| I
LOCALI DI SMIELATURA
La
lavorazione del prodotto principale dell'attività
apistica, il miele, rientra nella normativa più
generale di disciplina igienica della produzione di
sostanze alimentari, questa regolamentata da leggi,
decreti e circolari sovrapposti e stratificati nel
tempo, e in genere di non specifico riferimento per
il prodotto miele.
Diamo di seguito una panoramica della normativa esistente,
rimandando per maggiori approfondimenti alle considerazioni
del capitolo che segue dove viene anche formulata
e una nostra proposta in merito.
Innanzitutto i criteri generali di idoneità
igienico-sanitaria che si applicano a tutte le aziende
operanti nel settore degli alimenti e delle bevande
sono contenuti nella legge 283/62 (e successive modifiche)
e nel relativo regolamento di esecuzione contenuto
nel DPR 327/80.
La normativa quadro si sviluppa attraverso la tutela
igienico-sanitaria di:
- stabilimenti, locali
e depositi;
- personale dipendente;
- mezzi di trasporto.
I
locali destinati alla lavorazione del miele sono soggetti
ad autorizzazione sanitaria che viene richiesta al
Sindaco, che la rilascia previo parere dell'ASL competente
per territorio. Le indicazioni che stabiliscono i
requisiti
minimi obbligatori per i locali di produzione e confezionamento
previste nel DPR 327/80 sono articolate e gravose
per il produttore apistico, poiché ben pochi
tengono nel debito conto la successiva circolare del
Ministero della Sanità (n° 79/1980) che
raccomanda che l'accertamento dei requisiti per il
rilascio della autorizzazione sanitaria debba tener
conto delle "peculiari esigenze di lavorazione
….. in particolare nei confronti di prodotti agricoli
di prima trasformazione".
È seguito poi il decreto legislativo 155/1997
in attuazione delle direttive 43/1993 e 3/1996 CE
che, oltre a generiche precisazioni sui locali di
produzione e confezionamento alimenti, ha principalmente
introdotto il sistema dell'autocontrollo con i principi
su cui è basato il sistema di analisi dei rischi
e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Points), per il quale rimandiamo
allo specifico dossier e manuale di autocontrollo.
Successivamente alla circolare 79/1980 sono state
emanate leggi regionali, circolari, regolamenti (anche
comunali) per introdurre deroghe (od anche complicazioni)
alla normativa generale in caso di produzioni agricole
ed in particolare per il miele.
Ecco un elenco parziale delle regioni e province autonome
che dispongono di normative specifiche riguardo il
rilascio delle autorizzazioni sanitarie per i locali
di smielatura, che introducono elementi di semplificazione
(a volte in modo poco chiaro e soggetto a differenti
interpretazioni) riferendosi a piccoli produttori
e rilevando il carattere stagionale e ridotto dell'attività:
- Piemonte: legge regionale
n.18 del 2/05/2002
- Toscana: deroghe per
i locali di lavorazione degli alimenti in edifici
rurali delibera 206/99
- Emilia Romagna: circolare
dell'assessorato alla sanità 20/1996,
che prevede delle deroghe alle imprese a conduzione
familiare senza specifiche su numero di alveari
posseduti, le deroghe sono, peraltro, ampiamente
riprese in vari regolamenti comunali
- Trento: delibera n.2622
del 12/10/2001
- Lombardia: circolare
per sale di smielatura temporanee 12/SAN/93 del
10 marzo 1993
- Friuli: nota del 22
novembre 2001 del Servizio della Sanità Pubblica
Veterinaria
- Veneto: circolare della
Giunta Regionale del 18/11/1997
Ricordiamo inoltre che la normativa
quadro prevede disposizioni per i mezzi di trasporto
e per il personale. Mentre sui mezzi non esistono
specifiche che interessano la produzione del miele,
per il personale addetto alle lavorazioni in sala
di smielatura esiste l'obbligo di munirsi di libretto
di idoneità sanitaria (art. 37 DPR 327/80)
e di indossare tute o sopravvesti di colore chiaro,
nonché idonei copricapo che contengano la capigliatura
(art. 42 DPR 327/80).
In riferimento al libretto
di idoneità sanitaria.
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