| REGIME
IVA IN AGRICOLTURA
Nel D.P.R. n°633 del 26
ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni,
si prevede che tutti coloro che producono beni destinati
alla vendita (quindi senza distinzioni sulla quantità)
sono soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto,
(IVA), pertanto gli stessi sono tenuti a richiedere,
entro 30 giorni dall'inizio dell'attività,
all'Ufficio delle Entrate di competenza il proprio
numero di partita IVA.
Ribadiamo che non sono soggetti all'IVA solo coloro
che producono per l'autoconsumo familiare, tutti gli
altri sono tenuti,appunto, a richiedere il numero
di partita IVA per cui sino ad alcuni anni fa doveva
essere corrisposta annualmente una tassa di concessione
governativa, recentemente soppressa. Inoltre la partita
IVA riferita ad un'attività agricola (leggi
apicoltura) può essere richiesta da chiunque,
anche da chi lavora come dipendente presso una Pubblica
Amministrazione (purché l'attività imprenditoriale
agricola non sia svolta in modo prevalente rispetto
all'impiego pubblico) o, ancora, c'è la possibilità,
per chi possiede già una partita IVA riferita
ad un'altra attività - ad es. artigianato o
commercio - di estendere la stessa all'attività
agricola.
Per l'agricoltura è previsto (art.34 del DPR
633/72) un regime speciale con specifiche e condizioni
che sono attualmente (vedi finanziaria 2003) in vigore
e che saranno sottoposte a possibili modifiche a partire
dal 2004 (tali modifiche sono in calendario da svariato
tempo ma hanno già subito reiterati rinvii).
Pertanto siamo in grado di schematizzare, solo, la
situazione attuale.
- Sono esonerati dal versamento
dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
e contabili, compresa la dichiarazione annuale,
i produttori agricoli che hanno realizzato, nell'anno
di esercizio,un volume d'affari non superiore a
Euro 2.582,28 ( precedenti 5 milioni lire),
- elevato a Euro 7.746,85
( precedenti 15 milioni di lire) per i produttori
agricoli che esercitano la loro attività
esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000
abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese
negli altri comuni montani individuati dai rispettivi
regolamenti legislativi regionali.
È
importante quindi verificare se la sede legale della
propria azienda e quindi l'esercizio esclusivo della
propria attività ricade nel territorio di un
comune o zona montana con queste caratteristiche.
I soggetti esonerati devono conservare le fatture
per dieci anni, numerando progressivamente le fatture
di acquisto e le autofatture
di vendita (Nota bene: in queste ultime deve essere
applicata l'aliquota IVA di compensazione pari ad
un importo del 9%, nel caso di cessione a terzi di
miele).
Se si superano i limiti, a partire dall'anno successivo,
cessa l'applicazione del regime di esonero e si rientra
nel regime speciale IVA per i produttori agricoli.
Ricordiamo che il volume d'affari deve essere costituito
per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli
compresi nella prima parte della tabella A allegata
al DPR sull'IVA n. 633 del 1972.
| Tipo prodotto |
Presente
nella prima parte
della Tab. A
|
Aliquota
Iva di compensazione |
Aliquota
IVA ordinaria |
| Miele naturale |
SI |
9% |
10% |
| Cera d'api
greggia |
SI |
9% |
10% |
| Idromele |
SI |
4% |
20% |
| Alveari (inteso
come famiglie d'api) |
SI |
7,5% |
10% |
| Api |
SI |
7,5% |
10% |
| Servizi di
impollinazione |
NO |
- |
20% |
| Pappa reale
(pura) |
NO |
- |
20% |
| Pappa reale
con miele |
NO |
- |
10% |
| Propoli (se
classificabile quale cera d'api greggia) |
SI |
9% |
10% |
| Propoli (se
classificabile quale cera d'api non greggia) |
NO |
- |
20% |
| Polline |
SI |
4% |
10% |
| Nella
tabella sono elencati i prodotti legati all'attività
apistica compresi o meno nella prima parte della
tabella A del D.P.R. 633/1972, per gli stessi
è inoltre indicata l'aliquota IVA ordinaria
e quella di compensazione quando specificata. |
Nell'esaminare la tabella,
a parte la stravaganza, fra le altre, del considerare
la pappa reale prodotto "non-agricolo",
è da sottolineare la profonda incongruenza
che permane con il deliberato nel dlgs 228/2001, che
nella sua nuova definizione di imprenditore agricolo
attribuisce all'attività dello stesso un più
ampio ambito di operatività, per cui è
stridente ritenere l'attività di impollinazione
un prodotto-servizio non agricolo.
