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IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 43,
vista
la proposta della Commissione,
visto
il parere del Parlamento europeo,
visto
il parere del Comitato economico e sociale,
considerando
che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti
agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che
questo fenomeno sta quindi creando un nuovo mercato per i prodotti
agricoli;
considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un
prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede
un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione
può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento
della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione
di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti
agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio
rurale;
considerando
che, in seguito alla crescente domanda, vengono immessi sul mercato
prodotti agricoli e derrate alimentari recanti indicazioni che informano
l'acquirente o lo inducono a ritenere che essi siano stati ottenuti
con metodi biologici o senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi;
considerando
che alcuni Stati membri hanno già introdotto disposizioni
regolamentari e controlli concernenti l'utilizzazione di tali indicazioni;
considerando
che un quadro normativo comunitario in materia di produzione, di
etichettatura e di controllo è necessario per la tutela della
coltura biologica in quanto garantisce condizioni di concorrenza
leale fra i produttori dei prodotti che recano tali indicazioni,
oltre a contrastare una tendenza all'anonimato sul mercato dei prodotti
biologici, assicurando la trasparenza a tutti i livelli della produzione
e della preparazione e rendendo questi prodotti più credibili
agli occhi dei consumatori;
considerando
che il sistema di produzione biologico costituisce un metodo particolare
di produzione al livello delle aziende agricole; che occorre pertanto
disporre che sull'etichettatura dei prodotti trasformati le indicazioni
concernenti il metodo di produzione biologico siano legate alle
indicazioni relative agli ingredienti ottenuti mediante tale metodo
di produzione;
considerando
che per l'attuazione delle disposizioni prospettate è necessario
istituire procedimenti flessibili che consentano di adeguare, di
integrare o di definire talune modalità tecniche o determinate
misure alla luce dell'esperienza acquisita; che il presente regolamento
sarà completato entro un termine appropriato con disposizioni
concernenti la produzione animale;
considerando
che è necessario stabilire, nell'interesse dei produttori
e degli acquirenti dei prodotti che recano indicazioni concernenti
il metodo di produzione biologico, i principi minimi che devono
essere soddisfatti affinché i prodotti possano essere presentati
con tali indicazioni;
considerando
che il metodo di produzione biologico implica restrizioni importanti
per quanto concerne l'utilizzazione di fertilizzanti o antiparassitari
che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine
a residui nei prodotti agricoli; che quindi occorre rispettare le
tecniche accettate nella Comunità al momento dell'adozione
del presente regolamento secondo le prassi in essa vigenti in detto
momento; che inoltre è opportuno, per il futuro, stabilire
i principi che disciplinano l'autorizzazione di prodotti che possono
essere utilizzati in questo tipo di agricoltura;
considerando
inoltre che l'agricoltura biologica fa ricorso a tecniche colturali
di vario tipo ed all'apporto limitato di concimi e di ammendamenti
di origine non chimica e poco solubili; che occorre definire in
modo preciso tali tecniche e stabilire le condizioni di impiego
di taluni prodotti non chimici di sintesi;
considerando
che le procedure previste permettono di completare, ove necessario,
l'allegato I con disposizioni più specifiche intese ad evitare
la presenza di taluni residui di prodotti chimici di sintesi provenienti
da fonti diverse dall'agricoltura (inquinamento ambientale) nei
prodotti ottenuti con metodi biologici;
considerando
che il controllo sull'osservanza delle norme di produzione richiede,
in linea di massima, controlli in tutte le fasi della produzione
e della commercializzazione;
considerando
che tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano
prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico
devono essere assoggettati ad un regime di controllo regolare, conforme
ai requisiti minimi comunitari e effettuato da istanze all'uopo
designate e/o da organismi riconosciuti e controllati; che è
opportuno che un'indicazione comunitaria di controllo possa figurare
sull'etichetta dei prodotti sottoposti a questo regime di controllo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Campo
di applicazione
Articolo
1
1.
Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, nella
misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti
il metodo di produzione biologico:
a)
i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali
e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui i principi
che regolano la produzione e le norme specifiche di controllo applicabili
figurino negli allegati I e III;
b)
i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione
umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di
origine vegetale e/o animale;
c)
i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per
mangimi, non contemplati dalla lettera a) con effetto dall'entrata
in vigore del regolamento della Commissione di cui al paragrafo
3.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme
dettagliate di produzione per talune specie animali, si applicano
le norme in materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamente
all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi
prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei prodotti dell'acquacoltura.
In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si
applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private,
accettate o riconosciute dagli Stati membri.
3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, conformemente
alla procedura di cui all'articolo 14, una proposta di regolamento
sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo e le misure
cautelative per i prodotti menzionati al paragrafo 1, lettera c),
purché tali requisiti si riferiscano al metodo di produzione
biologico.
In
attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai prodotti
di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionali in
conformità della legislazione comunitaria o, in mancanza
di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.
Articolo 2
Ai
fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca
indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando,
nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali,
il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi
sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno
Stato membro, che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i
suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti
conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 e in
particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o dai corrispondenti
termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli
o combinati, salvo che detti termini non si applichino ai prodotti
agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non
abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:
in
spagnolo: ecológico,
in
danese: økologisk,
in
tedesco: ökologisch, biologisch,
in
greco:
in
inglese: organic,
in
francese: biologique,
in
italiano: biologico,
in
olandese: biologisch,
in
portoghese: biológico,
in
finlandese: luonnonmukainen,
in
svedese: ekologisk.
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Articolo
3
Il
presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni
comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario
riguardante i prodotti specificati all'articolo 1, quali le disposizioni
che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione,
l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia
di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.
