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Art.
1. (Finalità).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività
di interesse nazionale nell'ambito agricolo, utile per l'agricoltura
in generale e per la conservazione dell'ambiente naturale, e finalizzata
a garantire il servizio di impollinazione, nonché la qualità
delle produzioni nazionali e la salvaguardia della razza di ape
italiana Apis mellifera Ligustica S. La legge garantisce inoltre
la salvaguardia delle razze di api autoctone delle zone di confine.
2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Art.
2. (Apicoltura).
1.
La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è
considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale
agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del
terreno.
2. La detenzione di un alveare comporta nei confronti del detentore,
l'attribuzione figurativa, a tutti gli effetti, di una giornata
di lavoro l'anno.
Art.
3. (Prodotti apistici).
1.
Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele,
la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, la propoli,
il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di
miele.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a)
arnia: il contenitore per api;
b)
arnia razionale: il contenitore per api e favi mobili;
c)
arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;
d)
alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
e)
apiario: un insieme unitario di alveari;
f)
postazione: sito di un apiario;
g)
nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento
produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario
nel corso dell'anno.
Art.
4. (Apicoltore professionista).
1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. E' apicoltore professionista l'imprenditore che esercita l'attività
di cui all'articolo 2 a titolo principale.
Art.
5. (Programma apistico-ambientale).
1.
Al fine dell'incremento della razionale utilizzazione delle risorse
floristiche e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma
di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse
ambientali, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa concertazione
con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori,
con le organizzazioni nazionali degli apicoltori professionisti,
con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico
a livello nazionale e con le organizzazioni nazionali dei consumatori,
adotta, in coerenza con la programmazione generale, un documento
programmatico apistico-ambientale, contenente gli indirizzi ed il
coordinamento delle attività per il settore apistico, con
particolare riferimento alle seguenti materie:
a)
promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione
dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b)
tutela dei prodotti tipici di origine protetta e con indicazione
geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, e del miele prodotto secondo il metodo
di conduzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 804/1999
della Commissione, del 16 aprile 1999, e successive modificazioni;
c)
sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica d'intesa
con le organizzazioni apistiche;
d)
qualificazione tecnico-professionale degli apicoltori anche attraverso
attività promozionali e divulgative;
e)
sostegno delle forme associative tra apicoltori;
f)
individuazione di limiti e divieti cui possono essere sottoposti
i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi
tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e
spontanee durante il periodo di fioritura;
g)
individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse
mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;
h)
incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;
i)
incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;
l)
tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere;
m)
determinazione degli interventi di risanamento e controllo per la
lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;
n) potenziamento ed incentivazione dei controlli sui prodotti apistici
di origine nazionale, comunitaria ed extracomunitaria;
o)
preparazione del personale tecnico delle organizzazioni ed associazioni
degli apicoltori per fornire assistenza tecnica e sanitaria;
p)
salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana, Apis mellifera
Ligustica S., ed incentivazione dell'impiego di api regine italiane
con provenienza da parchi di selezione genetica;
q)
incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani
nel settore apistico;
r) previsione
di indennità compensative per gli apicoltori che operano
nelle zone montane o svantaggiate;
s)
introduzione di programmi didattico-apistici nelle scuole dell'obbligo
e negli istituti tecnici e di formazione professionale.
2.
Il documento programmatico di cui al comma 1, di durata triennale,
può essere adeguato ogni anno con le medesime procedure con
le quali è adottato ed è costituito:
a)
dal programma apistico-ambientale predisposto dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, previa concertazione con le organizzazioni
nazionali degli apicoltori e degli apicoltori professionisti, con
le organizzazioni professionali agricole e del movimento cooperativo
operanti nel settore apistico a livello nazionale;
b)
dai programmi interregionali o da azioni comuni riguardanti l'insieme
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
da realizzare in forma cofinanziata;
c)
dalle attività da realizzare dal Ministero delle politiche
agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143.
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Art.
6. (Salvaguardia dell'ape italiana).
1. Al fine di proteggere le biodiversità e di evitare l'introduzione
nel territorio nazionale di colonie di api con patrimonio genetico
totalmente incompatibile con il nostro clima, con il rischio di
importare patologie gravi ed in conformità all'esigenza di
sicurezza ambientale, è vietata l'introduzione in Italia
di api regine di razze straniere.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è
istituito un fondo per lo sviluppo dei programmi organici di selezione
apistica al fine di mantenere gli standard di razza dell'Apis mellifera
Ligustica S., in considerazione delle sue doti di mansuetudine,
resistenza, produttività e adattamento ambientale.
Art.