Con un volume d'affari superiore
ai limiti detti si può optare per il regime
IVA speciale per l'agricoltura oppure rientrare nel
regime IVA ordinario, nell'operare tale scelta non
esiste limite superiore (era previsto, come già
detto, l'introduzione di un limite di 40.000.000 di
lire).
Nel regime speciale per le cessioni di prodotti agricoli,
al momento della dichiarazione annuale IVA non si
porta in detrazione degli importi da versare (IVA
incamerata con le vendite) l'IVA eventualmente pagata
con le fatture di acquisto, ma si versa l'importo
determinato dalla differenza tra l'aliquota normale
IVA, applicata all'ammontare imponibile delle operazioni
di cessione dei prodotti agricoli, e quella definita
di compensazione specifica.
Per semplificare con un esempio: l'aliquota IVA ordinaria
del miele è il 10%, mentre quella di compensazione
è il 9%, in sede di dichiarazione IVA va versata
(sul totale delle cessioni di miele) la differenza
tra le due cioè l'1% del fatturato venduto,
senza tenere conto di ogni eventuale importo IVA versato
per acquisti fatti nell'ambito dell'attività
d'impresa.
Le percentuali di compensazione sui prodotti agricoli
sono stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto
del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro
per le Politiche Agricole e Forestali.
Il produttore agricolo in regime speciale è
inoltre tenuto a:
- emettere fatture di vendita
con le aliquote ordinarie previste per il prodotto
ceduto (ad esempio 10% nel caso del miele),
- tenere la contabilità
IVA (con i relativi registri),
- certificare gli incassi giornalieri
delle cessioni ai privati (registro dei corrispettivi),
- presentare la dichiarazione
annuale IVA.
Inoltre chi opera in regime
speciale e chi è in regime di esonero non è
tenuto a rilasciare, a fronte di cessioni al dettaglio
dei prodotti agricoli, scontrino o ricevuta fiscale
(D.P.R. n°696/1996).
Da rilevare che le modalità previste per il
regime speciale IVA si applicano solo alla vendita
dei prodotti agricoli compresi nella prima parte della
tabella A, mentre invece con la cessione di altri
prodotti agricoli non inseriti in questo elenco (ad
.es. vendita pappa reale, servizi di impollinazione
…) si rientra nella disciplina cosiddetta della "impresa
mista". Per queste specifiche vendite l'imprenditore
è tenuto a disporre distinte annotazioni nei
registri IVA ed alla indicazione separata in sede
di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.
Inoltre, per le stesse, dovrà provvedere alla
liquidazione periodica dell'imposta dovuta.
L'importo da versare dovrà essere determinato
detraendo analiticamente dall'imposta riscossa sulle
operazioni di vendita, quella relativa agli acquisti
ed alle importazioni di beni non ammortizzabili e
dei servizi esclusivamente utilizzati per la produzione
dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni
stesse. Non è ammessa pertanto in detrazione,
l'imposta assolta sui costi indivisibili (ad esempio
spese generali), che non siano specificamente imputabili
alle operazioni diverse da quelle indicate nella Tabella
A, parte I.
Tutto questo chiaramente se non si decide di optare
per il regime IVA ordinario, scelta sempre possibile
per il produttore agricolo che può valutare
se più conveniente per lui una gestione ordinaria,
specialmente nel caso di forti investimenti e quindi
versamento di importi IVA non recuperabili nel regime
speciale. A questo riguardo l'opzione di scelta fra
i due regimi deve essere fatta valutando diversi fattori,
quali ad esempio quantità degli investimenti,
fatturato presunto, tipologia degli investimenti e
loro ammortamento…, e tenendo presente che la scelta
è impegnativa per tutta la durata del periodo
di ammortamento degli investimenti e comunque per
minimo cinque anni.
Poiché la materia è in continua evoluzione
raccomandiamo di mantenersi aggiornati in merito,
anche riguardo ad auspicabili aggiornamenti sulla
definizione di quelli che sono considerati prodotti
agricoli. Ad esempio nella proposta di Legge Quadro
sull'apicoltura sono previste modifiche alla classificazione
dei prodotti agricoli, riconoscendo come tali anche
la pappa reale e il servizio di impollinazione. Attualmente,
in stridente contrasto con quanto previsto con la
legge di orientamento per l'agricoltura (dlgs. 228/2001),
la norma prevede che un'azienda apistica che produca
solo pappa reale non sia classificabile, dal punto
di vista dell'IVA, quale azienda agricola pur occupandosi
di "allevamento di animali e attività
connesse" (Art.1
-dlsg. 228/2001).
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