Definizioni
Articolo
4
1.
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1)
"etichettatura": le diciture, le indicazioni, i marchi
di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli presenti su
imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette
che accompagnano o concernono i prodotti di cui all'articolo 1;
2)
"produzione": le operazioni effettuate in un'azienda agricola
volte alla produzione, all'imballaggio e alla prima etichettatura
quali prodotti ottenuti con metodo biologico di prodotti agricoli
ottenuti in tale azienda;
3)
"preparazione": le operazioni di conservazione e/o di
trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e
il sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento
e/o modifiche apportate all'etichettatura relativamente alla presentazione
del metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura dei
prodotti freschi, conservati e/o trasformati;
4)
"commercializzazione": la detenzione o l'esposizione a
scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o
qualsiasi altro modo di immissione in commercio;
5)
"operatore": la persona fisica o giuridica che produce,
prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo
1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali
prodotti;
6)
"ingredienti": le sostanze (compresi gli additivi) usate
per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera b) definiti all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva
79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa
pubblicità;
7)
"prodotti fitosanitari": i prodotti definiti nell'articolo
2, punto 1 della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare
prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive , modificata
da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE ;
8)
"detergenti": le sostanze e i preparati ai sensi della
direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai detergenti , modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE ,
destinati alla pulitura di taluni prodotti contemplati dall'articolo
1, paragrafo 1, lettera a).
9)
"prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato":
ogni singolo prodotto quale definito all'articolo 1, paragrafo 3,
lettera b) della direttiva 79/112/CEE;
10)
"elenco degli ingredienti": l'elenco degli ingredienti
di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE.
11)
"produzioni animali": le produzioni di animali terrestri,
domestici o addomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche
allevate in acqua dolce, salata o salmastra. I prodotti della caccia
e della pesca di animali selvatici non sono considerati come provenienti
da produzioni biologiche;
12)
"organismo geneticamente modificato (OGM)": qualsiasi
organismo cui si applica la definizione di cui all'articolo 2 della
direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ;
13)
"derivato di OGM": una sostanza prodotta con/o a partire
da OGM, ma che non ne contiene;
14)
"uso di OGM e di derivati di OGM": il loro uso quali prodotti
alimentari, ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli
aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi i solventi di
estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi,
additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni
prodotti utilizzati nell'alimentazione per gli animali di cui alla
direttiva 82/471/CEE , prodotti fitosanitari, prodotti medicinali
veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale
di moltiplicazione vegetale e animale;
15)
"medicinali veterinari": i prodotti cui si applica la
definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 65/65/CEE
del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
alle specialità medicinali ;
16)
"medicinali omeopatici veterinari": i prodotti definiti
all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 92/74/CEE del Consiglio,
del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione della
direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali
veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali
omeopatici veterinari ;
17)
"mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera
a), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979
relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali
;
18)
"materie prime per mangimi": i prodotti definiti all'articolo
2, lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile
1996, relativa alla circolazione delle materie prime per alimenti
degli animali, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE,
82/471/CEE e 93/74/CEE e abroga la direttiva 77/101/CEE ;
19)
"mangimi composti per animali": i prodotti definiti all'articolo
2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per
animali;
20)
"additivi per mangimi": prodotti definiti all'articolo
2, lettera a), della direttiva 70/524/CEE, del Consiglio, del 23
novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
;
21)
"taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali":
prodotti nutrizionali ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio,
del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione
degli animali;
22)
"unità/azienda/azienda di allevamento con metodo di
produzione biologico": l'unità o l'azienda o l'azienda
di allevamento conforme alle norme del presente regolamento;
23)
"mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione
biologico": i mangimi/le materie prime per mangimi prodotti
conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6;
24)
"mangimi/materie prime per mangimi di conversione": i
mangimi/le materie prime per mangimi che rispondono alle norme di
produzione di cui all'articolo 6, eccetto per il periodo di conversione
in cui dette norme si applicano per almeno un anno prima della raccolta;
25)
"mangimi/materie prime per mangimi convenzionali": i mangimi/le
materie prime per mangimi che non rientrano nelle categorie di cui
ai punti 23 e 24.
Etichettatura
Articolo
5
1.
Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento
al metodo di produzione biologico unicamente se:
a)
le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo
di produzione agricolo;
b)
il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui all'articolo
6 o è stato importato da paesi terzi nell'ambito del regime
di cui all'articolo 11;
c)
il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore
assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;
d)
per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura
reca menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità
o dell'organismo di controllo cui il produttore è assoggettato.
La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta
allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione.
2. [Soppresso]
3. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) possono essere riportate,
nella descrizione del prodotto, indicazioni relative ai metodi di
produzione biologica unicamente se:
a)
almeno il 95 % degli ingredienti di origine agricola del prodotto
è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme di cui
all'articolo 6 o importati da paesi terzi secondo le modalità
specificate all'articolo 11;
b)
tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono
indicati nell'allegato VI, parte C o sono stati provvisoriamente
autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure d'applicazione
adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7 ;
c)
il prodotto contiene soltanto sostanze elencate nell'allegato VI,
parte A, come ingredienti di origine non agricola;
d)
il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla
lettera a) non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione
di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;
e)
il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti
comportanti radiazioni ionizzanti;
f)
il prodotto è stato preparato o importato da un operatore
assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;
g)
per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura
comporta la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità
o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore
che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione. La scelta
della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato
membro che notifica la sua decisione alla Commissione.
