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IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando quanto segue:
(1) il regolamento (CEE) n. 2092/91 ( 4 ) dispone che la Commissione
formuli proposte in merito ai principi e alle misure specifiche
di controllo relativi alla produzione biologica di animali, di prodotti
animali non trasformati e di prodotti destinati all'alimentazione
umana contenenti ingredienti di origine animale entro il 30 giugno
1995;
(2) i consumatori manifestano un interesse crescente per i prodotti
agricoli ottenuti con metodi biologici e questi prodotti sono quindi
oggetto di una domanda sempre maggiore;
(3) le produzioni animali contribuiscono ad estendere la gamma dei
prodotti biologici e permettono alle aziende operanti in questo
settore di intraprendere attività complementari che costituiscono
una fonte di reddito considerevole;
(4) il presente regolamento armonizza le norme relative alla produzione,
all'etichettatura e al controllo delle specie animali più
importanti; per talune specie, diverse da quelle acquatiche, per
le quali il presente regolamento non contempla norme di produzione,
è opportuno ai fini della tutela dei consumatori armonizzare
almeno i requisiti in materia di etichettatura e il sistema di controllo;
per i prodotti dell'acquacoltura tali norme dovrebbero essere elaborate
al più presto;
(5) inoltre, nelle aziende che operano con metodi di produzione
biologica, l'allevamento costituisce un elemento fondamentale per
l'organizzazione della produzione agricola, in quanto soddisfa il
fabbisogno di materie organiche e di elementi nutritivi del terreno
agricolo, contribuendo così a migliorare il suolo e a sviluppare
un'agricoltura durevole;
(6) per evitare danni all'ambiente, in particolare alle risorse
naturali come il suolo e l'acqua, l'allevamento praticato con metodi
biologici deve in linea di massima prevedere uno stretto legame
tra questa produzione e la terra, una prassi di avvicendamenti poliennali
adeguati e l'alimentazione del bestiame con prodotti vegetali coltivati
con metodi biologici nella stessa azienda;
(7) per evitare l'inquinamento delle acque ad opera dei composti
azotati, le aziende che praticano l'allevamento con metodi di produzione
biologica dovrebbero disporre di un'adeguata capacità di
stoccaggio e di piani per lo spargimento delle deiezioni zootecniche
solide e liquide;
(8) ai fini della conservazione e della valorizzazione del potenziale
delle zone abbandonate, la pastorizia praticata secondo i metodi
dell'agricoltura biologica costituisce un'attività quanto
mai appropriata;
(9) occorre promuovere un'ampia diversità biologica e la
scelta delle razze dovrebbe essere operata in funzione della loro
capacità di adattamento alle condizioni ambientali esistenti;
(10) gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti
sulla loro base non sono compatibili con i metodi di produzione
biologici; per conservare la fiducia dei consumatori nella produzione
biologica non si dovrebbero utilizzare organismi geneticamente modificati,
loro parti e prodotti ottenuti sulla loro base in prodotti recanti
il marchio di produzione con metodi biologici;
(11) omissis n.d.r
(12) omissis n.d.r
(13) omissis n.d.r
(14 omissis n.d.r
(15) omissis n.d.r
(16) l'uso in forma preventiva di medicinali allopatici ottenuti
per sintesi chimica non è consentito nell'agricoltura biologica;
(17) omissis n.d.r
(18) omissis n.d.r
(19) omissis n.d.r
(20) omissis n.d.r
(21) l'apicoltura, date le sue peculiarità, necessita di
apposite disposizioni, in particolare al fine di garantire la disponibilità
di risorse pollinifere e nettarifere adeguate in termini quantitativi
e qualitativi;
(22) tutti gli operatori che commercializzano prodotti derivanti
da animali allevati con metodo biologico dovrebbero essere soggetti
a un controllo regolare e uniforme; le informazioni concernenti
le entrate e le uscite di animali nella e dall'azienda, nonché
le cure somministrate, dovrebbero essere indicate permanentemente
in un registro tenuto a disposizione presso l'azienda;
(23) le differenze regionali per quanto riguarda l'agricoltura e
le condizioni climatiche rendono necessari periodi transitori per
taluni metodi e per le caratteristiche dei locali di stabulazione
e degli impianti;
(24) la diversità dei metodi seguiti nella produzione biologica
di animali esistente attualmente tra gli Stati membri rende necessario
che questi ultimi possano applicare sul loro territorio norme più
rigorose per gli animali ed i prodotti animali;
(25) a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91, le indicazioni nell'etichettatura,
nel materiale pubblicitario o documenti commerciali considerati
dal consumatore come un riferimento ad un metodo di produzione biologico
sono riservate ai prodotti ottenuti conformemente a tale regolamento;
