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normativa apistica
Spazio dedicato alla conoscenza delle norme e adempimenti che riguardano l'attività dell'apicoltore sotto il profilo civilistico, amministrativo e fiscale

Altri argomenti sul tema:

Introduzione alla normativa apistica

La figura dell'apicoltore
Adempimenti relativi a tutti gli apicoltori
- Denuncia degli alveari
- Rispetto delle distanze minime nella collocazione degli apiari
- Rispetto della normativa sanitaria
- Rispetto del codice civile
Adempimenti relativi al produttore apistico
Finanziaria 2004: novità per gli apicoltori
Regime Iva in agricoltura
Imposte sui redditi Irpef
-
Calcolo alveari
Irap
Ici
Iscrizione al Registro delle imprese
I documenti per il trasporto delle merci
Lotta alla varroasi ed utilizzo del farmaco veterinario
Normativa sul farmaco veterinario
Nomadismo
Proposta Unaapi sul nomadismo
I locali di smielatura
Requisiti minimi stabilimenti e locali di smielatura
Libretto di idoneità sanitaria
L'adeguamento alle normative igienico sanitarie
Ultima direttiva comunitaria sulla definizione del prodotto miele
Proposta Unaapi autorizzazione igienico-sanitaria laboratori estrazione e trasformazione miele
Norme generali che regolamentano la vendita dei prodotti dell'apicoltura
Il prodotto miele
Tracciabilità, HACCP e buone pratiche di lavorazione
Etichettatura del miele
Marchio di impresa

Se vuoi inserire un commento, sviluppare un tuo articolato contributo, specie se sei di diverso avviso o hai verificato nella pratica apistica qualcosa di particolare sul tema dell'articolo che hai appena letto o su aspetti di Normativa apistica, o se invece vuoi proporre e sviluppare un nuovo spunto d'altro argomento, vai al Forum "Normativa apistica". Gli interventi che saranno ritenuti più significativi saranno "affissi" nel testo che nel suo divenire potrà ospitare opinioni e punti di vista non necessariamente coincidenti. Chiunque colga questa opportunità per formare una conoscenza collettiva mette a disposizione il proprio elaborato (e nel caso le immagini o quant'altro affianchi il testo) per la pubblicazione nelle diverse forme che l'Unaapi riterrà più opportune.
NORMATIVA SUL FARMACO VETERINARIO

Nel documento che segue sono riprese le direttive comunitarie di riferimento per il farmaco veterinario che interessano l'attività apistica, collegate con l'attuale normativa nazionale.

Innanzitutto una premessa stiamo parlando di direttive comunitarie che, a differenza dei regolamenti, non sono direttamente applicabili all'interno degli Stati membri, ma hanno una efficacia soltanto mediata attraverso i provvedimenti di attuazione che gli stati ritengono opportuno adottare.
Allo stato attuale alla direttiva 2001/82/CE è seguito il dlgs di attuazione n° 71 del 2003, mentre invece la direttiva 2004/28/CE che apporta modifiche alla precedente non è ancora stata recepita a livello nazionale.
La norma nazionale di riferimento è il D.Lgs. 119 del 27/01/1992 e successive modifiche. Principalmente le modifiche sono state apportate dal d.lg. 24 febbraio 1997, n. 47 e dal d.lgs 9 aprile 2003, n. 71 quest'ultimo di attuazione delle direttive comunitarie 2000/37/CE e 2001/82/CE.
Il recepimento di queste direttive non è di particolare e specifico interesse per i farmaci utilizzati nell'attività apistica in quanto trattano e regolamentano l'istituzione della "Commissione consultiva del farmaco veterinario"
Invece nel dlgs 119/1992 i punti principali che riguardano il farmaco veterinario utilizzato in apicoltura sono:
Articolo 1
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
…….
medicinale veterinario: qualsiasi medicinale destinato agli animali

Articolo 3
1. Nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto una autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità oppure dalla Commissione europea a norma del Regolamento (CEE) 2309/93.
…………
3. E' vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati …….
…..
4-bis. Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo della ricetta .

Articolo 32
………
3. Fatte salve disposizioni più restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica e di premiscele medicate nonché di specialità medicinali o di medicinali veterinari prefabbricati contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, è effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile in triplice copia delle quali, la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla unità sanitaria locale entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti di cui all'art. 34

Articolo 37
……….
3-bis. Le autorizzazioni alla fabbricazione e all'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, già concesse ai sensi della normativa precedentemente in vigore, hanno validità fino al 31 dicembre 2000, purché, entro il 31 dicembre 1998, sia presentata domanda di rinnovo, corredata dalla documentazione prescritta (2).
3-ter. La vendita al dettaglio dei medicinali di cui al comma 4, nonché dei medicinali destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci d'acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, può essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica, comunque senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria


Come già detto la direttiva 2001/82/CE (attuata con il dlgs 71/2003) non ha apportato modifiche in merito alla normativa nazionale sopra riportata.
Un estratto degli articoli della direttiva 2004/28/CE (che apporta modifiche alla precedente) che ci interessano direttamente per ciò che riguarda medicinale veterinario e prescrizione veterinaria, invece è il seguente:
definite.
Articolo .1
Punto 1) La direttiva 2001/82/CE è così modificata:
1) l'articolo 1 è così modificato:
a) il punto 1) è soppresso;
b) il punto 2) è sostituito dal seguente:
"2) Medicinale veterinario:
a) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali; oppure
b) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica.";
…………
………
Punto 2) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 2
1. La presente direttiva si applica ai medicinali veterinari, incluse le premiscele per alimenti medicamentosi, destinati ad essere immessi in commercio negli Stati membri e preparati industrialmente o nella cui fabbricazione interviene un processo industriale.
2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di "medicinale veterinario" e nella definizione di un prodotto disciplinato da altre normative comunitarie, si applicano le disposizioni della presente direttiva.
3. Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva si applica anche alle sostanze attive usate come materie prime secondo quanto stabilito agli articoli 50, 50 bis, 51 e 80 ed in aggiunta a talune sostanze che possono venire impiegate come medicinali veterinari aventi proprietà anabolizzanti, antinfettive, antiparassitarie, antinfiammatorie, ormonali o psicotrope di cui all'articolo 68. ";
…………
…………

Punto 41) l'articolo 67 è così modificato:
a) il primo comma è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
Fatte salve le norme comunitarie o nazionali più severe riguardanti la fornitura dei medicinali veterinari per tutelare la salute dell'uomo e degli animali, è richiesta una prescrizione veterinaria per fornire al pubblico i seguenti medicinali veterinari:"
ii) è inserita la lettera seguente:
"a bis) i medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti.
Tuttavia, gli Stati membri possono concedere esenzioni a tale requisito conformemente ai criteri definiti secondo la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 2;
Gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali fino:
i) alla data di applicazione della decisione adottata ai sensi del primo comma, oppure
ii) al 1o gennaio 2007, se tale decisione non è stata adottata entro il 31 dicembre 2006;";
…….
…….
Articolo 3
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 30 ottobre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

La direttiva 2004/82/CE dovrà pertanto esser attuata entro l'ottobre del 2005 e la procedura di attuazione, normalmente, in sede legislativa comporterà l'inserimento delle dovute modifiche alla legislazione esistente (dlgs 119/1992).
Da notare che la normativa nazionale è al momento già in linea con la norma comunitaria per ciò che riguarda l'obbligo della prescrizione veterinaria per i medicinali veterinari prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo (art 32 del dlgs 119/1992) - e conseguenti deroghe peraltro permesse anche nella nuova direttiva.