Le
indicazioni concernenti i metodi di produzione biologica devono
specificare chiaramente che esse riguardano un metodo di produzione
agricola e devono essere corredate di un riferimento agli ingredienti
di origine agricola in questione, a meno che tale riferimento venga
indicato chiaramente nell'elenco degli ingredienti;
h)
il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organismi
geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.
3 bis.
In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione
di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzati fino
al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità
di prodotti che non soddisfano il presente regolamento a condizione
che:
- la
domanda di registrazione del marchio era stata presentata prima
del 22 luglio 1991 - in Finlandia, Austria e Svezia anteriormente
al 1° gennaio 1995 - ed è conforme alla prima direttiva
89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa
, e
- il
marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente
e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo
di produzione biologico prescritto dal presente regolamento.
4.
Nell'allegato VI, parte C, possono essere inclusi ingredienti di
origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti
di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente
nelle Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o
che non possono essere importati da paesi terzi conformemente alle
norme di cui all'articolo 11 , .
5. I prodotti agricoli etichettati o pubblicizzati in conformità
del paragrafo 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione
all'agricoltura biologica purché:
a)
siano pienamente soddisfatti i requisiti di cui rispettivamente
al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo
alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto
1;
b)
prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno
dodici mesi;
c)
le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente
sulla diversa natura del prodotto rispetto a prodotti conformi a
tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 3; dopo il 1° gennaio
1996, tali indicazioni devono consistere nelle parole "prodotto
in conversione all'agricoltura biologica", e devono essere
presentate con colore, dimensione e tipo di caratteri che non abbiano
più risalto di quelli della denominazione di vendita del
prodotto; in tale indicazione le parole "agricoltura biologica"
non abbiano più risalto delle parole "prodotto in conversione";
d)
il prodotto contenga solo un ingrediente vegetale di origine agricola;
e)
per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura
comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità
o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore
che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione.
La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta
allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione;
f)
il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente
modificati e/o da prodotti derivati da tali organismi.
5 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, nell'etichettatura
e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b) possono essere riportate indicazioni riguardanti
i metodi di produzione biologici solo a condizione che:
a)
almeno il 70 % degli ingredienti di origine agricola sia o provenga
da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati
da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo
11;
b)
tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto siano
inclusi nell'allegato VI, parte C o siano stati provvisoriamente
autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure di esecuzione
adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;
c)
le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiano
nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto soltanto con
gli ingredienti ottenuti secondo le norme dell'articolo 6 o importati
da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo
11; esse figurino con lo stesso colore e con le stesse dimensioni
e stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni nell'elenco degli
ingredienti. Queste indicazioni devono inoltre figurare in una frase
distinta nello stesso campo visivo della descrizione del prodotto
in cui sia indicata la percentuale di ingredienti di origine agricola
o derivati di ingredienti di origine agricola ottenuti secondo le
norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente
alle modalità di cui all'articolo 11. Tale frase non può
essere presentata con colore, formato o caratteri che le diano maggior
risalto rispetto alla descrizione del prodotto; la frase sarà
così redatta: " x % degli ingredienti di origine agricola
è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione
biologica";
d)
il prodotto contenga soltanto sostanze elencate nell'allegato VI,
parte A, quali ingredienti di origine non agricola;
e)
il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla
lettera a) non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti
l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte
B;
f)
il prodotto o i suoi ingredienti non siano stati sottoposti a trattamenti
comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;
g)
il prodotto sia stato preparato o importato da un operatore assoggettato
alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;
h)
per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura
comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità
o dell'organismo di controllo al quale l'operatore che ha effettuato
l'ultima operazione di preparazione è assoggettato. La scelta
della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato
membro che notifica la sua decisione alla Commissione;
i)
il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente
modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.
6. Nel corso di un periodo transitorio con scadenza 31 dicembre
1997, nell'etichettatura e nelle pubblicità di un prodotto
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) preparato in parte
con ingredienti non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3,
lettera a) si può fare riferimento al metodo di produzione
biologico solo a condizione che:
a)
almeno il 50 % degli ingredienti di origine agricola sia conforme
ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);
b)
i prodotti siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettere
c), d), e) e f);
c)
le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologici:
- figurino
solo nell'elenco degli ingredienti quale previsto dalla direttiva
79/112/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE;
- si
riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti conformemente
alle norme definite all'articolo 6, o importati conformemente alle
modalità di cui all'articolo 11;
d)
gli ingredienti e i rispettivi contenuti figurino nell'elenco degli
ingredienti in ordine decrescente di peso;
e)
le indicazioni dell'elenco degli ingredienti abbiano colore, formato
e caratteri identici.
7. Si possono definire le modalità dettagliate di applicazione
delle disposizioni del presente articolo secondo la procedura dell'articolo
14.
8. Sono stabiliti nell'allegato VI, parti A, B e C, secondo la procedura
di cui all'articolo 14, elenchi limitativi delle sostanze e dei
prodotti di cui ai paragrafi 3, lettere b), c) e d) e 5 bis lettere
b), d) e e).
Possono
essere precisati le modalità d'uso e i requisiti della composizione
di questi ingredienti e di queste sostanze.
Se
uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere aggiunto
ai suddetti elenchi o che occorrerebbe modificare detti elenchi,
esso fa in modo che un fascicolo contenente la motivazione dell'aggiunta
o delle modifiche sia trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri
e alla Commissione che lo presenta al comitato di cui all'articolo
14 .
9. Per il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 6 si
applicano le modalità previste agli articoli 6 e 7 della
direttiva 79/112/CEE.
10. In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a)
e b), un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo
6 non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non
ottenuto secondo tali norme.
11. Anteriormente al 1° luglio 1999, la Commissione riesamina
le disposizioni del presente articolo 10 e presenta le eventuali
opportune proposte di modificazione.
