| NORMATIVA
SUL FARMACO VETERINARIO
Nel
documento che segue sono riprese le direttive comunitarie
di riferimento per il farmaco veterinario che interessano
l'attività apistica, collegate con l'attuale
normativa nazionale.
Innanzitutto una premessa stiamo
parlando di direttive comunitarie che, a differenza
dei regolamenti, non sono direttamente applicabili all'interno
degli Stati membri, ma hanno una efficacia soltanto
mediata attraverso i provvedimenti di attuazione che
gli stati ritengono opportuno adottare.
Allo stato attuale alla direttiva 2001/82/CE è
seguito il dlgs di attuazione n° 71 del 2003, mentre
invece la direttiva 2004/28/CE che apporta modifiche
alla precedente non è ancora stata recepita a
livello nazionale.
La norma nazionale di riferimento è il D.Lgs.
119 del 27/01/1992 e successive modifiche. Principalmente
le modifiche sono state apportate dal d.lg. 24 febbraio
1997, n. 47 e dal d.lgs
9 aprile 2003, n. 71 quest'ultimo di attuazione
delle direttive comunitarie 2000/37/CE e 2001/82/CE.
Il recepimento di queste direttive non è di particolare
e specifico interesse per i farmaci utilizzati nell'attività
apistica in quanto trattano e regolamentano l'istituzione
della "Commissione consultiva del farmaco veterinario"
Invece nel dlgs 119/1992 i punti principali che riguardano
il farmaco veterinario utilizzato in apicoltura sono:
Articolo 1
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
.
medicinale veterinario: qualsiasi medicinale destinato
agli animali
Articolo 3
1. Nessun medicinale veterinario può essere immesso
in commercio senza aver ottenuto una autorizzazione
all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero
della sanità oppure dalla Commissione europea
a norma del Regolamento (CEE) 2309/93.
3. E' vietata la somministrazione agli animali di medicinali
veterinari non autorizzati
.
..
4-bis. Il Ministro della sanità con proprio decreto
stabilisce l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti
all'obbligo della ricetta .
Articolo 32
3. Fatte salve disposizioni più restrittive,
la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica
e di premiscele medicate nonché di specialità
medicinali o di medicinali veterinari prefabbricati
contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari,
corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope,
neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti
per la terapia di animali destinati alla produzione
di alimenti per l'uomo, è effettuata soltanto
dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non
ripetibile in triplice copia delle quali, la prima viene
conservata dal farmacista, la seconda viene da questi
inviata alla unità sanitaria locale entro una
settimana dalla vendita e la terza viene conservata
dal titolare degli impianti di cui all'art. 34
Articolo 37
.
3-bis. Le autorizzazioni alla fabbricazione e all'immissione
in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria
e disinfestante per uso esterno, già concesse
ai sensi della normativa precedentemente in vigore,
hanno validità fino al 31 dicembre 2000, purché,
entro il 31 dicembre 1998, sia presentata domanda di
rinnovo, corredata dalla documentazione prescritta (2).
3-ter. La vendita al dettaglio dei medicinali di cui
al comma 4, nonché dei medicinali destinati esclusivamente
ad essere utilizzati per i pesci d'acquario, gli uccelli
domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario
ed i piccoli roditori, può essere effettuata
anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa
tabella merceologica, comunque senza obbligo di prescrizione
medico-veterinaria
Come già detto la direttiva 2001/82/CE
(attuata con il dlgs
71/2003) non ha apportato modifiche in merito alla
normativa nazionale sopra riportata.
Un estratto degli articoli della direttiva
2004/28/CE (che apporta modifiche alla precedente)
che ci interessano direttamente per ciò che riguarda
medicinale veterinario e prescrizione veterinaria, invece
è il seguente:
definite.
Articolo .1
Punto 1) La direttiva 2001/82/CE è così
modificata:
1) l'articolo 1 è così modificato:
a) il punto 1) è soppresso;
b) il punto 2) è sostituito dal seguente:
"2) Medicinale veterinario:
a) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata
come avente proprietà curative e profilattiche
delle malattie animali; oppure
b) ogni sostanza o associazione di sostanze che può
essere usata sull'animale o somministrata all'animale
allo scopo di ripristinare, correggere o modificare
funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica,
immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi
medica.";
Punto 2) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 2
1. La presente direttiva si applica ai medicinali veterinari,
incluse le premiscele per alimenti medicamentosi, destinati
ad essere immessi in commercio negli Stati membri e
preparati industrialmente o nella cui fabbricazione
interviene un processo industriale.
2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme
delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente
nella definizione di "medicinale veterinario"
e nella definizione di un prodotto disciplinato da altre
normative comunitarie, si applicano le disposizioni
della presente direttiva.
3. Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva
si applica anche alle sostanze attive usate come materie
prime secondo quanto stabilito agli articoli 50, 50
bis, 51 e 80 ed in aggiunta a talune sostanze che possono
venire impiegate come medicinali veterinari aventi proprietà
anabolizzanti, antinfettive, antiparassitarie, antinfiammatorie,
ormonali o psicotrope di cui all'articolo 68. ";
Punto 41) l'articolo 67 è
così modificato:
a) il primo comma è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
Fatte salve le norme comunitarie o nazionali più
severe riguardanti la fornitura dei medicinali veterinari
per tutelare la salute dell'uomo e degli animali, è
richiesta una prescrizione veterinaria per fornire al
pubblico i seguenti medicinali veterinari:"
ii) è inserita la lettera seguente:
"a bis) i medicinali veterinari per animali destinati
alla produzione di alimenti.
Tuttavia, gli Stati membri possono concedere esenzioni
a tale requisito conformemente ai criteri definiti secondo
la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 2;
Gli Stati membri possono continuare ad applicare le
disposizioni nazionali fino:
i) alla data di applicazione della decisione adottata
ai sensi del primo comma, oppure
ii) al 1o gennaio 2007, se tale decisione non è
stata adottata entro il 31 dicembre 2006;";
.
.
Articolo 3
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro 30 ottobre 2005. Essi
ne informano immediatamente la Commissione.
La direttiva
2004/82/CE dovrà pertanto esser attuata entro
l'ottobre del 2005 e la procedura di attuazione, normalmente,
in sede legislativa comporterà l'inserimento
delle dovute modifiche alla legislazione esistente (dlgs
119/1992).
Da notare che la normativa nazionale è al momento
già in linea con la norma comunitaria per ciò
che riguarda l'obbligo della prescrizione veterinaria
per i medicinali veterinari prescritti per la terapia
di animali destinati alla produzione di alimenti per
l'uomo (art 32 del dlgs
119/1992) - e conseguenti deroghe peraltro permesse
anche nella nuova direttiva.
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