7. (Risorse nettarifere).
1.
Il nettare, la melata, il polline e la propoli sono risorse di un
ciclo naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono
con la bottinatura delle api.
2. Al fine di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere,
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
incentivano la conduzione zootecnica delle api ivi compresa la pratica
del nomadismo.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei
fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, nonché
la messa a dimora di essenze e colture a prevalente interesse mellifero.
Art.
8. (Distanze per gli alveari).
1.
Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:
"Art.
896-bis. - (Distanze per gli alveari). - 1. Gli alveari devono essere
collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito
e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche
e private".
Art.
9. (Riconoscimento del servizio di impollinazione).
1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti
gli effetti come attività agricola. Essa è considerata
produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
anche se svolta su terreni non di proprietà dell'apicoltore.
Nel caso in cui l'attività di impollinazione sia svolta su
terreni non di proprietà dell'apicoltore è attribuito
un reddito agrario corrispondente alla qualità e alle classi
di terreno oggetto dell'attività di impollinazione, rapportato
alla durata della medesima. Sono consentiti all'apicoltore l'acquisto,
il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine
indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei
nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico
delle sostanze zuccherine.
Art.
10. (Anagrafe nazionale apistica).
1.
Al fine della profilassi e del controllo sanitario è fatto
obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia, anche per
il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio,
specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre
dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente,
entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari
dell'azienda sanitaria locale, la quale ne dà comunicazione,
conformemente alla disciplina regionale, ove presente, all'anagrafe
nazionale apistica di cui al comma 3.
3. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'istituzione
e la tenuta, presso il Ministero della salute, dell'anagrafe nazionale
apistica, a fini di monitoraggio e controllo sanitario, nonché
le relative modalità di funzionamento.
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Art.
11. (Delega in materia di polizia veterinaria).
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali,
uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente
in materia veterinaria all'evolversi delle patologie dell'alveare
ed ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta alle
malattie delle api, al fine di facilitarne la conduzione zootecnica,
anche modificando la disciplina in materia di polizia veterinaria
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni,
e garantendo, comunque, l'indennizzo per gli alveari abbattuti a
fini di prevenzione sanitaria.
Art. 12. (Copertura finanziaria).
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per
ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Relazione
dell'onorevole De Ghislanzoni Cardoli
Onorevoli
Colleghi! - L'apicoltura italiana costituisce, anche sotto il profilo
storico, un ricco e prestigioso patrimonio zootecnico, economico,
tecnico-scientifico e culturale. Tale era l'importanza che già
il comparto rivestiva all'inizio del 1900 da indurre il legislatore
a prevedere specifici rimandi normativi nello stesso codice civile.
Azioni propedeutiche, queste, alla graduale acquisizione, da parte
del settore apistico nazionale, di una levatura che già negli
anni venti indusse lo Stato italiano ad affidare le competenze relative
al comparto al Ministero dell'economia nazionale: obiettivo principale,
all'epoca in cui i primi interventi legislativi, e anche gli ultimi,
furono promulgati a livello nazionale, fu quello di dare dignità
alla conduzione delle api, intese come fonte di reddito e di prodotti
di eccellente livello qualitativo, e di difendere le specifiche
peculiarità dell'apicoltura italiana e dei suoi sostenitori,
riconoscendo a tutti i livelli il ruolo fondamentale di questo insetto
per l'intera economia del Paese.
Le specifiche competenze, per il coordinamento e l'ordinato assetto
del settore, affidate all'epoca ai consorzi apistici obbligatori,
non hanno trovato negli anni a seguire - in carenza di ogni azione
di sostegno e compensazione a favore del settore, delle sue realtà
associative e degli operatori che in esse si sono riconosciuti -
un terreno fertile alla crescita che pure il settore invocava e
meritava grazie alle sue straordinarie potenzialità.
Nel frattempo, in esclusivo spirito di servizio alla causa apistica,
gli apicoltori italiani hanno tenuta viva la forza e l'esperienza
di un allevamento che pure ha trovato il modo di esprimersi, svilupparsi
e affermarsi sul piano nazionale, europeo ed internazionale. Oggi
il comparto apistico nazionale vanta eccellenti primati ed è
conosciuto ed apprezzato ovunque nel mondo. Le nostre produzioni
sono ineguagliabili sotto il profilo qualitativo, l'apis mellifera
ligustica è universalmente riconosciuta come la migliore
ape del mondo, le aziende produttrici di materiali e tecnologie
apistiche si pongono a livelli di vertice sulla scena internazionale,
è sempre crescente la quota di prodotti apistici destinati
ai mercati internazionali, le stesse realtà associative sopravvivono
grazie ad una esemplare ed ineguagliabile opera di volontariato
degli apicoltori.