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Norme di produzione
Articolo
6
1.
Il metodo di produzione biologico implica che per la produzione
dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) diversi
dalle sementi e dai materiali di moltiplicazione vegetativa:
a)
devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e,
se del caso, le relative modalità di applicazione;
b)
soltanto i prodotti costituiti dalle sostanze menzionate nell'allegato
I o elencate nell'allegato II possono essere utilizzati come prodotti
fitosanitari, concimi, ammendanti del terreno, mangimi, materie
prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, le sostanze
impiegate nell'alimentazione degli animali di cui alla direttiva
82/471/CEE, prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali
di stabulazione e degli impianti, prodotti per la lotta contro organismi
nocivi o malattie nei locali di stabulazione e negli impianti o
per qualsiasi altro scopo specificato nell'allegato II per taluni
prodotti. Possono essere utilizzati solo alle condizioni specifiche
stabilite negli allegati I e II nella misura in cui la corrispondente
utilizzazione è autorizzata nell'agricoltura generale dello
Stato membro in questione in virtù delle pertinenti disposizioni
comunitarie o delle disposizioni nazionali in conformità
della normativa comunitaria;
c)
sono utilizzati soltanto sementi o materiali di moltiplicazione
vegetativa prodotti con il metodo biologico di cui al paragrafo
2;
d)
non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati
e/o prodotti derivati da tali organismi, ad eccezione dei medicinali
veterinari.
2. Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo
di produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le
sementi e la/le pianta/e porta-marze per i materiali di riproduzione
vegetativa sono state ottenute:
a)
senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti
derivati da tali organismi e
b)
conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b) per almeno una generazione
o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.
3.
a) In deroga al paragrafo 1, lettera c) le sementi e i materiali
di riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al metodo
di produzione biologico possono essere utilizzati, durante un periodo
transitorio che termina il 31 dicembre 2003 e su autorizzazione
dell'autorità competente dello Stato membro, se l'utilizzatore
di tale materiale di riproduzione può dimostrare in modo
soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello
Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario
materiale di riproduzione di una varietà appropriata della
specie in questione che soddisfacesse i requisiti di cui al paragrafo
2. In tal caso deve essere utilizzato, se reperibile sul mercato,
materiale di riproduzione non trattato con prodotti non inclusi
nell'allegato II parte B. Gli Stati membri informano gli altri Stati
membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in
conformità del presente paragrafo.
b)
In conformità della procedura di cui all'articolo 14 possono
essere decisi:
- l'introduzione,
entro il 31 dicembre 2003 , di restrizioni della misura transitoria
di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi
di materiali di riproduzione e/o l'assenza di trattamento chimico;
- il
mantenimento, dopo il 31 dicembre 2003 , della deroga di cui alla
lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali
di riproduzione e relativamente all'intera Comunità o ad
alcune sue parti;
- l'introduzione
di criteri e norme procedurali circa la deroga di cui alla lettera
a) e le relative informazioni comunicate ai settori economici interessati,
agli altri Stati membri e alla Commissione.
4. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione riesamina le disposizioni
del presente articolo, in particolare del paragrafo 1, lettera c)
e del paragrafo 2, presentando, ove necessario, le opportune proposte
di revisione.
Articolo 6 bis
1.
Ai fini del presente articolo, per "piante" si intendono
le piante intere destinate ad essere piantate per la produzione
di vegetali.
2. Il metodo di produzione biologico implica che, allorché
i produttori utilizzano delle piante, queste ultime devono essere
state prodotte conformemente all'articolo 6.
3. In deroga al paragrafo 2, le piante non ottenute secondo il metodo
di produzione biologico possono essere utilizzate durante un periodo
transitorio che scade il 31 dicembre 1997 purché siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a)
l'autorità competente dello Stato membro ne ha autorizzato
l'impiego dopo che l'utilizzatore di tale materiale ha dimostrato
in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo
dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato
comunitario una varietà appropriata della specie in questione;
b)
le piante sono state trattate, dopo la semina, unicamente con prodotti
elencati nell'allegato II, parti A e B;
c)
le piante provengono da un produttore che ha accettato un sistema
di controllo equivalente al regime di cui all'articolo 9 e che ha
accettato di applicare la restrizione di cui alla lettera b); tale
disposizione entra in vigore il 1° gennaio 1996;
d)
dopo essere state piantate, le piante sono state coltivate conformemente
alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b)
durante un periodo minimo di sei settimane prima del raccolto;
e)
l'etichettatura di qualsiasi prodotto contenente ingredienti provenienti
da siffatte piante non menziona l'indicazione di cui all'articolo
10;
f)
fatte salve le restrizioni risultanti dalla procedura di cui al
paragrafo 4, le autorizzazioni concesse in virtù del presente
paragrafo sono ritirate non appena cessi la carenza e scadono al
più tardi il 31 dicembre 1997.
4.
a) Lo Stato membro che concede un'autorizzazione in forza del paragrafo
3, notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione:
- la
data dell'autorizzazione,
- il
nome della varietà e della specie in questione,
- le
quantità necessarie con relative pezze giustificative,
- il
periodo previsto di carenza,
- qualsiasi
altra informazione chiesta dalla Commissione o dagli Stati membri.
b)
Qualora da informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione
e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che
durante il periodo di carenza è possibile rifornirsi di una
varietà appropriata, lo Stato membro interessato valuta se
revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità
ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure
prese entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.
c)
Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione,
la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo
14. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata
nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il
suo periodo di validità sia modificato.
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Articolo 7
1.
Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente
regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo
1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte
le condizioni seguenti:
a)
quando sono utilizzati per la lotta contro organismi nocivi o malattie
dei vegetali oppure per la pulizia e la disinfezione dei locali
di stabulazione e degli impianti:
- quando
sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare
malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche,
colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali; e
- le
condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto
diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali e con gli
animali e i prodotti animali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci,
il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori
della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché
l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza
di residui del prodotto nelle parti commestibili; e
- la
loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente
o non contribuisce a contaminarlo;
b)
quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del
terreno
- sono
essenziali per esigenze nutritive specifiche dei vegetali, ovvero
per obiettivi specifici in materia di trattamento del terreno, che
non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato
I, e
- la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente
e non contribuisce a contaminarlo.
1 bis. Le condizioni previste al paragrafo 1 non si applicano ai
prodotti che prima dell'adozione del presente regolamento erano
di uso corrente secondo le prassi di agricoltura biologica seguite
nella Comunità.
1 ter.
Per le sostanze minerali e gli oligoelementi impiegati nell'alimentazione
degli animali, nell'allegato II possono essere inserite altre fonti
di tali prodotti, purché essi siano di origine naturale o,
altrimenti, di sintesi, nella stessa forma dei prodotti naturali.
2.
Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono
essere precisati gli elementi seguenti:
- la
descrizione particolareggiata del prodotto;
- le
condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizione
e/o di solubilità, per garantire in particolare che lascino
la minor quantità possibile di residui nelle parti commestibili
delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la
loro incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo;
- le
prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti di cui
all'articolo 1 quando questi siano ottenuti con l'ausilio di taluni
prodotti di cui all'allegato II.
3. Le modifiche all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione
o della soppressione di prodotti di cui al paragrafo 1 o dell'incorporazione
o di modifiche delle specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.
4. Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essere
inserito nell'allegato II o che occorra apportarvi modifiche, esso
provvede affinché un fascicolo che giustifichi l'inserimento
o la modifica siano trasmessi ufficialmente agli altri Stati membri
e alla Commissione che la sottopone al comitato di cui all'articolo
14.
Sistema di controllo
Articolo
8
1.
Gli operatori che producono, preparano o importano da un paese terzo
i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione
devono:
a)
notificare tale attività all'autorità competente dello
Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;
la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
b)
assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo
9.
2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo
per la ricezione delle notifiche.
Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali
informazioni complementari da essi ritenute indispensabili ai fini
di un controllo efficace degli operatori.
3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato
contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema
di controllo sia reso disponibile agli interessati.
Articolo 9
1.
Gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da una
o più autorità di controllo designate e/o da organismi
privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono, preparano
o importano da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 debbono
essere soggetti.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché
un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento
e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia
di accesso al sistema di controllo.
3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo
e le misure precauzionali figuranti all'allegato III.
4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi
privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata
del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi.
5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono
presi in considerazione gli elementi seguenti:
a) il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente
una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle
misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli
operatori che controlla;
b)
le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si
accertino irregolarità e/o infrazioni ;
c)
le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di
carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in
materia di controllo e l'affidabilità;
d)
l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli
operatori da esso controllati.
6. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto,
l'autorità competente provvede a:
a)
garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo
di controllo;
b)
accertare l'efficienza dei controlli;
c)
prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate
e delle sanzioni comminate;
d)
revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora
questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non
sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi
i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8, 9 e 11 .
6 bis. Anteriormente al 1° gennaio 1996 gli Stati membri attribuiscono
un numero di codice a ogni organismo o autorità di controllo
riconosciuti o designati conformemente alle disposizioni del presente
articolo. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione,
che pubblicherà tali numeri di codice nell'elenco di cui
all'ultimo comma dell'articolo 15.
7. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti
di cui al paragrafo 1:
a)
procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate,
almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato
III;
b)
comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito
degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda
e alle autorità pubbliche competenti.
8. Gli organismi di controllo riconosciuti:
a)
consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione,
il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi
informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria
dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi
ad essa incombenti in forza del presente regolamento;
b)
trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità
competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati
al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione
annuale.
9. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di
cui al paragrafo 1 devono:
a)
ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle
disposizioni degli articoli 5 e 6 o nell'applicazione delle misure
di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni previste
dall'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata
dall'irregolarità;
b)
qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti
prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare
prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico
per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello
Stato membro.
10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo
14:
a)
le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui
al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6,
b)
le modalità di applicazione relative alle misure di cui al
paragrafo 9.
11. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fatti salvi i paragrafi
5 e 6, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare
i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 45011.
12.
a) Per le produzioni di carni animali, fatte salve le disposizioni
dell'allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino
tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali
altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire
per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei
prodotti animali durante tutto il ciclo di produzione, trasformazione
e ogni altra eventuale preparazione, dall'unità di produzione
degli animali fino all'unità di condizionamento e/o etichettatura
finali. Essi informano la Commissione, anche con la relazione di
supervisione di cui all'articolo 15, delle misure adottate e della
loro applicazione.
b)
Per gli altri prodotti animali diversi dalle carni, nell'allegato
III verranno stabilite altre disposizioni per assicurarne la rintracciabilità,
per quanto tecnicamente possibile.
c)
Ad ogni modo, le misure adottate in virtù dell'articolo 9
assicurano che i consumatori ricevano garanzie che il prodotto è
ottenuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
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Indicazione di conformità al regime di
controllo
Articolo
10
1.
