|
IL PRODOTTO MIELE
Pur rimandando a specifici approfondimenti per maggiori
indicazioni in merito alle tecniche di produzione
e alle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche
cui attenersi nell'immettere sul mercato il miele,
riteniamo possa essere di qualche utilità una
panoramica d'insieme delle normative che regolamentano
la commercializzazione del prodotto.
Il miele è una delle sostanze per cui si è
ritenuta indispensabile una specifica normativa ed
è regolamentato dalla legge n°753
del 12 ottobre del 1982 (e successive modifiche),
che disciplina la produzione, il confezionamento e
l'etichettatura del prodotto.
La definizione di miele è precisa ed accurata:
"il prodotto
alimentare che le api domestiche producono dal nettare
dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti
vive di piante o che si trovano sulle stesse, che
esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze
specifiche proprie, immagazzino o lasciano maturare
nei favi dell'alveare Tale prodotto può essere
fluido, denso o cristallizzato."
La definizione esclude inequivocabilmente ciò
che non vi è elencato e ricompreso. Pertanto
quando al miele sono aggiunte altre sostanze - quali
ad esempio frutta secca o liofilizzata, essenze aromatiche
od altri prodotti dell'alveare - il prodotto non può
essere definito miele e le norme di confezionamento
ed etichettatura rientrano in quelle più generali
dei prodotti alimentari.
Nella legge 753/1982, sono elencati i vari tipi di
mieli distinti secondo l'origine (miele di nettare
o miele di melata) ed anche a seconda del metodo di
estrazione distinguendo:
- miele
in favo: miele immagazzinato dalle api negli
alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti
covata e venduto in favi anche interi con celle
opercolate;
- miele
con pezzi di favo: miele che contiene uno
o più pezzi di miele in favo;
- miele
scolato: miele ottenuto mediante scolatura
dei favi disopercolati non contenenti covata;
- miele
centrifugato; miele ottenuto mediante centrifugazione
dei favi disopercolati non contenenti covata;
- miele
torchiato: miele ottenuto mediante pressione
dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento
o con riscaldamento moderato.
Inoltre vengono precisate le
caratteristiche di composizione del miele vale a dire:
- tenore apparente di zuccheri
riduttori, espresso in zucchero invertito;
miele di nettare non meno del 65%;
miele di melata, solo o con miscela con il miele
di nettare, non meno del 60%;
- tenore d'acqua (umidità):
in generale non più del 21%;
miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio
e di corbezzolo non più del 23%;
- tenore apparente di saccarosio:
in generale non più del 5%;
miele di melata, solo o in miscela con miele di
nettare, miele di acacia, di lavanda non più
del 10%;
- tenore di sostanze insolubili
in acqua:
in generale non più dello 0.1%;
miele torchiato non più dello 0.5%;
- tenore in sostanze minerali
(ceneri):
in generale non più dello 0.6%
miele di melata, solo o in miscela con miele di
nettare, non più dell'1%;
- acidità:
non più di 40 milliequivalenti per kg;
- indice diastasico e tenore
di idrossimetilfurfurale (HMF) determinati dopo
il trattamento e miscela:
a) indice diastasico (scala di Shade):
a') in generale non meno di 8;
a'') miele con basso tenore naturale di enzimi (ad
esempio miele di agrumi)e tenore di HMF non superiore
a 15 mg/kg, non meno di 3;
b) HMF non più di 40 mg/kg;
Il miele di produzione extracomunitaria
miscelato o meno con miele di produzione comunitaria,
deve essere commercializzato a seconda dei casi con
le denominazioni "miele extracomunitario",
"miscela con miele extracomunitario" o "miscela
di mieli extracomunitari", indicando sull'etichetta
principale in maniera visibile il paese o i paesi
di produzione.
Ricordiamo che chiunque produce per vendere, vende
o detiene per vendere miele con caratteristiche di
composizione difformi da quelle indicate è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni, anche
nel caso di infrazioni relative all'etichettatura
(vedi più avanti).
