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TRACCIABILITÀ,
HACCP E BUONE PRATICHE DI LAVORAZIONE
Molto
si è detto riguardo la tracciabilità
dei prodotti, facendo spesso confusione su quanto
è obbligatorio (cogente), e quanto invece è
attinente a procedure volontarie di tracciabilità
presenti nelle produzioni legate principalmente a
processi e certificazioni di qualità delle
lavorazioni.
Il regolamento comunitario 178/2002 ha introdotto
alcuni semplici obblighi per il produttore apistico
(e in genere per tutti gli operatori della catena
alimentare):
- Identificare (e tenere traccia
documentale) tutti coloro che gli hanno fornito
animali, mangimi o alimenti che sono entrati a far
parte della filiera
- Identificare (e tenere traccia
documentale) tutte le imprese cui ha fornito animali,
mangimi o alimenti
- Mettere a disposizione la
documentazione raccolta alle autorità che
ne facciano richiesta ai fini della sicurezza alimentare
- Attivare procedure per il
ritiro/richiamo del prodotto dal mercato qualora
si accorgano, o sia loro comunicato, che il prodotto
non è conforme alla norme di sicurezza alimentare
Quindi,
a meno di aderire a procedure di qualità e/o
a procedure specifiche richieste dai propri fornitori,
l'obbligo di tracciabilità delle produzioni
comporta l'inserimento nel manuale di autocontrollo
dell'azienda apistica di una procedura che comprenda:
- Schede aggiornate su Fornitori
(di miele, api e mangimi, prodotti alimentari che
andranno a far parte del prodotto finale) e Clienti
(imprese, non singoli consumatori) cui sono stati
venduti miele o api;
- I dati possibilmente devono
essere completi di eventuali numeri di telefono,
fax, indirizzi email utili ad attivare veloci procedure
di ritiro del prodotto che dovessero rendersi necessarie;
- Prevedere, se necessario,
schede di lavorazione che consentano di tracciare
il flusso dei lotti all'interno della produzione,
le eventuali miscelazioni di mieli e/o l'utilizzo
di prodotti diversi (nocciole, frutta secca, ecc);
- è opportuno inserire
nel manuale l'indirizzo, numeri di telefono e fax
dell'A.S.L. competente per territorio, questo al
fine di poter comunicare tempestivamente qualsiasi
informazione riferibile alla rintracciabilità,
o per eventuali interventi ai fini della valutazione
del rischio e delle azioni da adottare.
- è opportuno identificare
i contenitori (fusti, secchi) contenenti il miele
destinato alle successive lavorazioni;
- Ricordarsi di indicare nei
documenti relativi alla vendita del prodotto il
lotto di appartenenza
La norma non impone meccanismi
di "tracciabilità interna", cioè
compilare schede o definire procedure che mi permettano
di ricostruire il percorso del miele "dal vasetto
al melario", procedimenti eccessivi e di scarso
valore dal punto di vista della sicurezza alimentare.
E' invece buona regola adottare efficienti meccanismi
di definizione dell'identificativo di lotto di produzione,
che permettano di operare in modo accurato e mirato
nell'eventualità che si debba provvedere al
ritiro del prodotto dal mercato, riducendo al minimo
i danni e le spese (agire solo sul prodotto, partita,
lotto non conforme e non su tutta la produzione).
Il quadro normativo si è
completato quest'anno con l'entrata in vigore il 1°
gennaio dei regolamenti comunitari che vanno a formare
il cosiddetto "pacchetto igiene", regolamenti
che riformulano in modo completo e sistematico la
legislazione dell'UE in materia d'igiene delle produzioni
e commercializzazione degli alimenti.
Le principali innovazioni che riguardano la produzione,
lavorazione e commercializzazione dei prodotti alimentari
provenienti dall'attività apistica, sono:
- La necessità di garantire
la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena
alimentare a cominciare dalla produzione primaria
- Una maggiore responsabilità
degli operatori che sono tenuti a adottare, procedure
basate sui principi del sistema HACCP per le fasi
successive alla produzione primaria, unitamente
ad una corretta prassi igienica e all'applicazione
di "Buone pratiche di produzione" (GMP)
nella conduzione dell'allevamento e della produzione
in generale.