L'indicazione e/o il logo figuranti nell'allegato V secondo cui
i prodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati
sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 unicamente
se:
a)
sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o
3;
b)
nel corso dell'intero processo produttivo e di preparazione sono
stati assoggettati al sistema di controllo di cui all'articolo 9;
c)
sono venduti direttamente in imballaggi sigillati dal produttore
o preparatore al consumatore finale o sono immessi nel mercato come
prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati; in caso di vendita
diretta dal produttore o preparatore al consumatore finale non è
prescritto un imballaggio sigillato se l'etichetta consente di identificare
chiaramente e senza ambiguità il prodotto interessato da
questa indicazione;
d)
recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore,
preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice
dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo
e le debite indicazioni ai sensi della normativa in materia di etichettatura
dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione comunitaria.
2. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere
contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione
di cui all'allegato V costituisce una garanzia di qualità
organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.
3. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono:
a)
ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle
disposizioni degli articoli 5 e 6 o nell'applicazione delle misure
di cui all'allegato III, far sopprimere l'indicazione per l'intera
partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;
b)
qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto
prolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare
l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo da convenirsi
con l'autorità competente dello Stato membro.
4. Possono essere definite, secondo la procedura di cui all'articolo
14, le modalità del ritiro dell'indicazione di cui all'allegato
V in caso di accertamento di talune infrazioni alle disposizioni
degli articoli 5, 6 e 7 o alle disposizioni dell'allegato III.
5.
[Soppresso]
6.
[Soppresso]
7.
[Soppresso]
Misure generali d'applicazione
Articolo
10 bis
1.
Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente da
un altro Stato membro e recante indicazioni di cui all'articolo
2 e/o all'allegato V irregolarità o infrazioni circa l'applicazione
del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha
nominato l'autorità di controllo o riconosciuto l'organismo
di controllo e la Commissione.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare l'uso
fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato
V.
Importazione da paesi terzi
Articolo
11
1.
Fatto salvo l'articolo 5, i prodotti di cui all'articolo 1 importati
da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando:
a)
sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire
con decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo
14 e provengono da una regione o da un'unità di produzione,
o sono stati controllati da un organismo di controllo, se del caso,
menzionati esplicitamente nella decisione concernente tale paese
terzo;
b)
l'autorità o l'organismo competente del paese terzo ha rilasciato
un certificato di controllo attestante che la partita indicata nel
certificato:
- è
stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate
norme equivalenti a quelle di cui all'articolo 6 ; e
- è
stata sottoposta ad un sistema di controllo la cui equivalenza è
stata riconosciuta all'atto dell'esame previsto dal paragrafo 2,
lettera b).
2. Per decidere se, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, un
paese terzo possa, su sua richiesta, essere iscritto nell'elenco
di cui al paragrafo 1, lettera a), si tiene conto in particolare:
a)
delle garanzie che il paese terzo può offrire, almeno per
la produzione destinata alla Comunità, quanto all'applicazione
di norme equivalenti a quelle di cui all'articolo 6 ;
b)
dell'efficacia delle misure di controllo adottate, le quali, almeno
per la produzione destinata alla Comunità, devono essere
equivalenti a quelle del sistema di controllo di cui agli articoli
8 e 9, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della
lettera a).
Sulla
base dei suddetti elementi, nella decisione, la Commissione può
precisare le ragioni o le unità di produzione di origine
o gli organismi il cui controllo è considerato equivalente
.
3. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), deve:
a)
accompagnare la merce nell'esemplare originale fino all'azienda
del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo
a disposizione dell'organismo di controllo e/o dell'autorità
di controllo per almeno due anni;
b)
essere compilato secondo le modalità e secondo un modello
stabiliti con la procedura di cui all'articolo 14.
4. Norme d'attuazione dettagliate per il presente articolo possono
essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 14.
5. Nell'esame della domanda di un paese terzo, la Commissione esige
che quest'ultimo fornisca tutti i ragguagli necessari; essa può
inoltre incaricare esperti di eseguire, sotto la sua autorità,
un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo
effettivamente applicate nel paese terzo in questione.
6.
a) In deroga al paragrafo 1, l'importatore o gli importatori di
uno Stato membro sono autorizzati dall'autorità competente
dello Stato membro a commercializzare fino al 31 dicembre 2005 prodotti
importati da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui al
paragrafo 1, lettera a), purché forniscano all'autorità
competente dello Stato membro importatore prove sufficienti che
i prodotti in questione sono stati ottenuti secondo norme di produzione
equivalenti a quelle definite all'articolo 6 , sono stati sottoposti
a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli articoli
8 e 9, e l'applicazione delle misure di ispezione precitate è
permanente ed effettiva.
Essa
scade al momento della decisione di inserire il paese terzo nell'elenco
di cui al paragrafo 1, lettera a) a meno che essa riguardi un prodotto
che è stato ottenuto in una regione non specificata nella
decisione di cui al paragrafo 1, lettera a) e che non è stato
esaminato nell'ambito della domanda presentata dal paese terzo,
laddove detto paese terzo sia d'accordo sulla prosecuzione del regime
di autorizzazione di cui al presente paragrafo.
b)
Se uno Stato membro ha ricevuto prove sufficienti da parte di un
importatore, esso comunica immediatamente alla Commissione ed agli
altri Stati membri il nome del paese terzo da cui importa i prodotti
e fornisce loro indicazioni particolareggiate sulle modalità
di produzione e di ispezione, nonché sulle garanzie relative
all'applicazione permanente ed effettiva di dette modalità.
c)
Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione,
la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo
14. Qualora risulti da tale esame che i prodotti importati non sono
ottenuti secondo norme di produzione equivalenti e/o modalità
di ispezione di efficacia equivalente, la Commissione invita lo
Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a ritirarla. Può
essere deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo
14, il divieto delle importazioni in questione o la loro continuazione
a condizione che vengano modificate determinate condizioni entro
un certo termine.
d)
La notifica di cui alla lettera b) non è necessaria qualora
riguardi modalità di produzione e di ispezione già
notificate da un altro Stato membro conformemente alla lettera b)
tranne nei casi in cui la presentazione di nuovi elementi di prova
importanti giustifichi una revisione dell'esame e della decisione
di cui alla lettera c).
