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LA
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea
visto il regolamento (CE) n.1221/97 del consiglio, del 25 giugno
1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni
dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del
miele1, modificato dal regolamento (CE) n.2070/98 2 , in particolare
l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione
3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/98 4, stabilisce
le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette
a migliorare la produzione e la commercializzazione;
considerando che al momento dell'attuazione dei programmi dev'essere
garantita una coerenza tra le azioni dei programmi nazionali ed
altre misure rientranti nelle varie politiche comunitarie, in particolare
dei regolamenti relativi al coordinamento delle politiche di ricerca
agroalimentare; che in particolare devono essere evitate sovraccompensazioni
dovute a combinazioni di aiuti nonché contraddizioni nella
definizione delle azioni;
Considerando che le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le
uova,
-1.
GU L.173 del 1.7.1997, pag 1
-2. GU L.265 del 30.9.1998, pag 1
-3. GU L.319 del 21.11.1997, pag 4
-4. GU L.194 del 10.7.1998, pag 8
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3,del regolamento (CE)N. 2300/97
è sostituito dal seguente:
Una stessa azione non può formare oggetto di pagamenti nel
quadro sia del regolamento (CE) N.1221/97 che in quello di un regime
di aiuto comunitario a titolo dei regolamenti (CE)n.950/97* (CE)951/97**
(CE)952/97*** del Consiglio, che in quello dei programmi comunitari
di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione di cui all'articolo
2, paragrafo 3, del presente regolamento.
* GU
L.142 del 2.6.1997,pag 1
** GU L.142 del 2.6.1997,pag 22
*** GU L.142 del 2.6.1997,pag 30
Articolo
2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles addì 8 dicembre 1998.
Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione.
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