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PROPOSTA UNAAPI
Delle caratteristiche necessarie per l'autorizzazione
igienico sanitaria dei laboratori d'estrazione e trasformazione
del miele
Premesso che è evidente che la produzione di
miele si caratterizza per essere una lavorazione:
- a limitato rischio
microbiologico
- strettamente stagionale
- che comporta scarsa
o nulla produzione di rifiuti solidi e liquidi
- che impegna, nella
maggior parte dei casi, piccoli produttori (il più
grande fra gli apicoltori si colloca, sempre, fra
i più piccoli trasformatori alimentari)
- di rilievo non solo
per la produzione del miele ma anche per il beneficio
arrecato all'agricoltura ed all'ambiente, per i1
ruolo svolto dall'ape nell'impollinazione, a tutela
della biodiversità e dell'equilibrio eco-ambientale
Non ha alcun senso:
- prevedere l'obbligatorietà
del principio "dei non incroci"
- prevedere un uso vincolato
dei locali a prescindere dalle diverse lavorazioni
stagionali (estrazione - stoccaggio- confezionamento-
commercializzazione)
- prevedere per ciò
che attiene alla produzione primaria (stoccaggio
melari pieni e vuoti, magazzinaggio di materie prime
ecc..) adempimenti igienico sanitari diversi dalle
buone pratiche di produzione
- prevedere caratteristiche
per i locali di lavorazione (quali pozzetto di scarico,
zoccolo a conchiglia, reti zanzariere che impediscano
la fuoriuscita delle api ecc..) superflui se non
controproducenti rispetto al rischio igienico sanitario
del miele
Mentre assume una valenza importante
prevedere la possibilità di:
- autorizzazioni provvisorie
- uso stagionale dei
locali
Proponiamo, quindi, che con
riferimento all'articolo n. 28 del DPR n. 327/80 che
al comma n. 5 prevede la possibilità, di applicare
deroghe, i locali da autorizzare per l'attività
di smielatura e confezionamento del miele, siano essi
utilizzati in forma temporanea o permanente, debbano
presentare le seguenti caratteristiche:
1. Occorre tenere in dovuta
considerazione le eventuali caratteristiche di ruralità
dei fabbricati ed i conseguenti limiti strutturali
degli ambienti costruiti secondo concezioni edilizie
diverse da quelle attuali, purché sia garantita
la salubrità dei prodotti alimentari; con particolare
riferimento ad altezza dei locali, areazione e illuminazione
in rapporto alla tipologia dell'attività svolta
e al relativo profilo di rischio.
2. Le varie fasi di lavorazione di un prodotto possono
essere eseguite anche in un unico locale, debitamente
organizzato e d'adeguata ampiezza in relazione alla
quantità dei prodotti lavorati (locale plurifunzionale).
3. Sono soggetti a verifica dei requisiti igienico
sanitari esclusivamente i locali in cui si svolgono
attività oggetto d'autorizzazione sanitaria.
Le confezioni vuote ed i melari devono essere depositati
in locali facilmente pulibili e mantenuti in buone
condizioni igieniche.
4. L'obbligo di utilizzare materiale lavabile per
pareti e pavimenti, nei locali di lavorazione, deve
essere prescritto esclusivamente per gli ambienti
o le aree di lavorazione dove effettivamente avviene
la lavorazione. Si considerano lavabili e disinfettabili
le pareti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
pareti piastrellate, intonacate a cemento liscio,
verniciate con prodotti lavabili ed atossici ecc.
per un'altezza minima di 2 metri.
5. Pavimento impermeabile, lavabile e disinfettabile;
la presenza di pozzetti di scarico delle acque reflue
è da ritenersi non obbligatoria, in quanto
le modalità previste per la pulizia dei locali
non comportano solitamente la necessità di
smaltire acque reflue.
6. In relazione al tipo di processo produttivo, i
reflui hanno caratteristiche tali da renderli assimilabili
ai rifiuti di tipo civile, gli stessi possono essere
convogliati nel sistema di smaltimento adottato per
l'abitazione (Art. 17 L. 650/79 di cui alla Delibera.
Comitato Interministeriale del 08/05/80 G.U. n. 130
del 14/05/80).
7. È sufficiente l'esistenza di servizi igienici
e di spogliatoi nel centro aziendale, purché
facilmente raggiungibili. Nel caso di imprese familiari,
sono da ritenersi idonei i servizi igienici e gli
spogliatoi posti nell'abitazione dell'imprenditore
a condizione che vi sia un lavabo nei pressi dei locali
di lavorazione.
8. I lavabi con i relativi accessori rispondenti ai
requisiti previsti dal DPR n. 327/80, in relazione
al processo produttivo, possono essere posti anche
al di fuori del servizio igienico. La previsione di
non comunicabilità dei servizi igienici con
i locali di lavorazione è riferita esclusivamente
ai casi in cui il servizio igienico abbia diretto
accesso ai locali di preparazione e deposito delle
sostanze alimentari.
9. Le finestre e le altre aperture devono essere tali
da consentire la fuoriuscita delle api.
10. A condizione che siano disponibili spazi sufficienti,
il locale utilizzato per la smielatura ed il confezionamento
potrà essere adibito anche al deposito del
miele già confezionato e delle attrezzature,
nonché all'attività di vendita. La vendita
dei prodotti aziendali può essere anche effettuata
direttamente nei locali di lavorazione o preparazione.
In tal caso le suddette attività non devono
essere concomitanti, al fine di escludere ogni possibile
contaminazione.
APPLICAZIONE
DEL D.LGS. 155/97
Secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero
della Sanità 7.8.98 n. 11, le operazioni
di smielatura, purificazione e confezionamento
sono soggette all'applicazione del D. L.vo n.
155/1997 ma fa eccezione l'operazione di smielatura
che, qualora venga effettuata dall'apicoltore
e non comporti operazioni di purificazione e confezionamento,
rientra nella produzione primaria.
Secondo alcuni interpreti dei servizi veterinari
tale circolare sarebbe superata dalla legge 336
del 1999 e quindi tutte le operazioni di smielatura
sarebbero sottoposte ad obbligo di seguire le
procedure di HACCP secondo altri invece tale eccezione
varrebbe ancora.
In mancanza di certezze: ... ai posteri l'ardua
sentenza! |
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