Anteriormente
al 31 luglio 1994, la Commissione riesamina le disposizioni del
paragrafo 1 e presenta qualsiasi proposta adeguata ai fini della
loro eventuale revisione.
7.
La Commissione può, in conformità della procedura
di cui all'articolo 14, su richiesta di uno Stato membro, concedere
il riconoscimento ad un organismo di controllo di un paese terzo,
preventivamente sottoposto a valutazione da parte dello Stato membro
interessato, ed aggiungerlo all'elenco di cui al paragrafo 1, lettera
a). La Commissione comunica la richiesta al paese terzo interessato.
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Libera circolazione nella Comunità
Articolo
12
Gli
Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura,
il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o
limitare la commercializzazione dei prodotti che sono previsti all'articolo
1 e che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.
Tuttavia,
tenuto conto delle norme di cui all'allegato I, parte B sulla produzione
animale, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose
agli animali e ai prodotti animali provenienti dal loro territorio,
purché tali norme siano conformi al diritto comunitario e
non vietino né limitino la commercializzazione di altri animali
o prodotti animali che soddisfano i requisiti del presente regolamento.
Disposizioni amministrative e applicazione
Articolo
13
Possono
essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 14:
- le
modalità di applicazione del presente regolamento;
- le
modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII;
- le
modifiche da apportare all'allegato V per definire un logo comunitario
da utilizzare in associazione con l'indicazione di conformità
al regime di controllo o in sostituzione di tale indicazione;
- le
restrizioni e misure applicative ai fini dell'applicazione della
deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) per i medicinali
veterinari;
- le
misure applicative sulla base dell'evidenza scientifica o del progresso
tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM
o di derivati di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima
per contaminazioni inevitabili, che non deve essere superata.
Articolo 14
La
Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti
degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Ove
si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il
rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto
delle misure da prendere.
Il
comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine
che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista
dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nella votazione in
seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri
viene applicata la ponderazione definita dal suddetto articolo.
Il presidente non partecipa al voto.
La
Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al
parere del comitato.
Qualora
le misure previste non siano conformi al parere del comitato, o
in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al
Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata.
Qualora,
allo scadere di tre mesi a decorrere dalla presentazione della proposta
al Consiglio, quest'ultimo non abbia deliberato, le misure proposte
sono adottate dalla Commissione.
Articolo 15
Gli
Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente al
1° luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai fini
dell'attuazione del presente regolamento e trasmettono, in particolare:
- l'elenco degli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente,
hanno fatto la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera
a) e che sono assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo
9;
- una relazione concernente la supervisione esercitata a norma dell'articolo
9, paragrafo 6.
Inoltre
gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il
31 marzo, l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al
31 dicembre dell'anno precedente, la loro struttura giuridica e
funzionale, il loro piano tipo di controllo, il loro sistema di
sanzioni ed eventualmente il loro marchio.
La
Commissione provvede ogni anno a pubblicare nella serie C della
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi degli
organismi riconosciuti che le sono stati comunicati entro il termine
previsto nel secondo comma .
Articolo 15 bis
Con
riferimento alle misure istituite nel presente regolamento, in particolare
quelle che la Commissione deve attuare per raggiungere gli obiettivi
fissati agli articoli 9 e 11, e gli allegati tecnici, gli stanziamenti
necessari vengono assegnati ogni anno nell'ambito della procedura
di bilancio.
Articolo 16
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
2.
Gli Stati membri mettono in applicazione gli articoli 8 e 9 entro
il termine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
3.
L'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo
1 diventano applicabili il 1° gennaio 1993.
Il
termine per l'entrata in vigore dell'articolo 11, paragrafo 1 può
essere prorogato, secondo la procedura di cui all'articolo 14, per
un determinato periodo per quanto riguarda le importazioni provenienti
da un paese terzo qualora, a seguito della domanda del paese terzo
in questione, lo stato d'avanzamento dell'esame della questione
non consenta al Consiglio di adottare una decisione sull'iscrizione
di tale paese nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1,
lettera a) prima della scadenza del termine di cui al primo comma.87
Per
il rispetto del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto
1, si prende in considerazione il periodo trascorso prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento, nella misura in cui l'operatore
possa dimostrare, con soddisfazione dell'organismo di controllo,
che la propria produzione, durante questo periodo, era conforme
alle disposizioni nazionali in vigore o, in mancanza di queste,
alle norme internazionali riconosciute in materia di produzione
biologica.
4.
Durante un periodo di dodici mesi che decorre dall'entrata in vigore
del presente regolamento, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo
6, paragrafo 1, autorizzare l'impiego sul proprio territorio di
prodotti contenenti sostanze che non sono enumerate nell'allegato
II e per cui considerano che siano soddisfatti i requisiti figuranti
nell'articolo 7, paragrafo 1.
5.
Durante un periodo che scade dodici mesi dopo la compilazione dell'allegato
VI conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono
continuare ad autorizzare, conformemente alle rispettive disposizioni
nazionali, l'impiego di sostanze che non figurano nell'allegato
VI precitato.
6.
Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione
le sostanze autorizzate in applicazione dei paragrafi 4 e 5.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
ALLEGATO
C. APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA
1.
Principi generali
1.1.
