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normativa apistica
Spazio dedicato alla conoscenza delle norme e adempimenti che riguardano l'attività dell'apicoltore sotto il profilo civilistico, amministrativo e fiscale

Altri argomenti sul tema:

Introduzione alla normativa apistica

La figura dell'apicoltore
Adempimenti relativi a tutti gli apicoltori
- Denuncia degli alveari
- Rispetto delle distanze minime nella collocazione degli apiari
- Rispetto della normativa sanitaria
- Rispetto del codice civile
Adempimenti relativi al produttore apistico
Finanziaria 2004: novità per gli apicoltori
Regime Iva in agricoltura
Imposte sui redditi Irpef
-
Calcolo alveari
Irap
Ici
Iscrizione al Registro delle imprese
I documenti per il trasporto delle merci
Lotta alla varroasi ed utilizzo del farmaco veterinario
Normativa sul farmaco veterinario
Nomadismo
Proposta Unaapi sul nomadismo
I locali di smielatura
Requisiti minimi stabilimenti e locali di smielatura
Libretto di idoneità sanitaria
L'adeguamento alle normative igienico sanitarie
Ultima direttiva comunitaria sulla definizione del prodotto miele
Proposta Unaapi autorizzazione igienico-sanitaria laboratori estrazione e trasformazione miele
Norme generali che regolamentano la vendita dei prodotti dell'apicoltura
Il prodotto miele
Tracciabilità, HACCP e buone pratiche di lavorazione
Etichettatura del miele
Marchio di impresa

Se vuoi inserire un commento, sviluppare un tuo articolato contributo, specie se sei di diverso avviso o hai verificato nella pratica apistica qualcosa di particolare sul tema dell'articolo che hai appena letto o su aspetti di Normativa apistica, o se invece vuoi proporre e sviluppare un nuovo spunto d'altro argomento, vai al Forum "Normativa apistica". Gli interventi che saranno ritenuti più significativi saranno "affissi" nel testo che nel suo divenire potrà ospitare opinioni e punti di vista non necessariamente coincidenti. Chiunque colga questa opportunità per formare una conoscenza collettiva mette a disposizione il proprio elaborato (e nel caso le immagini o quant'altro affianchi il testo) per la pubblicazione nelle diverse forme che l'Unaapi riterrà più opportune.
L'ULTIMA DIRETTIVA COMUNITARIA SULLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO MIELE

La direttiva CE n°2001/110 del 20 dicembre 2001 concernente la "nuova" definizione comunitaria del prodotto miele. La direttiva che, ricordiamo, deve essere recepita a livello nazionale entro il 1 agosto del 2003, ha apportato alcune significative modifiche al precedente regolamento introducendo l'obbligo di:

  • indicare sull'etichetta il paese o i paesi di origine in cui il miele è stato raccolto, nel caso di miscele di mieli provenienti da paesi diversi l'indicazione può essere sostituita da:
    • miscela di mieli originari della CE ",
    • miscela di mieli non originari della CE ",
    • miscela di mieli originari e non originari della CE ".
  • oltre all'origine floreale e botanica, le denominazioni del prodotto possono fare riferimento a criteri di qualità specifici.
  • vengono precisate e corrette alcune caratteristiche di composizione di alcuni mieli, o di indici generali (ad es. il tenore di acqua in genere non può essere più del 20% - prima 21% e la determinazione delle ceneri è sostituita con un indice che non dovrebbe più penalizzare le naturali caratteristiche di mieli quali il castagno e le melate).
  • è specificata la definizione di miele industriale, quale prodotto adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che può:
    • avere un gusto o un odore anomali,
    • avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente,
    • essere stato surriscaldato.
  • nella denominazione di vendita del miele per uso industriale deve essere riportato, in prossimità del nome del prodotto, la dicitura "unicamente per uso culinario".
  • nella distinzione di metodi di produzione e/o estrazione viene introdotto la varietà "miele filtrato", cioè miele al quale il processo di eliminazione di sostanze organiche o inorganiche estranee determina un'eliminazione significativa di pollini, affermando quindi un pericoloso concetto di miele impoverito e privato di quelle sostanze che possono essere utili determinarne la provenienza. Questo aspetto profondamente negativo della direttiva, è parzialmente mitigato con l'obbligo di indicare la dicitura completa "miele filtrato" nella documentazione e nelle denominazioni di vendita del prodotto.

La direttiva sul miele è uno dei pochi casi in cui l'Italia ha saputo battersi, in ambito comunitario, per ribaltare radicalmente la bozza proposta dalla Direzione Generale dell'industria e commercio della Comunità Europea, ispirata, trasparentemente, dagli interessi degli importatori di miele. Invece di accorgersi a cose fatte della nuova normativa comunitaria e piangere, poi, lacrime di coccodrillo (come nel caso della cioccolata), vi è stata la capacità d'attivare un vasto movimento che ha unito forze e motivazioni diverse ottenendo, in primo luogo, il riconoscimento della natura agricola del miele. Gli apicoltori ed il "Sistema Qualità Italia" sono riusciti, quindi, ad ottenere una buona norma di base sul miele che apre varie possibilità d'essere gestita. L'obbligatorietà di riportare in etichetta l'origine del prodotto quando questo proviene da un solo paese, pone le basi per una corretta e più completa informazione al consumatore e per una migliore tracciabilità dei processi di produzione del miele. Al contrario, la definizione di "miscela" consente ai produttori di mieli di qualità di effettuare una comunicazione comparativa per il prodotto non sottoposto a lavorazioni di sorta. Resta aperta la battaglia per ottenere la definizione codificata e condivisa dei monoflora e la determinazione dei criteri distintivi per il miele di qualità superiore.


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U.N.A.API. Str. Tassarolo 22
15067 Novi Ligure (AL)

ultima modifica: 08.02.2006 -