Invece sono più pesanti (arresto fino ad un
anno e multe da 600.000 lire a lire 60.000.000) le
sanzioni previste nel caso di produzione, vendita,
detenzione per la vendita, somministrazione o distribuzione
al consumo di miele che:
a. contenga
materie organiche o inorganiche estranee alla sua
composizione; come muffe, insetti e parti di insetti,
covate e granelli di sabbia;
b. presenti
sapore od odore estranei;
c. abbia iniziato
un processo di fermentazione o sia effervescente;
d. sia stato
sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi
vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
e. presenti un'acidità modificata artificialmente;
f. sia stato
sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano
impossibile la determinazione dell'origine;
g. non corrisponda
alle norme generali sulle sostanze destinate alla
alimentazione umana che vietano di "impiegare
nella preparazione di alimenti o bevande, vendere,
detenere per vendere o somministrare come mercede
ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il
consumo, sostanze alimentari" che risultino:
- private anche in parte dei
propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze
di qualità inferiore o comunque trattate
in modo da variarne la composizione naturale, salvo
quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
- in cattivo stato di conservazione;
- con cariche microbiche superiori
ai limiti stabiliti da ordinanze ministeriali;
- insudiciate, invase da parassiti,
in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero
sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a
mascherare un preesistente stato di alterazione;
- con aggiunta di additivi
chimici di qualsiasi natura non autorizzati con
decreto del Ministro per la sanità o, nel
caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza
delle norme prescritte per il loro impiego;
- che contengano residui di
prodotti, usati in agricoltura per la protezione
delle piante e a difesa delle sostanze alimentari
immagazzinate, tossici per l'uomo (a questo riguardo
la sanzione può arrivare sino a 90.000.000
di lire).
Il miele che presenta i difetti
di cui alle lettere a), b) e c) può essere
destinato all'industria alimentare e dolciaria, alla
stessa può essere destinato miele con indice
diastasico o HMF non a norma.
Sulla presenza di residui di sostanze indesiderate
nel miele, c'è da segnalare anche il D.L. 336
del 1999 - lo stesso che ha introdotto l'obbligo
di registrazione di tutti gli allevamenti presso le
ASL - in esso vengono fissate alcune categorie
di sostanze da ricercare nei campionamenti di prodotto,
ritenute nocive per la salute umana. Per il miele
sono indicate: sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici
e chinoloni, carbammati e piretroidi, composti organoclorurati,
compresi i PCB; composti organofosfati; elementi chimici.
Peraltro al decreto non è ancora seguita alcuna
direttiva di attuazione che fissi le tolleranze e
i limiti dei prodotti non consentiti.
Comunque, in assenza di specifici regolamenti, è
sufficiente l'art. 4 della legge 753/1982 che, al
comma 2, indica che "in nessun caso il miele
può contenere sostanze di qualsiasi natura
in quantità tali da presentare un pericolo
per la salute umana", e fra le sostanze tossiche,
oltre ai pesticidi vanno anche compresi gli antibiotici.
Una precisazione a parte merita la problematica d'estrema
attualità in merito ai residui dei medicinali
veterinari utilizzati dagli apicoltori per combattere
la varroa, il cui LMR (Limite Massimo di Residuo)
è stato fissato negli anni secondo le modalità
del Reg.CE 2377/90. Lo scopo del regolamento è
la tutela del consumatore e implica la verifica, per
ogni nuovo farmaco veterinario immesso sul mercato,
dei suoi effetti sul prodotto alimentare finale. In
tal senso sono stati fissati i limiti di tolleranza
dei prodotti riportati nella seguente tabella:
|
prodotto
|
Reg. CE di riferimento
|
LMR
|
| Cymiazolo |
2017/96
|
g. 1000/kg
|
| Fluvalinate |
2034/96
|
Nessun
limite |
| Amitraz |
1836/97 |
g. 200/kg |
| Acido Formico |
2796/95 |
Nessun
limite |
| Acido Lattico |
2701/94 |
Nessun
limite |
| Canfora |
2796/95 |
Nessun
limite |
| Timolo |
1742/96 |
Nessun
limite
|
| Eucaliptolo |
2796/95 |
Nessun
limite |
| Mentolo |
1311/96 |
Nessun
limite
|
| Flumetrina |
2686/98 |
Nessun
limite
|
| Coumaphos |
CVMP(1)
30/1/99 |
g. 200/kg |
(1) CVMP è il Comitato
per i Prodotti Medicinali Veterinari che fa parte
dell'EMEA, agenzia Europea deputata alla valutazione
dei medicinali
Per gli olii essenziali (timolo,
mentolo, eucaliptolo) l'assenza di LMR corrisponde
ad una precisa valutazione e determinazione di assenza
di pericolo per il consumo umano e quindi d'inutilità
di determinare soglie di residualità. Nel caso
di altre molecole di sintesi, al contrario, non sono,
semplicemente, ammessi residui di sorta, tant'è
che, ad esempio, in vari paesi europei tali molecole
non godono d'autorizzazione che ne consenta l'utilizzo
in apicoltura. Alcune molecole, quali ad esempio l'estero
fosforico clorfenvinfos (principio attivo dei preparati
Supona e Birlane), risultano non elencate poiché
non sono, addirittura, più ammesse nell'Unione
Europea per l'uso agricolo a far data dal 2003.
Da notare che nell'elenco non è compreso l'acido
ossalico (sostanza presente, peraltro, naturalmente
nel miele) per cui si spera d'avviare una collaborazione
della ricerca apistica europea per arrivare alla determinazione
di un preciso LMR.
Scarica il testo
di questo articolo in formato pdf (22 kb)
|