| NORME
GENERALI CHE REGOLAMENTANO LA VENDITA DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA
Ottenuta
la Partita IVA, l'iscrizione al Registro delle Imprese,
l'autorizzazione sanitaria per il laboratorio di smielatura
e chiaramente iniziata le produzione di miele (nei
meandri, tortuosità e complicazioni della legge
avevamo per un attimo perso di vista lo scopo principale
dell'attività), che fare per vendere il nostro
prodotto sul mercato?
Nel caso di commercio all'ingrosso - cioè rivolto
a operatori commerciali o di comunità, cooperative
di consumo, invasettatori, cooperative di produttori
- non esistono particolari disposizioni che regolamentano
specificatamente appunto la vendita del miele, che
siano diverse da quelle del commercio in generale.
Anche la vendita al dettaglio del miele rientra nella
regolamentazione generale della vendita dei prodotti
agricoli, che ultimamente, attraverso il decreto legislativo
228/2001, ha subito profonde e significative trasformazioni.
Infatti l'art. 4 della legge di orientamento e modernizzazione
del settore agricolo stabilisce che:"gli imprenditori
agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro
delle imprese … possono vendere direttamente al dettaglio,
in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti
provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia
di igiene e sanità".
Successivamente vengono chiariti gli adempimenti riguardo
la vendita diretta in forma itinerante - effettuata
cioè con mezzi mobili o con banchi di vendita
trasportabili non ancorati a terra - e quella in aree
pubbliche o in locali aperti al pubblico, precisando
che sono soggette a preventiva comunicazione al sindaco
del comune dove ha sede l'azienda (forma itinerante)
o al sindaco del comune in cui si intende esercitare
la vendita (vendita su aree pubbliche o locali aperti
al pubblico). La vendita può iniziare dopo
che sono trascorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Nella comunicazione vanno precisate le generalità
del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese
e gli estremi di ubicazione dell'azienda, oltre ad
indicare la specificazione dei prodotti di cui s'intende
praticare la vendita e le modalità con cui
si intende effettuarla, ivi compreso il commercio
elettronico. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione
deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo.
Con l'entrata in vigore di questo decreto di fatto
vengono abrogate le norme della legge 59/1963 che
regolava appunto la vendita al pubblico dei prodotti
agricoli da parte dei produttori, e in particolare
le novità da mettere in risalto sono:
- Si amplia la gamma
dei soggetti ammessi ad esercitare la vendita diretta
con il riconoscimento di detta possibilità
anche agli imprenditori agricoli, singoli o associati
e dunque anche i non coltivatori diretti purché
iscritti nel registro delle imprese, mentre in precedenza
i soggetti abilitati erano solo i "produttori
agricoli". Questa innovazione dà la
possibilità di operare "alla luce del
sole" anche ai piccoli produttori apistici
che impegnano nella loro attività meno di
104 giornate lavorative annue;
- È sufficiente
una semplice
comunicazione al Sindaco (pdf
19 kb) per iniziare
l'attività, non è più quindi
richiesta un'autorizzazione
- È contemplato
il commercio elettronico;
- Si parla di vendita
di prodotti provenienti in misura prevalente dalle
rispettive aziende, mentre precedentemente era prevista
esclusivamente la vendita dei prodotti ottenuti
per dalla propria attività coltura o allevamento.
Riguardo l'ultima indicazione,
la norma prevede che l'ammontare dei ricavi annuali
derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti
dalla propria azienda, non debba essere superiore
a Euro 41.316,55 (80 milioni di lire) per gli
imprenditori individuali o a Euro 1.032.913,80
(2 miliardi di lire) per le società, altrimenti
l'attività diviene puramente commerciale e
ricade nella norma generale della disciplina del commercio.
La prevalenza nella commercializzazione dei propri
prodotti, rispetto ad altri acquistati da produttori
agricoli, deve anche rispettare fattori di accessorietà
e strumentalità in riferimento alla propria
attività. Ad esempio essere finalizzata al
miglioramento delle qualità del prodotto finale
e quindi all'incremento della redditività complessiva
dell'impresa agricola (ad esempio l'acquisto di frutta
secca da miscelare con miele).
Ricordiamo inoltre che per iniziare l'attività
di vendita devono essere "osservate le disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanità",
che nel caso di vendita del miele (confezionato nel
rispetto delle norme, in locali debitamente autorizzati)
si riduce all'osservanza delle disposizioni urbanistiche
e sanitarie locali (ad es. i locali utilizzati devono
essere dichiarati agibili). Resta da aggiungere, anche
se superfluo, che i depositi annessi agli esercizi
di vendita al dettaglio non sono da ritenersi depositi
all'ingrosso, pertanto per essi non va richiesta alcuna
autorizzazione sanitaria.
Pertanto, ad esempio, un piccolo produttore che utilizza
per la smielatura e il confezionamento strutture consortili,
o di cooperative o comunque messe a disposizione di
più apicoltori, e quindi con autorizzazioni
sanitarie richieste dal gestore di tali strutture,
per la vendita del miele deve soltanto e semplicemente
comunicare al Sindaco l'inizio dell'attività
di vendita nelle modalità sopra descritte.
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