CAPO
I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte si propone con la presente legge di:
a) disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale;
b) migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni;
c) favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse apistico;
d) assicurare all'agricoltura ed alla forestazione l'indispensabile
attività pronuba;
e) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura piemontese.
2. L'apicoltura è attività agricola e si colloca nell'economia
agricola e forestale regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente
e degli ecosistemi naturali, al miglioramento qualitativo e quantitativo
delle produzioni agricole e forestali, in particolare di quelle frutticole.
Art.
2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "apicoltore": chiunque detiene alveari;
1) "apicoltore produttore apistico": chiunque esercita
attività apistica ai fini economici e commerciali;
2) "apicoltore amatoriale": chiunque alleva api senza
finalità economiche e commerciali;
b) "arnia": il contenitore per api;
c) "alveare": l'arnia contenente una famiglia di api;
d) "apiario": un insieme unitario di alveari;
e) "postazione": il sito di un apiario;
f) "apiario di svernamento": la postazione dove abitualmente
si conclude e si inizia il ciclo annuale di spostamenti nomadi;
g) "apiario stanziale": l'apiario che non viene generalmente
spostato nel corso dell'anno;
h) "apiario nomade": l'apiario che viene spostato una
o più volte nel corso dell'anno;
i) "nomadismo": conduzione dell'allevamento apistico che
prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
l) "prodotti dell'alveare": prodotti dell'allevamento
delle api e loro derivati.
Art.
3.
(Commissione apistica regionale)
1. E' istituita presso l'Assessorato regionale all'agricoltura la
Commissione apistica regionale, composta da:
a) l'Assessore regionale all'agricoltura che la presiede;
b) il responsabile del Settore regionale "Sviluppo delle produzioni
animali", o suo delegato, il quale funge da Presidente in caso
di assenza dell'Assessore;
c) il responsabile del Settore regionale "Sanità animale
ed igiene degli allevamenti", o suo delegato;
d) un rappresentante del Dipartimento di entomologia e zoologia
applicate all'ambiente dell'Università degli Studi di Torino;
e) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei produttori
apistici legalmente riconosciute dalla Regione;
g) un tecnico apistico che opera nell'assistenza tecnica specifica
per ognuna delle associazioni dei produttori apistici che, su incarico
della stessa, esercitano tale attività;
h) un componente del Comitato apistico piemontese in rappresentanza
delle altre organizzazioni apistiche operanti nella Regione.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Settore
"Sviluppo delle produzioni animali".
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale, dura in carica per tutta la durata della legislatura
e continua, comunque, la propria attività fino al rinnovo
degli organi regionali.
4. Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare
operatori ed esperti delle materie poste all'ordine del giorno.
5. Le sostituzioni di membri della Commissione sono effettuate con
decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta della
stessa organizzazione, associazione od istituto che aveva designato
il membro da sostituire.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno
la metà dei componenti ed i pareri sono validi quando sono
adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
8. La Commissione apistica regionale svolge i seguenti compiti:
a) propone programmi e iniziative per lo sviluppo, il sostegno e
la tutela del comparto apistico;
b) esprime parere consultivo sulle proposte di istruzioni per l'applicazione
della presente legge, di cui all'articolo 31, comma 2;
c) esprime parere obbligatorio per la regolamentazione della distanza
degli apiari e degli spostamenti di quelli nomadi, nonché
per la soluzione delle controversie e dei contenziosi relativi al
posizionamento degli alveari nella pratica del nomadismo;
d) esprime parere consultivo sui piani di profilassi di cui all'articolo
18, comma 1;
e) esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di
iscrizione all'albo degli allevatori di api regine di cui all'articolo
26, sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione, sulla soluzione
dei contenziosi e delle problematiche inerenti l'allevamento e la
produzione di api regine;
f) esprime parere consultivo relativamente a tutte le materie e
le problematiche inerenti le finalità e l'applicazione della
presente legge.
CAPO
II. - ATTIVITA' APISTICA
Art. 4.
(Riconoscimento dell'attività apistica)
1. L'apicoltura effettuata da apicoltori produttori apistici è
riconosciuta attività imprenditoriale agricola di tipo zootecnico.
2. I proventi derivanti dall'attività apistica sono considerati
redditi agricoli ai fini del possesso dei requisiti di imprenditore
agricolo a titolo principale di cui alla legge 9 maggio 1975, n.