(26) il consumatore ritiene in genere che determinate indicazioni
siano un riferimento ad un metodo di produzione biologico;
(27) è tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio
per consentire ai titolari di un marchio di adeguare la loro produzione
ai requisiti dell'agricoltura biologica a condizione che tale periodo
transitorio sia concesso solo ai marchi che portano le suddette
indicazioni e per i quali la presentazione della domanda di registrazione
è avvenuta prima della pubblicazione del regolamento (CEE)
n. 2092/91, e che il consumatore sia informato in modo opportuno
del fatto che tali prodotti non sono conformi al metodo di produzione
biologico,
( 1 ) GU C 293 del 5.10.1996, pag. 23.
( 2 ) GU C 133 del 28.4.1997, pag. 29.
( 3 ) GU C 167 del 2.6.1997, pag. 55.
( 4 ) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 330/1999 della Commissione (GUL 40
del 13.2.1999, pag. 23).
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati,
nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni
concernenti il metodo di produzione biologico:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali
e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui i principi
che regolano la produzione e le norme specifiche di controllo applicabili
figurino negli allegati I e III;
b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati desti nati
all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più
ingredienti di origine vegetale e/o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime
per mangimi, non contemplati dalla lettera a) con effetto dall'entrata
in vigore del regolamento della Commissione di cui al paragrafo
3.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme
dettagliate di produzione per talune specie animali, si applicano
le norme in materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamente
all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi
prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei prodotti dell'acquacoltura.
In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si
applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private,
accettate o riconosciute dagli Stati membri.
3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, conformemente
alla procedura di cui all'articolo 14, una proposta di regolamento
sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo e le misure
cautelative per i prodotti menzionati al paragrafo 1, lettera c),
purché tali requisiti si riferiscano al metodo di produzione
biologico.
In attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai
prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionali
in conformità della legislazione comunitaria o, in mancanza
di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri."
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2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca
indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando,
nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali,
il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi
sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno
Stato membro, che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i
suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti
conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 e in
particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o dai corrispondenti
termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli
o combinati, salvo che detti termini non si applichino ai prodotti
agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non
abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:
- in spagnolo: ecológico,
- in danese: økologisk,
- in tedesco: ökologisch, biologisch,
- in greco: biokocijü,
- in inglese: organic,
- in francese: biologique,
- in italiano: biologico,
- in olandese: biologisch,
- in portoghese: biológico,
- in finlandese: luonnonmukainen,
- in svedese: ekologisk."
3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Articolo 3
Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni
comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario
riguardante i prodotti specificati all'articolo 1, quali le disposizioni
che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione,
l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia
di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali."
4) All'articolo 4, paragrafo 3 la definizione di "preparazione"
è sostituita dalla seguente:
"3) "preparazione": le operazioni di conservazione
e/o di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione
e il sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento
e/o modifiche apportate all'etichettatura relativamente alla presentazione
del metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura dei
prodotti freschi, conservati e/o trasformati;"
5) ....25)omissis n.d.r.