- L'integrazione nei manuali
di corretta prassi igienica (nazionali e/o individuali)
con l'indicazione delle "Buone pratiche di
produzione" da seguire nella fase di produzione
primaria,
- La garanzia che i prodotti
importati dai paesi extra-comunitari rispondano
almeno agli stessi standard igienici stabiliti per
quelli prodotti nell'Unione Europea o a norme equivalenti
Anche in questo caso c'è
un po' di confusione riguardo principalmente all'estensione
di procedure basate sui principi del sistema HACCP
anche alla produzione primaria (tutto ciò che
avviene prima della smielatura), mentre i regolamenti
parlano chiaramente di garantire la sicurezza alimentare
anche nella fase primaria di produzione, e ciò
avviene con l'adozione di "buone pratiche di
lavorazione", che in apicoltura principalmente
riguardano:
- Protezione del prodotto
(miele) da contaminazioni dovute ai medicinali,
presidi veterinari e mangimi utilizzati in apiario
attraverso l'uso corretto di prodotti registrati
e comunque consentiti ed il rispetto delle modalità,
dosaggi e tempi di somministrazione
- Protezione del miele da
contaminazioni dovute all'impiego di repellenti
chimici o eccessivo utilizzo di fumo per l'allontanamento
delle api dai melari
- Protezione da contaminazioni
(polvere, gas di scarico….) durante il trasporto
dei melari dall'apiario ai locali di lavorazione
e nella fase di stoccaggio pre-lavorazione
- Sarebbe poi opportuna per
ogni operatore la registrazione delle misure adottate
per contenere e controllare i pericoli evidenziati,
in particolare le registrazioni riguardanti:
- La natura e l'origine dei
mangimi somministrati
- I prodotti medicinali veterinari
autorizzati e le altre sostanze (timolo, acido ossalico,
presidi medico-chirurgici) utilizzate per i trattamenti
stagionali
Le registrazioni devono essere
messe a disposizione delle autorità competenti,
ma anche degli operatori (i vari soggetti della filiera:
trasformatori, acquirenti all'ingrosso, commercianti,
cooperative di conferimento, ecc…) del settore alimentare
che ricevono il miele e che hanno diritto di consultare
tutta la documentazione inerente all'autocontrollo
attuato dall'azienda di produzione.
E' quindi opportuno che i manuali di autocontrollo
secondo i principi dell'HACCP, che accompagnano la
lavorazione del miele e devono essere presenti in
ogni laboratorio di produzione, siano integrati con
una breve relazione dove l'operatore indica quali
sono le attività svolte nella conduzione dell'allevamento,
le misure adottate per garantire una corretta prassi
igienica, una scheda con le registrazioni dei mangimi
e dei trattamenti somministrati in apiario.
Lo schema tipo di una relazione integrativa ai manuali
già esistenti dovrebbe quindi comprendere i
seguenti punti:
- Descrizione sintetica della
conduzione dell'apiario/apiari (nomadismo, tipi
di produzione, svernamento, rimonta, gestione delle
regine, frequenza delle visite…)
- Descrizione delle attrezzature
e loro manutenzione (deposito invernale dei melari,
eventuale disinfezione delle arnie, …)
- Modalità e tempistica
delle eventuali operazioni di nutrizione
- Modalità e tempistica
dei trattamenti sanitari (tipo di prodotti, quantità
e tempi di somministrazione
- Scheda dove sono registrate
le operazioni dei punti 3 e 4
Sono queste indicazioni di massima
che vanno calate e dimensionate alle specifiche realtà
aziendali. Negli stessi regolamenti è più
volte indicato che, salvaguardando la tutela dei consumatori,
anche nell'adozione dei sistemi HACCP bisogna tenere
conto della dimensione delle imprese, dei requisiti
strutturali delle stesse, di consolidati e tradizionali
metodi di produzione.
Infine c'è da rilevare che l'adozione dei nuovi
regolamenti, modifica radicalmente le procedure sinora
adottate ad esempio in relazione alle richieste delle
autorizzazioni sanitarie per l'apertura di nuovi laboratori
di produzione/lavorazione di prodotti apistici. Dal
1° gennaio 2006, in conformità al reg.
852/2004/CE le richieste di autorizzazione sanitaria
per i laboratori di smielatura non sono più
necessarie, ma andranno sostituite da notifiche di
inizio attività o dichiarazioni d'inizio attività.
Questa modalità di procedere è già
stata messa in atto in diversi comuni, anche se tutta
la materia al momento appare in generale male interpretata
o quantomeno confusa, e sono in fase di elaborazione
da parte del Ministero della Salute specifiche linee
guida.
Vanni Floris
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