L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce
alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso
l'azione pronuba delle api.
1.2.
La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come ottenuti con
metodo di produzione biologica è strettamente connessa sia
alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità
dell'ambiente. Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni
di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.
1.3.
Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima
area, tutte le unità devono essere conformi alle disposizioni
del presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore
può gestire unità non conformi al presente regolamento
a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo
quelle enunciate al punto 4.2 per l'ubicazione degli apiari. In
tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferimenti
al metodo di produzione biologica.
2. Periodo di conversione
2.1.
I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti al
metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente
regolamento sono state rispettate per almeno un anno. Durante il
periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente
ai requisiti di cui al punto 8.3.
3. Origine delle api
3.1.
Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità
degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità
e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso
di razze europee di Apis mellifera e dei loro ecotipi locali.
3.2.
Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie
o l'acquisto di alveari o sciami provenienti di unità conformi
alle disposizioni del presente regolamento.
3.3.
Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità o dell'organismo
di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità di produzione
che non sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento
possono essere convertiti.
3.4.
Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti
convenzionali è autorizzato per un periodo transitorio che
termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo di osservare il
periodo di conversione.
3.5.
Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata
dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata
mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di
catastrofi, quando non siano disponibili apiari conformi al presente
regolamento, con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione.
3.6.
Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10 % all'anno
di api regine e sciami non conformi alle disposizioni del presente
regolamento può essere incorporato nell'unità di produzione
biologica a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati
in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di
produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.
4. Ubicazione degli apiari
4.1.
Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non
è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti
dal presente regolamento. L'apicoltore fornisce all'autorità
o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala
adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato
III, parte A.1, sezione 2, primo trattino. In mancanza dì
tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità
o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse
eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura
accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal
presente regolamento.
4.2.
L'ubicazione degli apiari deve:
a)
garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti
e l'accesso all'acqua per le api;
b)
essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione
dell'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente
da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo
6 e dall'allegato I del presente regolamento e da coltivazioni non
soggette alle disposizioni del presente regolamento ma sottoposte
a cure colturali di basso impatto ambientale quali, ad esempio,
quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2078/92 , prive di un'influenza significativa sulla qualificazione
della produzione apicola come ottenuta con metodo di produzione
biologica;
c)
mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione
non agricola potenzialmente contaminante quali centri urbani, autostrade,
aree industriali, discariche. inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità
o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare
il rispetto di tale requisito.
I requisiti
suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di
fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.
5. Nutrizione
5.1.
Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate
scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare
il periodo invernale.
5.2.
La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora
sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condizioni
climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico,
preferibilmente della stessa unità biologica.
5.3.
Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli
Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificiale l'uso
di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione
biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico,
segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche
che provocano la cristallizzazione del miele.
5.4.
Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di controllo
possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un periodo
transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero,
melassa di zucchero e miele non conformi alle disposizioni dei presente
regolamento.
5.5.
Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni
relative all'uso di nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date,
quantità e arnie interessate.
5.6.
Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisiti
di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da
quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.
5.7.
La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima
raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo
di flusso del nettare o della melata.
6. Profilassi e cure veterinarie
6.1.
La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:
a)
selezione di opportune razze resistenti;
b)
applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza
alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico
rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine
di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario,
controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione
dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato
o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte
di polline e miele nelle arnie.
6.2.
Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono ammalate
o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente
isolate in apposito apiario.
6.3.
L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che risponde ai requisiti
di cui al presente regolamento deve essere conforme ai seguenti
principi:
a)
essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione
è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente
normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità
del diritto comunitario;
b)
i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali
allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia
terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la
cura;
c)
qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace,
o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione
che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati
medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità
di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro,
fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);
d)
è vietato l'uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi
chimica per trattamenti preventivi;
e)
fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione
da Varroa jacobsoni possono essere usati l'acido formico, l'acido
lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché le seguenti
sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.
6.4.
In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti
veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. che sono obbligatori
ai sensi del diritto comunitario o nazionale.
6.5.
Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici
ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate
in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita
con altra cera conforme alle dispostimi del presente regolamento.
Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione
di un anno.
6.6.
I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai prodotti
menzionati al punto 6.3, lettera e).
6.7.
Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è
necessario specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo
o autorità di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati
con la denominazione biologica, il tipo di prodotto (indicando anche
i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi;
la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento
e il periodo di attesa raccomandato.
7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione
7.1.
È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato
alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.
7.2.
È vietata la spuntatura delle ali delle api regine.
7.3.
È permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione
della vecchia regina.
7.4.
È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile
solo per contenere l'infestazione da Varroa jacobsoni.
7.5.
È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le
operazioni di smielatura.
7.6.
Nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario
e sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo o l'autorità
di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto
con l'organismo o l'autorità in questione.
7.7.
Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata
estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei prodotti
dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti
saranno registrate.
7.8.
L'asportazione dei melari e le operazioni di smielalura devono essere
registrate nel registro dell'apiario.
8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicoltura
8.1.
le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali
che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti
dell'apicoltura.
8.2.
Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle
arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli,
cera e oli vegetali.
8.3.
La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione
biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di nuovi
impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale
può essere autorizzata dall'organo o dall'autorità
di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta
biologicamente non sia disponibile in commercio e purché
provenga da opercoli.
8.4.
È vietato l'impiego di favi che contengano covate per l'estrazione
del miele.
8.5.
Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare
dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato
II, parte B, sezione 2.
8.6.
Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
8.7.
Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili
o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze
appropriate elencate nell'allegato II, parte E.
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