|
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi
delibera
di approvare le allegate linee guida per il rilascio delle autorizzazioni
sanitarie ai titolari di laboratori di smielatura, quale parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
di demandare l'attuazione delle citate linee guida ai Servizi Veterinari
delle ASL piemontesi;
di affidare ai Servizi Veterinari delle ASL piemontesi ed alla Direzione
regionale "Sanità Pubblica" la vigilanza sulla
corretta applicazione delle disposizioni regionali di cui sopra.
(omissis)
Allegato
Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie agli
esercenti laboratori di smielatura.
La normativa igienico sanitaria in materia di produzione e vendita
di alimenti prevede che l'esercizio di tutti gli impianti destinati
alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito all'ingrosso
di sostanze alimentari sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione
sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/62, previo accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione
emanato con DPR 327/80.
Tale normativa si applica anche ai locali ed agli impianti destinati
al deposito all'ingrosso, nonché alla produzione ed al confezionamento
di miele, senza distinzioni in base alle dimensioni dei laboratori
di smielatura né ai quantitativi prodotti o lavorati; sono
escluse le attività produttive finalizzate all'autoconsumo.
E' peraltro evidente che la produzione di miele si caratterizza
per aspetti quali la stretta stagionalità, il limitato rischio
microbiologico e per essere una lavorazione con scarsa o nulla produzione
di rifiuti solidi e liquidi. A ciò si aggiunge che nella
maggior parte dei casi gli operatori di questo settore sono piccoli
produttori che svolgono la loro attività in modo non prevalente.
Per questi motivi si ritiene possibile prevedere il rilascio di
un'autorizzazione sanitaria temporanea in locali riconosciuti idonei
ma destinati a tale lavorazione solo per un limitato periodo dell'anno,
in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:
- garantire la produzione igienica del miele da parte dei numerosi
apicoltori non professionisti presenti sul territorio, senza gravarli
di costi eccessivi per la realizzazione di impianti di smielatura
appositi per un'attività di norma molto ridotta;
- permettere una adeguata vigilanza da parte del personale dei Servizi
Veterinari su questa tipologia di attività;
- fornire adeguate garanzie al consumatore sull'origine e sulle
condizioni di produzione del miele acquistato presso gli apicoltori.
REQUISITI DEI LOCALI DA AUTORIZZARE
PER L'ATTIVITÀ DI SMIELATURA E CONFEZIONAMENTO DEL MIELE
I locali da autorizzare per l'attività di smielatura e confezionamento
del miele, siano essi utilizzati in forma temporanea o permanente,
dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- sufficiente aerazione ed illuminazione; nel caso in cui le dimensioni
delle finestrature, tenuto conto della ruralità delle costruzioni,
non siano sufficienti ad assicurare una adeguata areazione ed illuminazione,
devono essere previsti adeguati sistemi meccanici per il ricambio
dell'aria e dispositivi di illuminazione artificiale;
- pareti facilmente lavabili fino ad un'altezza di 2 metri;
- pavimento impermeabile, lavabile e disinfettabile; la presenza
di pozzetti di scarico delle acque reflue è da ritenersi
non obbligatoria, in quanto le modalità previste per la pulizia
dei locali non comportano solitamente la necessità di smaltire
acque reflue;
- disponibilità, nelle vicinanze, di un lavabo con erogazione
di acqua potabile calda e fredda, fornito di sapone liquido ed asciugamani
a perdere;
- presenza di dispositivi atti ad evitare l'ingresso di animali
indesiderati (insetti e roditori);
- disponibilità di un servizio igienico ubicato in prossimità
del laboratorio che non immetta direttamente nei locali di lavorazione
- i detersivi ed i disinfettanti che devono essere utilizzati per
la pulizia dei locali devono essere conservati in un armadio apposito
chiudibile.
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
- durante le operazioni di smielatura e confezionamento non devono
essere presenti mobili o altre strutture rivestite in stoffa o materiale
comunque non lavabile e ricettacolo di polvere, ma solo mobili e
strutture facilmente pulibili e disinfettabili, mantenute in perfette
condizioni di pulizia;
- le attrezzature e gli utensili destinati alla smielatura ed al
confezionamento del miele (disopercolatori, smielatori, maturatori,
ecc.) devono essere in materiale idoneo a venire in contatto con
gli alimenti e con caratteristiche tali da permettere una facile
pulizia;
- non devono essere presenti prodotti tossici quali detersivi o
disinfettanti e prodotti che potrebbero comunque alterare o contaminare
il miele.
Il miele confezionato, le confezioni vuote ed i melari devono essere
depositati in locali facilmente pulibili e mantenuti in buone condizioni
igieniche. A condizione che siano disponibili spazi sufficienti,
il locale utilizzato per la smielatura ed il confezionamento potrà
essere adibito anche al deposito del miele già confezionato
e delle attrezzature, nonché all'attività di vendita.
Indipendentemente dal quantitativo di arnie e di miele ricavato,
non si ritiene obbligatoria la presenza di locali distinti da destinarsi
rispettivamente all'attività di smielatura, confezionamento
e deposito. La necessità di tale separazione andrà
valutata in base alle dimensioni dei locali, al numero di persone
che vi lavorano, alla effettuazione delle lavorazioni in tempi diversi,
circostanza quest'ultima che dovrà essere descritta in dettaglio
nel piano di autocontrollo.
torna
all'indice
INDICAZIONI OPERATIVE PER
IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE TEMPORANEE
Possono richiedere l'autorizzazione per laboratorio di smielatura
e confezionamento ad attività temporanea gli apicoltori che
rispondono ai seguenti requisiti:
- risultano essere proprietari di meno di 25 famiglie, con produzione
annuale di miele non superiore a 750 kg.