La Federazione apicoltori italiani, prima organizzazione di rappresentanza
del mondo apistico, così come le altre realtà nazionali
- unioni nazionali e cooperative - stima che in Italia operino circa
75.000 apicoltori. Il patrimonio apistico nazionale raggiunge 1.100.000
unità produttive, gli alveari, e si attesta ai primi posti
della graduatoria dei Paesi aderenti all'Unione europea. Le nostre
risorse mellifere, la flora appetita dalle api, assicurano pascoli
di esclusivo valore per le produzioni di ben 30 diverse varietà
di miele monoflora: un primato, anche questo, ascrivibile al solo
nostro Paese!
In questi ultimi anni il settore ha vissuto momenti di grande disagio:
il continuo flusso delle importazioni di miele da Paesi terzi, non
sempre di eccellente qualità, il desiderio di avviare piani
di ibridazione dell'ape italiana con altri patrimoni genetici, le
nuove emergenze climatiche ed ambientali, il diffondersi di parassiti
introdotti attraverso la sconsiderata e incontrollata importazione
di api, hanno rischiato di prostrare fino a livelli mai raggiunti
in precedenza il settore.
La conseguenza è ben visibile se si considera il solo parametro
socio-economico del settore: l'età media degli operatori
apistici è tra le più elevate di tutta l'Unione europea,
il ricambio generazionale è ritardato dalla confusione e
dalla incertezza normativa, le zone montane, luogo di tradizionale
insediamento degli apicoltori, hanno assistito ad un graduale e
sistematico esodo, con incalcolabili conseguenze per l'apicoltura
e per la stessa agricoltura che, dal ruolo delle api, deriva ogni
anno un incremento produttivo - determinato dal noto fenomeno dell'impollinazione
delle colture ortofrutticole e sementiere - superiore ai 2 miliardi
e 500 milioni di euro per ogni campagna produttiva.
Si ritiene, pertanto, di valenza strategica per l'intero settore
apistico italiano, così come pure per l'agricoltura e per
i principali habitat naturali che ne traggono sostanziale giovamento
sul piano economico, qualitativo ed ambientale, l'adozione di un
provvedimento che vuole essere promotore di nuove risorse per il
settore, garante di una ordinata e attenta programmazione delle
attività che in esso si esprimono, caposaldo per una politica
volta a dare rinnovato slancio ad un segmento solo apparentemente
"minore" della nostra realtà agricola nazionale
e di quella ambientale.
Si aggiunga a questo la inderogabile necessità, di rimodulare
ogni azione a sostegno dell'apicoltura italiana nel quadro dei nuovi
indirizzi della politica agricola comunitaria che vedono sempre
più l'apicoltura legata allo spirito della polifunzionalità
aziendale, del mantenimento degli insediamenti rurali, della tutela
degli equilibri ambientali, della valorizzazione delle zone svantaggiate
e montane e dell'inserimento agevolato dei giovani alle prevedibili
occasioni professionali che ne deriveranno.
Una apicoltura pertanto non solo legata alla economia dei prodotti
che da essa ci giungono, ma ancora più intimamente relazionata
con ambiti e andamenti legati ad ambiente e territorio e che nell'ape
vedono il suo più sconosciuto e prezioso, al tempo stesso,
elemento di salvaguardia.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si riconosce l'apicoltura
come attività di interesse nazionale nell'ambito agricolo.
Con l'articolo 2 si definisce tale attività legandola inequivocabilmente
alla conduzione zootecnica delle api. Con l'articolo 3 si definiscono
i prodotti apistici, mentre l'articolo 4 definisce l'apicoltore
professionista vincolandolo all'esercizio dell'attività a
titolo principale, concetto che richiama la professionalità,
il tempo dedicato ed il reddito derivante. L'articolo 5 definisce
il programma apistico-ambientale individuando il complesso di materie
più importanti per il settore. L'articolo 6 concerne la salvaguardia
dell'ape italiana, mentre l'articolo 7 concerne le risorse nettarifere.
L'articolo 8 definisce le distanze per gli alveari, mentre l'articolo
9 riconosce l'attività di impollinazione come attività
agricola. L'articolo 10 delega il Governo all'istituzione dell'anagrafe
nazionale apistica, mentre l'articolo 11 tende a rivedere la normativa
in materia di polizia veterinaria a fini di prevenzione sanitaria
garantendo comunque agli apicoltori indennizzi in caso di abbattimento
a fini di prevenzione sanitaria. Con l'articolo 12 si individua
un adeguato intervento finanziario per il settore.
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