153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità
europee per la riforma dell'agricoltura). A tale scopo ed ai fini
della determinazione dell'ampiezza aziendale, viene attribuito all'allevamento
di ciascun alveare un numero di giornate lavorative convenzionali
pari a quelle adottate per l'applicazione delle leggi regionali
e dei regolamenti comunitari relativi al miglioramento dell'efficienza
delle strutture agrarie. Le giornate lavorative vengono raddoppiate
nel caso in cui l'apicoltore produttore apistico si dedichi alla
produzione di api regine e di pappa reale, o pratichi il servizio
di impollinazione.
Art. 5.
(Formazione professionale ed assistenza tecnica)
1. L'apicoltura è riconosciuta materia di formazione professionale,
di assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura.
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CAPO
III - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ED IL SOSTEGNO DELL'APICOLTURA
Art. 6.
(Incentivi a favore dell'apicoltura)
1. Al fine di sostenere e sviluppare l'apicoltura piemontese, possono
essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione
delle seguenti attività ed iniziative:
a) costruzione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture
aziendali di lavorazione e conservazione della produzione degli
alveari;
b) acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la
commercializzazione dei prodotti degli alveari, acquisto o ammodernamento
degli apiari;
c) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica finalizzati
alla formazione di ceppi adatti alle condizioni climatiche e nettarifere
del Piemonte e con ottimale resistenza alle patologie ed alle parassitosi;
d) adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali di lavorazione
dei prodotti dell'alveare;
e) sostituzione delle regine presenti negli allevamenti all'interno
delle zone di rispetto, di cui all'articolo 27, con api regine di
razza ligustica;
f) assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori;
g) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori;
h) promozione divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei
suoi prodotti;
i) programmi di ricerca;
l) ogni altra iniziativa utile allo sviluppo ed all'incremento quali-quantitativo
dell'apicoltura e dei suoi prodotti.
2. I contributi sono concessi nella seguente misura:
a) fino al 33,75 per cento nelle zone di montagna e 26,25 per cento
nelle zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative
di cui al comma 1, lettere a) e d);
b) fino al 22,50 per cento nelle zone di montagna e 15 per cento
nelle zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative
di cui al comma 1, lettere b), c), e) ed l);
c) fino all'80 per cento per la realizzazione dell'attività
di cui al comma 1, lettera f);
d) fino al 90 per cento per la realizzazione dell'attività
di cui al comma 1, lettera g);
e) fino al 50 per cento per le attività di cui al comma 1,
lettera h);
f) fino al 60 per cento per le attività di cui al comma 1
lettera i).
3. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, lettere c) e d) del regolamento
(CE) n.950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento
dell'efficienza delle strutture agricole, i volumi massimi di investimento
non possono comunque superare 90 mila ECU per unità lavorativa
umana (ULU) e 180 mila ECU per azienda.
Art.
7.
(Concessione dei contributi)
1. Gli apicoltori produttori apistici, singoli od associati, possono
beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi
di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed l).
2. Gli apicoltori amatoriali possono beneficiare dei contributi
previsti per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo
6, comma 1, lettera e). Possono, altresì, beneficiare dei
contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), ed l) purché,
entro un anno dal godimento degli stessi, acquisiscano tutti i requisiti
dell'apicoltore produttore apistico e si impegnino a proseguire
tale attività per almeno cinque anni, pena la restituzione
delle somme percepite, maggiorate degli interessi calcolati con
le stesse modalità previste dalla legge regionale 28 ottobre
1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del Regolamento delle Comunità
Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento
e all'efficienza delle strutture agrarie).
3. Le associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute
dalla Regione possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo
6, comma 1, lettere f), g), h) ed i).
4. Gli enti e gli istituti di ricerca, per approfondimenti scientifici
promossi dalla Regione Piemonte o da altri enti, possono beneficiare
dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettera i).
Art.
8.
(Forestazione produttiva)
1. La Regione provvede a promuovere l'inserimento di specie vegetali
di interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, nei programmi
di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle
azioni di sviluppo delle colture officinali.
Art.
9.
(Servizio di impollinazione)
1. La Regione riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle
api nella tutela dell'ambiente e nella produzione agricola e forestale
e si impegna ad assumere tutte le iniziative atte a diffonderla.
Art.
10
(Risorse nettarifere)
1. Il nettare, la melata, il polline ed il propoli sono risorse
naturali, da raccogliersi per il bene pubblico.
2. L'Assessorato regionale all'agricoltura, entro due anni dall'entrata
in vigore della presente legge, provvede, in collaborazione con
le associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute,
con i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL), con
gli enti locali, con le amministrazioni degli enti di gestione delle
aree protette, a redigere mappe mellifere e mappe di dislocazione
e posizionamento degli apiari esistenti.
