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normativa apistica
Spazio dedicato alla conoscenza delle norme e adempimenti che riguardano l'attività dell'apicoltore sotto il profilo civilistico, amministrativo e fiscale

Altri argomenti sul tema:

Introduzione alla normativa apistica

La figura dell'apicoltore
Adempimenti relativi a tutti gli apicoltori
- Denuncia degli alveari
- Rispetto delle distanze minime nella collocazione degli apiari
- Rispetto della normativa sanitaria
- Rispetto del codice civile
Adempimenti relativi al produttore apistico
Finanziaria 2004: novità per gli apicoltori
Regime Iva in agricoltura
Imposte sui redditi Irpef
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I documenti per il trasporto delle merci
Lotta alla varroasi ed utilizzo del farmaco veterinario
Normativa sul farmaco veterinario
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I locali di smielatura
Requisiti minimi stabilimenti e locali di smielatura
Libretto di idoneità sanitaria
L'adeguamento alle normative igienico sanitarie
Ultima direttiva comunitaria sulla definizione del prodotto miele
Proposta Unaapi autorizzazione igienico-sanitaria laboratori estrazione e trasformazione miele
Norme generali che regolamentano la vendita dei prodotti dell'apicoltura
Il prodotto miele
Tracciabilità, HACCP e buone pratiche di lavorazione
Etichettatura del miele
Marchio di impresa

Se vuoi inserire un commento, sviluppare un tuo articolato contributo, specie se sei di diverso avviso o hai verificato nella pratica apistica qualcosa di particolare sul tema dell'articolo che hai appena letto o su aspetti di Normativa apistica, o se invece vuoi proporre e sviluppare un nuovo spunto d'altro argomento, vai al Forum "Normativa apistica". Gli interventi che saranno ritenuti più significativi saranno "affissi" nel testo che nel suo divenire potrà ospitare opinioni e punti di vista non necessariamente coincidenti. Chiunque colga questa opportunità per formare una conoscenza collettiva mette a disposizione il proprio elaborato (e nel caso le immagini o quant'altro affianchi il testo) per la pubblicazione nelle diverse forme che l'Unaapi riterrà più opportune.
REGIME IVA IN AGRICOLTURA

Nel D.P.R. n°633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni, si prevede che tutti coloro che producono beni destinati alla vendita (quindi senza distinzioni sulla quantità) sono soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto, (IVA), pertanto gli stessi sono tenuti a richiedere, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, all'Ufficio delle Entrate di competenza il proprio numero di partita IVA.

Ribadiamo che non sono soggetti all'IVA solo coloro che producono per l'autoconsumo familiare, tutti gli altri sono tenuti,appunto, a richiedere il numero di partita IVA per cui sino ad alcuni anni fa doveva essere corrisposta annualmente una tassa di concessione governativa, recentemente soppressa. Inoltre la partita IVA riferita ad un'attività agricola (leggi apicoltura) può essere richiesta da chiunque, anche da chi lavora come dipendente presso una Pubblica Amministrazione (purché l'attività imprenditoriale agricola non sia svolta in modo prevalente rispetto all'impiego pubblico) o, ancora, c'è la possibilità, per chi possiede già una partita IVA riferita ad un'altra attività - ad es. artigianato o commercio - di estendere la stessa all'attività agricola.

Per l'agricoltura è previsto (art.34 del DPR 633/72) un regime speciale con specifiche e condizioni che sono attualmente (vedi finanziaria 2003) in vigore e che saranno sottoposte a possibili modifiche a partire dal 2004 (tali modifiche sono in calendario da svariato tempo ma hanno già subito reiterati rinvii).
Pertanto siamo in grado di schematizzare, solo, la situazione attuale.

  • Sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, i produttori agricoli che hanno realizzato, nell'anno di esercizio,un volume d'affari non superiore a  Euro 2.582,28 ( precedenti 5 milioni lire),
  • elevato a  Euro 7.746,85 ( precedenti 15 milioni di lire) per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dai rispettivi regolamenti legislativi regionali.

È importante quindi verificare se la sede legale della propria azienda e quindi l'esercizio esclusivo della propria attività ricade nel territorio di un comune o zona montana con queste caratteristiche.
I soggetti esonerati devono conservare le fatture per dieci anni, numerando progressivamente le fatture di acquisto e le autofatture di vendita (Nota bene: in queste ultime deve essere applicata l'aliquota IVA di compensazione pari ad un importo del 9%, nel caso di cessione a terzi di miele).
Se si superano i limiti, a partire dall'anno successivo, cessa l'applicazione del regime di esonero e si rientra nel regime speciale IVA per i produttori agricoli.
Ricordiamo che il volume d'affari deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR sull'IVA n. 633 del 1972.

Tipo prodotto Presente nella prima parte
della Tab. A
Aliquota Iva di compensazione Aliquota IVA ordinaria
Miele naturale SI 9% 10%
Cera d'api greggia SI 9% 10%
Idromele SI 4% 20%
Alveari (inteso come famiglie d'api) SI 7,5% 10%
Api SI 7,5% 10%
Servizi di impollinazione NO - 20%
Pappa reale (pura) NO - 20%
Pappa reale con miele NO - 10%
Propoli (se classificabile quale cera d'api greggia) SI 9% 10%
Propoli (se classificabile quale cera d'api non greggia) NO - 20%
Polline SI 4% 10%
Nella tabella sono elencati i prodotti legati all'attività apistica compresi o meno nella prima parte della tabella A del D.P.R. 633/1972, per gli stessi è inoltre indicata l'aliquota IVA ordinaria e quella di compensazione quando specificata.