Articolo 2
Per conformarsi ai periodi di conversione di cui all'allegato I,
parti B e C, il periodo trascorso anteriormente al 24 agosto 2000
è preso in considerazione qualora l'operatore possa dimostrare
in modo soddisfacente per l'autorità o l'organismo ispettivo
che durante tale periodo ha prodotto in conformità delle
disposizioni nazionali vigenti o, in mancanza, delle norme private
accettate o riconosciute dagli Stati membri.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è
applicabile a partire dal 24 agosto 2000, tuttavia i divieti concernenti
l'uso di organismi geneticamente modificati e loro derivati di cui
al presente regolamento ed in particolare le disposizioni di cui
all'articolo 5, paragrafo 3, lettera h), all'articolo 5, paragrafo
5, lettera f), all'articolo 5 bis, lettera i), all'articolo 6, paragrafo
1, lettera d), all'articolo 6, paragrafo 2,lettera a) e all'allegato
1, sezione B, paragrafo 4.18, del regolamento (CEE) 2092/91, sono
immediatamente applicabili.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.
Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ.
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ALLEGATO
1 PARTE C.
APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA
1. Principi generali
1.1. L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce
alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso
l'azione pronuba delle api.
1.2. La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come ottenuti
con metodo di produzione biologica è strettamente connessa
sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità
dell'ambiente. Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni
di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.
1.3. Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella
medesima area, tutte le unità devono essere conformi alle
disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio,
un operatore può gestire unità non conformi al presente
regolamento a condizione che siano rispettate le disposizioni dello
stesso salvo quelle enunciate al punto 4.2 per l'ubicazione degli
apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con
riferimenti al metodo di produzione biologica.
2. Periodo di conversione
2.1. I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti
al metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del
presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno. Durante
il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente
ai requisiti di cui al punto 8.3.
3. Origine delle api
3.1. Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità
degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità
e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso
di razze europee di apis mellifera e dei loro ecotipi locali.
3.2. Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione
di colonie o l'acquisto di alveari o sciami provenienti da unità
conformi alle disposizioni del presente regolamento.
3.3. Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità
o dell'organismo di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità
di produzione che non sono conformi alle norme contenute nel presente
regolamento possono essere convertiti.
3.4. Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi provenienti
da allevamenti convenzionali è autorizzato per un periodo
transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo
di osservare il periodo di conversione.
3.5. Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata
dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata
mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di
catastrofi, quando non siano disponibili apiari conformi al presente
regolamento, con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione.
3.6. Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10% all'anno
di api regine e sciami non conformi alle disposizioni del presente
regolamento può essere incorporato nell'unità di produzione
biologica a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati
in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di
produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.
4. Ubicazione degli apiari
4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in
cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti
posti dal presente regolamento. L'apicoltore fornisce all'autorità
o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala
adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato
III, parte A1, sezione 2, primo trattino.[compilare una descrizione
completa dei locali di stabulazione, dei pascoli, degli spiazzi
liberi, dei parchetti all'aperto, ecc., nonché, se del caso,
dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione
degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori
produttivi;] In mancanza di tale designazione, l'apicoltore è
tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo
adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate,
per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie
rispondono ai criteri previsti dal presente regolamento.
4.2. L'ubicazione degli apiari deve:
a) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti
e l'accesso all'acqua per le api;
b) essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione
dell'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente
da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo
6 e dall'allegato I del presente regolamento e da coltivazioni non
soggette alle disposizioni del presente regolamento ma sottoposte
a cure colturali di basso impatto ambientale quali, ad esempio,
quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2078/92 (*****), prive di un'influenza significativa sulla
qualificazione della produzione apicola come ottenuta con metodo
di produzione biologica;
c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione
non agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade,
aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità
o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare
il rispetto di tale requisito.
I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in
periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.
5. Nutrizione
5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere
lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per
superare il periodo invernale.
5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata
qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di
condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele
biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.
5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti
degli Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificiale
l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione
biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico,
segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche
che provocano la cristallizzazione del miele.
5.4. Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di controllo
possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un periodo
transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero,
melassa di zucchero e miele non conformi alle disposizioni del presente
regolamento.
