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IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 42 e 43
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo
e al Consiglio il documento di riflessione sull'apicoltura europea
che illustra la situazione le difficoltà del settore;
considerando che l'apicoltura è un settore dell'agricoltura
le cui funzioni principali sono l'attività economica e lo
sviluppo rurale, la produzione del miele e di altri prodotti dell'alveare,
nonché il contributo all'equilibrio biologico;
considerando che si tratta di un settore caratterizzato da condizioni
di produzione e di resa eterogenee, nonché dalla dispersione
e dalla diversità degli operatori economici sia a livello
della produzione che della commercializzazione; che il mercato del
miele nella Comunità è caratterizzato da uno squilibrio
fra offerta e domanda;
considerando che, tenuto conto della propagazione della varroasi
in vari Stati membri nel corso degli ultimi anni e delle difficoltà
che detta malattia e le malattie connesse comportano per la produzione
del miele , risulta necessario avviare un'azione a livello comunitario;
considerando che pertanto, per migliorare la produzione e la commercializzazione
del miele nella Comunità è necessario elaborare senza
indugio dei programmi nazionali annuali che prevedano azioni di
lotta contro la varroasi e malattie connesse, la razionalizzazione
della transumanza, l'assistenza tecnica, la gestione di centri apicoli
regionali, la collaborazione nei programmi di ricerca per quanto
riguarda il miglioramento della qualità del miele;
considerando che per completare i dati statistici relativi all'apicoltura
occorre che gli Stati membri mettano a punto uno studio sulle strutture
del settore, sia a livello della produzione, che a livello della
commercializzazione e della formazione dei prezzi;
considerando che le spese sostenute dagli Stati membri in forza
degli obblighi derivanti dal presente regolamento incombono alla
Comunità a norma dell'articolo3 del regolamento (CEE) n.
729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento
della politica agricola comune (4);
considerando la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione del 6 marzo 1995 riguardante l'iscrizione delle
disposizioni finanziarie negli atti legislativi (5),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo
1
1. Il presente regolamento stabilisce le azioni dirette a migliorare
le condizioni di produzione e di commercializzazione del miele conforme
alla definizione che figura nella direttiva 74/409/CEE del Consiglio,
del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri concernenti il miele (6). A tal fine, gli Stati
membri possono predisporre dei programmi nazionali ogni anno.
2. Le azioni che possono essere incluse in tali programmi sono le
seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori per la smielatura
delle associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di
produzione e di estrazione del miele;
b) lotta contro la varroasi e malattie connesse nonché miglioramento
delle condizioni di trattamento degli alveari;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi
delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
e)collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione
dei programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo
del miele.
3. Rimangono applicabili agli aiuti di Stato diversi da quelli ripresinei
programmi approvati a norma dell'articolo 4 del presente regolamenton.26
relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione
e al commercio di prodotti agricoli (7).
Articolo 2
Per beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 3, gli Stati
membri devono effettuare, non oltre il 15 dicembre 1997, uno studio
sulla struttura del settore nel loro territorio sia a livello della
produzione che della commercializzazione.
Articolo 3
Le spese effettuate in forza del presente regolamento sono considerate
spese a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) N.729/70.
La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi nazionali
nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per
le azioni di cui all'articolo2, riprese nel programma nazionale.
Per essere ammissibili al cofinanziamento finanziario, le spese
effettuate dagli Stati membri nel quadro dei programmi nazionali
annuali di cui all'articolo1devono essere realizzate entro il 15
ottobre di ogni anno.
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Articolo 4
I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono elaborati in
stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative
e le cooperative del settore apicolo. Essi sono comunicati alla
Commissione che decide in merito alla loro approvazione secondo
la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento(CEE) N. 2771/75
del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle uova (8).
Sono escluse dai programmi le azioni previste dai programmi operativi
per le regioni degli obbiettivi 1, 5b) e 6.
Articolo 5
Le modalità di applicazione del presente regolamento ed in
particolare quelle relative alle misure di controllo sono adottate
secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE)
N.2771/75.
Articolo 6
La commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni
tre anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 2000, una relazione
sull'applicazione del presente regolamento.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile a ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.
Per il consiglio
Il presidente
J.VAN AARTSEN
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