82 e come limite nel miele si può applicare quello
generico di 10 ppb stabilito dall'O.M. 6/6/85. Tali sostanze sono
prese in considerazione dalla Direttiva 96/23/CE e solo quest'anno
sono state incluse nel Piano Nazionale Residui.
Gli antibiotici sono stati inclusi nel piano residui, ma per il
momento solo le tetracicline sono soggette a controllo a livello
nazionale. Nessun limite però è stato stabilito per
il miele. Considerate però le caratteristiche di tali sostanze
si potrebbe far riferimento all'art. 2 della L. 753/82 che prevede
l'assenza di sostanze estranee nel miele.
I metalli pesanti come piombo e cadmio, i cui residui nel miele
sono di origine ambientale, sono stati considerati dalla Direttiva
96/23/CE, e solo quest'anno sono stati inseriti nel Piano Nazionale
per la ricerca di residui. Anche in questo caso non sono stati stabiliti
dei limiti e, non trattandosi di residui di presidi sanitari o farmaci
veterinari, manca qualsiasi riferimento normativo specifico.
Con questa nota si è voluto quindi presentare il quadro normativo
riguardante i residui nel miele per sottolineare i rischi che una
non corretta gestione sanitaria dell'apiario può determinare.
Infatti quando si effettuano trattamenti degli alveari si deve operare
con la consapevolezza che i principi attivi utilizzati possono residuare
nel miele e risultare pericolosi per la salute del consumatore.
Per evitare o ridurre al minimo tali rischi è necessaria
una corretta applicazione dei principi attivi rispettando modalità
e tempi di somministrazione dal momento che un sovradosaggio o un
utilizzo in tempi non idonei aumenta sicuramente la probabilità
di determinare la presenza nel miele di tali sostanze o dei loro
metaboliti.
RIFERIMENTI
NORMATIVI
Legge 30/04/1962, n. 283 "Disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
(G.U. 04/06/62, n.139)
Legge
12/10/1982, n. 753 "Recepimento della direttiva del Consiglio
della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele".
(G.U. 19/10/82, n. 288)
Ordinanza
Ministeriale 06/06/85 "Quantità massime di residui delle
sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati
all'alimentazione". (G.U. 23/10/85, n. 250 Suppl. Ord.)
Regolamento
CEE 2377/90 del Consiglio del 26/06/90 "Limiti massimi di residui
di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale".
(G.U.C.E. 18/08/90, n. L. 224) e successivi aggiornamenti
Decreto
Legislativo 24/02/97, n.47. Attuazione delle direttive 93/40/CEE
e 93/41/CEE in materia di medicinali veterinari (G.U. 06/03/97,
n.54, Suppl. Ord)
Direttiva
97/23/CE del 29/04/96. Concernente le misure di controllo di talune
sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti
e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni
89/187/CEE e 91/664/CEE. (G.U.C.E. 23/05/96, n. L.125)
Decreto
Ministeriale 22/01/98 "Limiti massimi di residui di sostanze
attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati
all'alimentazione" (G.U. 03/04/98, n.78 Suppl. Ord.)
|