- commercializzano direttamente al consumatore esclusivamente il
miele prodotto nei propri apiari;
- risultano regolarmente censiti ed in possesso del libretto sanitario
aziendale previsto dalla legge regionale n° 20 del 30/8/98;
- utilizzano i locali autorizzati per un massimo annuale di 10 giorni
(2 volte l'anno 2 giorni di smielatura e 3 giorni di confezionamento).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La domanda, in carta legale, deve essere presentata dall'apicoltore
al Sindaco del Comune ove viene esercitata l'attività, utilizzando
il modulo allegato 1. Quest'ultimo contiene, oltre a quanto previsto
dal primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 327/80, l'impegno dell'apicoltore
a comunicare annualmente, al momento della presentazione della denuncia
di possesso degli alveari, le date presumibili di utilizzazione
nonché a comunicare al Servizio di Medicina Veterinaria dell'ASL
competente l'inizio della smielatura con almeno tre giorni di anticipo.
Alla domanda devono essere allegati:
- planimetria in scala 1:100, che includa il locale da utilizzare
per le attività di smielatura e confezionamento, il locale
di deposito del miele e delle attrezzature, i servizi igienici;
- relazione tecnica con descrizione sommaria dei locali e delle
attrezzature, nonché indicazione relativa all'approvvigionamento
idrico;
- fotocopia di eventuali altre denunce di possesso di alveari presentate
presso altre ASL dall'interessato o da componenti della sua famiglia
che intendono utilizzare lo stesso laboratorio; resta comunque invariato
il limite produttivo globale di 25 famiglie con 750 Kg di miele
all'anno;
- dichiarazione relativa ai tipi di miele prodotti e alla quantità
di produzione prevista;
- procedure utilizzate ai fini della pulizia dei locali.
MODALITÀ DI RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Il Servizio di Medicina Veterinaria dell'ASL effettua il sopralluogo
per verificare l'idoneità del laboratorio ed esprime il parere
per il rilascio dell'autorizzazione.
L'autorizzazione sanitaria, una volta rilasciata, non ha scadenza
a condizione che il locale utilizzato per le operazioni di smielatura
e confezionamento rimanga lo stesso nel corso degli anni e non subisca
modifiche strutturali che riguardino i requisiti prescritti per
il rilascio dell'autorizzazione.
Qualora, negli anni successivi, dovessero intervenire modifiche
sostanziali alla situazione strutturale che ha dato origine all'autorizzazione
sanitaria, l'interessato dovrà presentare una nuova domanda
di autorizzazione.
torna
all'indice
ADEMPIMENTI DELL'APICOLTORE
- Negli anni successivi a quello di rilascio dell'autorizzazione
l'apicoltore deve comunicare all'ASL competente, al momento della
presentazione della denuncia di possesso degli alveari le date presumibili
in cui intende utilizzare il laboratorio e dichiarare di non aver
apportato modifiche sostanziali al locale e alle strutture per le
quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
- Almeno tre giorni prima di iniziare la smielatura l'apicoltore
deve darne comunicazione al Servizio Veterinario competente; a tal
fine potrà essere utilizzato l'allegato 3.
- Il miele deve essere depositato in maturatori chiusi con coperchio
che devono essere lasciati nel locale autorizzato in attesa del
confezionamento.
- Il miele confezionato deve essere etichettato ai sensi della normativa
vigente (vedi oltre).
- Il prodotto confezionato deve essere depositato in un locale idoneo.
- L'apicoltore deve consentire agli incaricati del Servizio Veterinario
della ASL competente di effettuare tutti i controlli igienico-sanitari
che ritengono opportuni.
ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO
VETERINARIO
Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL competente dovrà:
- effettuare il sopralluogo per verificare l'idoneità del
laboratorio e dei locali annessi, esprimendo il previsto parere
per il rilascio dell'autorizzazione;
- effettuare gli opportuni controlli per accertare che il locale
autorizzato mantenga nel tempo le caratteristiche di idoneità,
che non venga utilizzato per periodi più lunghi di quanto
concesso, che le attrezzature e gli utensili siano conservati ed
utilizzati in modo idoneo;
- eseguire prelievi a sondaggio sul prodotto confezionato per escludere
la presenza di residui indesiderati secondo le indicazioni contenute
nei piani regionali di controllo.
ETICHETTATURA DEL MIELE
1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in
contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:
a) la denominazione "miele";
b) la quantità netta o nominale;
c) nome o ragione sociale e sede del produttore o confezionatore
o un venditore stabilito nella CE;
d) la dicitura di identificazione del lotto.
2. La denominazione di vendita può essere completata da:
a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori
compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e
ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico chimiche e
microscopiche;
b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto
proviene totalmente dall'origine indicata.
Tali indicazioni andranno comunque aggiornate in rapporto alle modifiche
normative sul confezionamento e sull'etichettatura del miele.
AUTOCONTROLLO ED APPLICAZIONE
DEL D.LGS. 155/97
Secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Sanità
7.8.98 n. 11, le operazioni di smielatura, purificazione e confezionamento
sono soggette all'applicazione del D. L.vo n. 155/1997. Fa eccezione
l'operazione di smielatura che, qualora venga effettuata dall'apicoltore
e non comporti operazioni di purificazione e confezionamento, rientra
nella produzione primaria.
Per quanto riguarda le linee guida relative alla predisposizione
dei piani di autocontrollo, si fa riferimento alla Direttiva regionale
1/97 ed alla successiva circolare n. 8732/27 del 7 agosto 1998;
relativamente al controllo dei residui, è necessario inoltre
tenere conto di quanto previsto dal D. Lgs 336/99 (art. 14) e dalla
relativa circolare applicativa del Ministero della Salute n. 14/2000.
torna
all'indice
|