3. Le mappe sono messe a disposizione di tutte le organizzazioni
apistiche operanti nella regione e degli enti pubblici con specifiche
competenze in materia.
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CAPO
IV - NORME DI SICUREZZA E DISTANZA DEGLI APIARI
Art. 11.
(Norme di sicurezza)
1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri
da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini
di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è
tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati
esistono dislivello di almeno due metri, o se sono interposti, senza
soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei
a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere
un'altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi
intervenuti fra le parti interessate.
2. Il rispetto delle distanze si applica:
a) a partire dall'entrata in vigore della legge per gli apiari di
nuovo impianto e dal momento del loro insediamento per gli apiari
nomadi;
b) entro un anno dall'entrata in vigore della legge per gli apiari
stanziali.
CAPO
V - DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA DELL'APICOLTURA
Art. 12.
(Censimento del patrimonio apistico regionale)
1. Tutti gli apicoltori, singolarmente o tramite le loro associazioni
ed organizzazioni, devono, dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni
anno, denunciare al Settore regionale territoriale dell'agricoltura
in cui si trova l'apiario il numero degli alveari allevati. La denuncia
deve specificare l'ubicazione dell'apiario e se lo stesso viene
condotto in forma stanziale e per fini economici o amatoriali.
2. La mancata denuncia comporta, oltre alla specifica sanzione amministrativa
di cui all'articolo 29, comma 11 lettera b), l'esclusione dai benefici
previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Settori regionali territoriali
dell'agricoltura inviano l'elenco degli apicoltori ed il numero
dei relativi alveari posseduti ai Servizi veterinari delle ASL e
agli Assessorati regionali all'agricoltura ed alla sanità,
i quali provvederanno ad eseguire le elaborazioni che riterranno
opportune ed a mettere i relativi dati a disposizione di enti, organizzazioni
ed associazioni interessate.
4. Tutti gli apiari esistenti sul territorio regionale, nomadi o
stanziali, devono essere identificabili tramite l'apposizione di
un numero di codice rilasciato, entro trenta giorni dalla denuncia
dell'apicoltore, dal Settore regionale territoriale dell'agricoltura
competente per territorio.
Art.
13.
(Denuncia malattie)
1. Chiunque possiede o detiene alveari deve comunicare al Servizio
veterinario dell'ASL competente per territorio ogni caso di malattia
diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria.
Art. 14.
(Materiale infetto)
1. E' proibito:
a) esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il
materiale infetto o sospetto di malattia;
b) abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari,
attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia;
c) abbandonare alveari od apiari alla noncuranza.
2. In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto,
qualora il proprietario non sia individuabile dagli organi di vigilanza,
l'obbligo e l'onere della rimozione degli stessi compete al proprietario
del fondo.
Art.
15.
(Cessione di famiglie di api)
1. La cessione a qualsiasi titolo di famiglie di api, di nuclei
e di api regine è consentita a condizione che il materiale
sia scortato da apposita dichiarazione del venditore attestante
che l'azienda apistica di provenienza è soggetta a controllo
sanitario da parte del Servizio veterinario dell'ASL competente
per territorio. La citata dichiarazione ha una validità di
dieci giorni dalla data di rilascio e deve riportare le indicazioni
relative al libretto sanitario aziendale di cui all'articolo 16.
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Art.
16.
(Libretto sanitario aziendale)
1. Ogni apicoltore piemontese deve dotarsi del libretto sanitario
aziendale rilasciato gratuitamente dal Servizio veterinario dell'ASL
competente per territorio.
Art.
17.
(Tutela delle api da sostanze tossiche)
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati
i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici
per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee
durante il periodo di fioritura dalla schiusura dei petali alla
caduta degli stessi.
I trattamenti sono altresì vietati se sono presenti secrezioni
nettarifere extrafiorali o qualora siano in fioritura le vegetazioni
sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste
ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso
che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati
in modo. da non attirare più le api.
2. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture
erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le
moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti
selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità
accertati dalla struttura regionale competente.
Art. 18.
(Competenze delle Aziende sanitarie locali)
1. Ai Servizi veterinari delle ASL è affidata la pratica
attuazione dei piani di profilassi e di vigilanza predisposti dall'Assessorato
regionale alla Sanità.
2. Per gli adempimenti di loro competenza le ASL possono avvalersi
della collaborazione di specifici istituti universitari, dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta,
delle associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute
e dei rispettivi tecnici apistici.
Art.
19.
