| ALCUNI
DEI REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI STABILIMENTI
E LABORATORI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO PREVISTI
NEL DPR 327/80 DI INTERESSE PER I LOCALI DI SMIELATURA
L'autorità sanitaria
competente deve accertare che gli stabilimenti e i
laboratori di produzione, preparazione e confezionamento
siano provvisti di locali distinti e separati:
a) per il deposito delle materie prime;
b) per la produzione, preparazione e confezionamento
delle sostanze destinate all'alimentazione;
c) per il deposito dei prodotti finiti;
d) per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione.
I locali debbono essere in numero
adeguato al potenziale produttivo ed alle caratteristiche
dello stabilimento e del prodotto o dei prodotti finiti,
con separazioni ed attrezzature idonee a garantire
l'igienicità di prodotti in lavorazione.
Tutti i locali ai quali si può accedere dall'interno
dello stabilimento o del laboratorio, ivi compresi
i locali adibiti ad abitazione od uffici, sono soggetti
ad accertamento dei
requisiti igienico-sanitari.
Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita
al dettaglio per il consumo è obbligatorio
che le lavorazioni avvengano in banchi diversi da
quelli di vendita, con separazioni ed attrezzature
idonee a garantire l'igienicità dei prodotti.
L'autorità sanitaria può consentire
in particolari casi, anche in relazione alle esigenze
tecnologiche del processo produttivo, che i locali
di cui alle lettere a), b), c) e d) siano riuniti
in un unico locale di adeguata ampiezza.
L'autorità sanitaria deve inoltre accertare
che i predetti locali siano:
1) costruiti in modo tale da garantire una facile
e adeguata pulizia;
2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare
l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del
personale;
3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo
igienico-sanitario, con valori microclimatici atti
ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche
in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione;
aerabili - naturalmente o artificialmente - sia per
prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per
evitare lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione
- naturale o artificiale- tale da prevenire, in ogni
caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;
4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano in
rapporto al tipo della lavorazione che viene effettuata,
facilmente lavabili e disinfettabili;
5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza
di roditori, ed altri animali od insetti;
6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati,
secondo quanto indicato nella pianta planimetrica
allegata alla domanda di autorizzazione
Gli stabilimenti e laboratori di produzione devono
essere inoltre provvisti:
a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti
idonei sotto profilo igienico-sanitario
e costruiti in modo da consentire la facile, rapida
e completa pulizia.
Le superfici destinate a venire a contatto con le
sostanze alimentari nelle varie fasi della produzione,
preparazione e confezionamento, debbono essere in
materiale idoneo ai sensi dell'art.
11 della legge 283/1963
b)…..
c) di acqua potabile in quantità sufficiente
allo scopo.
d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze
igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con
i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita
delle sostanze alimentari.
I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante
dotato di porta a chiusura automatica, debbono avere
pareti e pavimenti costruiti in materiale impermeabile
e facilmente lavabile e disinfettabile.
e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti,
rispondenti alle esigenze dell'igiene ...
Articolo
11 della legge 283 -1962
È vietato produrre, detenere per il commercio,
porre in commercio od usare utensili da cucina
o da tavola,
recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari,
nonché qualsiasi altro oggetto destinato
a venire a contatto diretto con sostanze alimentari,
che siano:
a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più
del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi
per l'acqua potabile;
b) stagnati internamente con stagno contenente
piombo al di sopra dell'1 per cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati,
verniciati o smaltati, che, messi a contatto per
24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido
acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto
di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia,
tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti,
leghe contenenti piombo in misura superiore al
10 per cento, purché le aggraffature da
saldare siano realizzate in modo da garantire
l'impenetrabilità da parte della lega saldante;
e) costituiti da materiale nella cui composizione
si trovi più di tre centigrammi di arsenico
per 100 grammi di materiale;
f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto
che possano cedere sapori od odori che modifichino
sfavorevolmente le proprietà organolettiche
e rendano nocive le sostanze alimentari. |
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