5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti
informazioni relative all'uso di nutrizione artificiale: tipo di
prodotto, date, quantità e arnie interessate.
5.6. Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisiti
di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da
quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.
5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra
l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo
periodo di flusso del nettare o della melata.
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6. Profilassi e cure veterinarie
6.1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:
a) selezione di opportune razze resistenti;
b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza
alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico
rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine
di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario,
controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione
dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato
o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte
di polline e miele nelle arnie.
6.2. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono
ammalate o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed
eventualmente isolate in apposito apiario.
6.3. L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che risponde
ai requisiti di cui al presente regolamento deve essere conforme
ai seguenti principi:
a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione
è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente
normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità
del diritto comunitario;
b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali
allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia
terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la
cura;
c) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace,
o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione
che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati
medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità
di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro,
fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);
d) è vietato l'uso di medicinali allopatici ottenuti per
sintesi chimica per trattamenti preventivi;
e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione
da Varroa jacobsoni possono essere usati l'acido formico, l'acido
lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché le seguenti
sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.
6.4. In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti
veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. che sono obbligatori
ai sensi del diritto comunitario o nazionale.
6.5. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici
ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate
in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita
con altra cera conforme alle disposizioni del presente regolamento.
Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione
di un anno.
6.6. I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai
prodotti menzionati al punto 6.3,lettera e).
6.7. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è
necessario specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo
o autorità di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati
con la denominazione biologica, il tipo di prodotto (indicando anche
i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi;
la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento
e il periodo di attesa raccomandato.
7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione
7.1. È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo
associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.
7.2. È vietata la spuntatura delle ali delle api regine.
7.3. È permessa la sostituzione della regina attraverso la
soppressione della vecchia regina.
7.4. È ammessa la pratica della soppressione della covata
maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa jacobsoni.
7.5. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante
le operazioni di smielatura.
7.6. Nel registro è indicata la zona in cui è situato
l'apiario e sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo
o l'autorità di controllo circa lo spostamento di apiari
entro un termine convenuto con l'organo o l'autorità in questione.
7.7. Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata
estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei prodotti
dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti
saranno registrate.
7.8. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono
essere registrate nel registro dell'apiario.
8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicoltura
8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali
naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente
o i prodotti dell'apicoltura.
8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera
e), nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali
quali propoli, cera e oli vegetali.
8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità
di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel
caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera
convenzionale può essere autorizzata dall'organo o dall'autorità
di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta
biologicamente non sia disponibile in commercio e purché
provenga da opercoli.
8.4. È vietato l'impiego di favi che contengano covate per
l'estrazione del miele.
8.5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in
particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati
nell'allegato II, parte B. sezione 2.[Rodenticidi- ndr]
8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma
diretta.
8.7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature,
utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto
le sostanze appropriate elencate nell'allegato II, parte E.
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PRODOTTI AUTORIZZATI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI LOCALI
DI STABULAZIONE E DEGLI IMPIANTI (AD ES. ATTREZZATURA E UTENSILI)
Saponi a base di sodio e di potassio Acqua e vapore Latte di calce
Calce Calce viva Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina) Soda caustica
Potassa caustica Acqua ossigenata Essenze naturali di vegetali Acido
citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico Alcole
Acido nitrico (attrezzatura da latteria) Acido fosforico (attrezzatura
da latteria) Formaldeide Prodotti per la pulizia e la disinfezione
delle mammelle e attrezzature per la mungitura Carbonato di sodio.
(*) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento
(CE) n. 2331/98 (GU) L 291 del 30.10.1998, pag. 10).
(**) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(***) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24).
(****) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.
(*****) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CE)n. 2772/95 (GU L 288 dell'1.12.1995,
pag. 35)." 999 - Che completa il regolamento CEE 2092/91 relativo
al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione
di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
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