(Centro apistico regionale)
1. Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta è istituito il Centro apistico regionale
al quale sono affidati i seguenti compiti:
a) fornire il necessario supporto tecnico per la stesura dei programmi
regionali di sorveglianza epidemiologica sulle malattie delle api:
b) eseguire accertamenti diagnostici su campioni prelevati nell'ambito
dei piani regionali di profilassi sanitaria;
c) condurre analisi di laboratorio per verificare le caratteristiche
igienico-sanitarie e commerciali dei prodotti apistici;
d) svolgere indagini su campioni di api e su altri prodotti in casi
sospetti di inquinamento ambientale;
e) assicurare un sufficiente supporto tecnico-operativo ai Servizi
veterinari delle ASL piemontesi;
f) collaborare a programmi di ricerca e di approfondimento scientifico
promossi dalla Regione o da altri istituti accreditati;
g) supportare iniziative di qualificazione sanitaria e di promozione
dei prodotti apistici regionali.
2. Il Centro è dotato di apposite attrezzature e personale
per il proprio funzionamento.
3. Alle spese per la gestione e per il funzionamento del Centro
contribuisce la Regione, sulla base dei programmi di attività
concordati.
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CAPO
VI - DISCIPLINA DEL NOMADISMO
Art. 20.
(Obiettivi)
1. La Regione Piemonte si propone di promuovere e disciplinare la
pratica del nomadismo, ispirandosi alle seguenti linee guida:
a) il riconoscimento del nomadismo quale pratica essenziale per
l'attività apistica produttiva;
b) la priorità degli apiari a conduzione produttiva e commerciale
su quelli a conduzione amatoriale;
c) la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori
apistici che impostano abitualmente l'attività produttiva
con postazioni nomadi o stanziali;
d) la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori
apistici che operano in zone montane e svantaggiate;
e) la tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico territoriale
con controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla forma di
conduzione;
f) la tutela, mediante l'istituzione di aree di rispetto, degli
allevamenti di api regine in cui si attuano programmi di selezione.
Art.
21.
(Adempimenti per i nomadisti piemontesi)
1. L'apicoltore piemontese che esercita il nomadismo può
posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio
regionale. Entro dieci giorni dall'avvenuto posizionamento, deve
darne comunicazione al Servizio veterinario dell'ASL competente
per territorio, utilizzando la dichiarazione di provenienza su modello
predisposto dall'Assessorato regionale alla sanità.
2. Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli
alveari sono presentate all'Assessorato all'agricoltura, il quale
decide in merito.
Art.
22.
(Identificazione degli apicoltori nomadi provenienti da altre Regioni)
1. Gli apicoltori provenienti da altre Regioni che esercitano il
nomadismo in Piemonte devono rendere identificabili i loro apiari
mediante l'apposizione di un numero di codice, rilasciato da uno
dei Settori regionali territoriali dell'agricoltura.
2. Gli stessi nomadisti sono tenuti, altresì, a:
a) comunicare, al momento dell'arrivo, al Servizio veterinario dell'ASL
competente per territorio l'ubicazione della postazione e la consistenza
dell'apiario allegando il certificato sanitario dell'ASL di provenienza
rilasciato in data non anteriore a trenta giorni;
b) rispettare tutte le normative vigenti sul territorio regionale.
Art.
23.
(Adempimenti per i nomadisti provenienti da fuori regione)
1. Gli apicoltori provenienti da fuori regione hanno l'obbligo di
presentare al Servizio veterinario locale entro dieci giorni dal
rientro in Piemonte, oltre alla dichiarazione di provenienza di
cui all'articolo 21, anche il certificato sanitario rilasciato dalla
competente autorità attestante l'assenza negli apiari di
malattie denunciabili delle api. Il certificato deve essere riferito
all'ultima sosta extraregionale dell'apiario.
Art.
24.
(Regolamentazione del nomadismo)
1. La Regione, dopo aver acquisito i dati sull'effettiva consistenza
del patrimonio apistico, stanziale e nomade, presente sul territorio
regionale, nonché la mappatura delle risorse mellifere agro-forestali,
provvede, sentita la Commissione apistica regionale, a regolamentare
la distanza degli apiari e gli spostamenti di quelli nomadi.
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CAPO
VII - ALLEVAMENTO E SELEZIONE DELLE API REGINE
Art. 25.
(Obiettivi)
1. E' riconosciuta l'importanza della selezione di api regine di
razza ligustica, sia sotto il profilo sanitario, con formazione
di ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo,
con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e
nettarifere del Piemonte.
2. Si istituiscono, allo scopo:
a) l'albo degli allevatori di api regine;
b) le zone di rispetto sanitario e genetico.
Art.
26.