Nell'esaminare la tabella, a parte la stravaganza, fra le altre, del considerare la pappa reale prodotto "non-agricolo", è da sottolineare la profonda incongruenza che permane con il deliberato nel dlgs 228/2001, che nella sua nuova definizione di imprenditore agricolo attribuisce all'attività dello stesso un più ampio ambito di operatività, per cui è stridente ritenere l'attività di impollinazione un prodotto-servizio non agricolo.

Con un volume d'affari superiore ai limiti detti si può optare per il regime IVA speciale per l'agricoltura oppure rientrare nel regime IVA ordinario, nell'operare tale scelta non esiste limite superiore (era previsto, come già detto, l'introduzione di un limite di 40.000.000 di lire).
Nel regime speciale per le cessioni di prodotti agricoli, al momento della dichiarazione annuale IVA non si porta in detrazione degli importi da versare (IVA incamerata con le vendite) l'IVA eventualmente pagata con le fatture di acquisto, ma si versa l'importo determinato dalla differenza tra l'aliquota normale IVA, applicata all'ammontare imponibile delle operazioni di cessione dei prodotti agricoli, e quella definita di compensazione specifica.

Per semplificare con un esempio: l'aliquota IVA ordinaria del miele è il 10%, mentre quella di compensazione è il 9%, in sede di dichiarazione IVA va versata (sul totale delle cessioni di miele) la differenza tra le due cioè l'1% del fatturato venduto, senza tenere conto di ogni eventuale importo IVA versato per acquisti fatti nell'ambito dell'attività d'impresa.
Le percentuali di compensazione sui prodotti agricoli sono stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali.
Il produttore agricolo in regime speciale è inoltre tenuto a:

  • emettere fatture di vendita con le aliquote ordinarie previste per il prodotto ceduto (ad esempio 10% nel caso del miele),
  • tenere la contabilità IVA (con i relativi registri),
  • certificare gli incassi giornalieri delle cessioni ai privati (registro dei corrispettivi),
  • presentare la dichiarazione annuale IVA.

Inoltre chi opera in regime speciale e chi è in regime di esonero non è tenuto a rilasciare, a fronte di cessioni al dettaglio dei prodotti agricoli, scontrino o ricevuta fiscale (D.P.R. n°696/1996).
Da rilevare che le modalità previste per il regime speciale IVA si applicano solo alla vendita dei prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A, mentre invece con la cessione di altri prodotti agricoli non inseriti in questo elenco (ad .es. vendita pappa reale, servizi di impollinazione …) si rientra nella disciplina cosiddetta della "impresa mista". Per queste specifiche vendite l'imprenditore è tenuto a disporre distinte annotazioni nei registri IVA ed alla indicazione separata in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Inoltre, per le stesse, dovrà provvedere alla liquidazione periodica dell'imposta dovuta.
L'importo da versare dovrà essere determinato detraendo analiticamente dall'imposta riscossa sulle operazioni di vendita, quella relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni non ammortizzabili e dei servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. Non è ammessa pertanto in detrazione, l'imposta assolta sui costi indivisibili (ad esempio spese generali), che non siano specificamente imputabili alle operazioni diverse da quelle indicate nella Tabella A, parte I.

Tutto questo chiaramente se non si decide di optare per il regime IVA ordinario, scelta sempre possibile per il produttore agricolo che può valutare se più conveniente per lui una gestione ordinaria, specialmente nel caso di forti investimenti e quindi versamento di importi IVA non recuperabili nel regime speciale. A questo riguardo l'opzione di scelta fra i due regimi deve essere fatta valutando diversi fattori, quali ad esempio quantità degli investimenti, fatturato presunto, tipologia degli investimenti e loro ammortamento…, e tenendo presente che la scelta è impegnativa per tutta la durata del periodo di ammortamento degli investimenti e comunque per minimo cinque anni.

Poiché la materia è in continua evoluzione raccomandiamo di mantenersi aggiornati in merito, anche riguardo ad auspicabili aggiornamenti sulla definizione di quelli che sono considerati prodotti agricoli. Ad esempio nella proposta di Legge Quadro sull'apicoltura sono previste modifiche alla classificazione dei prodotti agricoli, riconoscendo come tali anche la pappa reale e il servizio di impollinazione. Attualmente, in stridente contrasto con quanto previsto con la legge di orientamento per l'agricoltura (dlgs. 228/2001), la norma prevede che un'azienda apistica che produca solo pappa reale non sia classificabile, dal punto di vista dell'IVA, quale azienda agricola pur occupandosi di "allevamento di animali e attività connesse" (Art.1 -dlsg. 228/2001).

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U.N.A.API. Str. Tassarolo 22
15067 Novi Ligure (AL)

ultima modifica: 08.02.2006 -
Credits

lapis