| L'ULTIMA
DIRETTIVA COMUNITARIA SULLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
MIELE
La
direttiva CE n°2001/110 del 20 dicembre 2001 concernente
la "nuova" definizione comunitaria del prodotto
miele. La direttiva che, ricordiamo, deve essere recepita
a livello nazionale entro il 1 agosto del 2003, ha
apportato alcune significative modifiche al precedente
regolamento introducendo l'obbligo di:
- indicare sull'etichetta
il paese o i paesi di origine in cui il miele è
stato raccolto, nel caso di miscele di mieli provenienti
da paesi diversi l'indicazione può essere
sostituita da:
- miscela di mieli
originari della CE ",
- miscela di mieli
non originari della CE ",
- miscela di mieli
originari e non originari della CE ".
- oltre all'origine floreale
e botanica, le denominazioni del prodotto possono
fare riferimento a criteri di qualità specifici.
- vengono precisate e
corrette alcune caratteristiche di composizione
di alcuni mieli, o di indici generali (ad es. il
tenore di acqua in genere non può essere
più del 20% - prima 21% e la determinazione
delle ceneri è sostituita con un indice che
non dovrebbe più penalizzare le naturali
caratteristiche di mieli quali il castagno e le
melate).
- è specificata
la definizione di miele industriale, quale prodotto
adatto all'uso industriale o come ingrediente in
altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente
lavorati e che può:
- avere un gusto
o un odore anomali,
- avere iniziato
un processo di fermentazione, o essere effervescente,
- essere stato surriscaldato.
- nella denominazione
di vendita del miele per uso industriale deve essere
riportato, in prossimità del nome del prodotto,
la dicitura "unicamente per uso culinario".
- nella distinzione di
metodi di produzione e/o estrazione viene introdotto
la varietà "miele filtrato", cioè
miele al quale il processo di eliminazione di sostanze
organiche o inorganiche estranee determina un'eliminazione
significativa di pollini, affermando quindi un pericoloso
concetto di miele impoverito e privato di quelle
sostanze che possono essere utili determinarne la
provenienza. Questo aspetto profondamente negativo
della direttiva, è parzialmente mitigato
con l'obbligo di indicare la dicitura completa "miele
filtrato" nella documentazione e nelle denominazioni
di vendita del prodotto.
La
direttiva sul miele è uno dei pochi casi in
cui l'Italia ha saputo battersi, in ambito comunitario,
per ribaltare radicalmente la bozza proposta dalla
Direzione Generale dell'industria e commercio della
Comunità Europea, ispirata, trasparentemente,
dagli interessi degli importatori di miele. Invece
di accorgersi a cose fatte della nuova normativa comunitaria
e piangere, poi, lacrime di coccodrillo (come nel
caso della cioccolata), vi è stata la capacità
d'attivare un vasto movimento che ha unito forze e
motivazioni diverse ottenendo, in primo luogo, il
riconoscimento della natura agricola del miele. Gli
apicoltori ed il "Sistema Qualità Italia"
sono riusciti, quindi, ad ottenere una buona norma
di base sul miele che apre varie possibilità
d'essere gestita. L'obbligatorietà di riportare
in etichetta l'origine del prodotto quando questo
proviene da un solo paese, pone le basi per una corretta
e più completa informazione al consumatore
e per una migliore tracciabilità dei processi
di produzione del miele. Al contrario, la definizione
di "miscela" consente ai produttori di mieli
di qualità di effettuare una comunicazione
comparativa per il prodotto non sottoposto a lavorazioni
di sorta. Resta aperta la battaglia per ottenere la
definizione codificata e condivisa dei monoflora e
la determinazione dei criteri distintivi per il miele
di qualità superiore.
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