(Albo regionale degli allevatori di api regine)
1. Al fine di promuovere e favorire la selezione e di sottoporre
a controllo sanitario e funzionale gli allevamenti di api regine,
nonché di conseguire una maggiore qualificazione degli operatori,
è istituito l'albo regionale degli allevatori di api regine.
2. Possono iscriversi all'albo gli allevatori di api regine che,
al momento della presentazione della relativa domanda, possiedono
e si impegnano a mantenere i seguenti requisiti:
a) allevare, sul territorio regionale, esclusivamente api regine
appartenenti alla pura razza "ligustica";
b) comprovare la razza allevata a mezzo di adeguate analisi e del
DNA;
e) vendere annualmente almeno mille regine;
d) gestire almeno trecento nuclei di fecondazione;
e) partecipare ai programmi di miglioramento genetico e produttivo
comunque approvati e promossi dalla Regione;
f) consentire tutti i controlli sanitari e genetici ritenuti necessari
ed opportuni dagli Assessorati regionali all'agricoltura ed alla
sanità e dai Servizi veterinari delle ASL.
3. La permanenza all'albo è subordinata al mantenimento delle
condizioni previste e possedute all'atto dell'iscrizione.
4. L'Assessorato all'agricoltura della Regione provvede a tenere
e gestire l'albo, ad istruire formalmente e tecnicamente le domande
di iscrizione, a comunicare agli interessati tutti i provvedimenti
che li riguardano, a sottoporre le domande di iscrizione e gli eventuali
contenziosi alla Commissione apistica regionale.
Art.
27.
(Zone di rispetto)
1. La Regione, al fine di salvaguardare l'attività di selezione
negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti
all'apposito albo, istituisce, sentita la Commissione apistica regionale,
una zona di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno
della quale verranno effettuati controlli di carattere sanitario
e genetico.
2. E' vietato il nomadismo all'interno di tali zone di rispetto.
CAPO
VIII - VIGILANZA E SANZIONI
Art. 28.
(Vigilanza)
1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti
nella presente legge è demandata ai competenti uffici della
Regione, ai Comuni, ai Servizi veterinari delle ASL, al Corpo forestale.
2. E' fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle
proprie aziende agli addetti alla vigilanza, di permettere l'effettuazione
di qualsiasi tipo di prelievo attinente all'attività apistica
e di presenziare alle stesse operazioni di vigilanza e di prelievo.
Art.
29.
(Sanzioni)
1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle
amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze
riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi
della presente legge si applicano, oltre che l'esclusione dagli
incentivi e dai benefici previsti dalla stessa, le seguenti sanzioni
amministrative:
a) da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione al disposto
dell'articolo 11, comma l;
b) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione al disposto
dell'articolo 12, comma l;
c) da lire 200 mila a, lire 600 mila, nel caso di violazione al
disposto dell'articolo 12, comma 4;
d) la sanzione amministrativa prevista all'articolo 6, comma 1,
della legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), nel caso
di violazione al disposto dell'articolo 13;
e) la sanzione amministrativa prevista all'articolo 6, comma 3,
della l.218/1988, nel caso di violazione al disposto dell'articolo
14;
f) da lire 200 mila a lire 600 mila violazione ai disposti dell'articolo
15;
g) da lire 200 mila a lire 600 mila violazione al disposto dell'articolo
16
h) da lire 300 mila a lire 900 mila violazione ai disposti dell'articolo
17;
i) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti
dell'articolo 21, comma l;
l) da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti
dell'articolo 22 e dell'articolo 23;
m) da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione al disposto
dell'articolo 27 comma 2.
2. L'autorità competente a determinare con ordinanza-ingiunzione
la somma dovuta per le violazioni accertate è il Presidente
della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto in materia di
sanità pubblica veterinaria dall'articolo 2 della legge regionale
3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative
sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze
destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria,
disciplina dell'attività urbanistico-edilizia).
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 1, si applicano le norme ed i principi contenuti
al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
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CAPO
IX - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 30.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge
può basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria,
nazionale, regionale e degli enti locali, nonché su contributi
privati. .
2. Per gli interventi di cui agli articoli 6 e 10 la spesa per l'anno
1998, 1999 e seguenti verrà definita in sede di predisposizione
dei relativi bilanci.
3. Per l'introito dei proventi di cui all'articolo 29, stimati in
lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999,
è istituito un apposito capitolo di entrata nello stato di
previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1998 con denominazione:
"Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni
delle norme e degli obblighi previsti dalla legge regionale "Norme
per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".
Art.
31.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è
disposta dopo il parere dell'Unione europea sulla legge stessa.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e
la Commissione apistica regionale, adotta con proprio atto deliberativo
le istruzioni per l'applicazione della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
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