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normativa apistica
Spazio dedicato alla conoscenza delle norme e adempimenti che riguardano l'attività dell'apicoltore sotto il profilo civilistico, amministrativo e fiscale

Altri argomenti sul tema:

Introduzione alla normativa apistica

La figura dell'apicoltore
Adempimenti relativi a tutti gli apicoltori
- Denuncia degli alveari
- Rispetto delle distanze minime nella collocazione degli apiari
- Rispetto della normativa sanitaria
- Rispetto del codice civile
Adempimenti relativi al produttore apistico
Finanziaria 2004: novità per gli apicoltori
Regime Iva in agricoltura
Imposte sui redditi Irpef
-
Calcolo alveari
Irap
Ici
Iscrizione al Registro delle imprese
I documenti per il trasporto delle merci
Lotta alla varroasi ed utilizzo del farmaco veterinario
Normativa sul farmaco veterinario
Nomadismo
Proposta Unaapi sul nomadismo
I locali di smielatura
Requisiti minimi stabilimenti e locali di smielatura
Libretto di idoneità sanitaria
L'adeguamento alle normative igienico sanitarie
Ultima direttiva comunitaria sulla definizione del prodotto miele
Proposta Unaapi autorizzazione igienico-sanitaria laboratori estrazione e trasformazione miele
Norme generali che regolamentano la vendita dei prodotti dell'apicoltura
Il prodotto miele
Tracciabilità, HACCP e buone pratiche di lavorazione
Etichettatura del miele
Marchio di impresa

Se vuoi inserire un commento, sviluppare un tuo articolato contributo, specie se sei di diverso avviso o hai verificato nella pratica apistica qualcosa di particolare sul tema dell'articolo che hai appena letto o su aspetti di Normativa apistica, o se invece vuoi proporre e sviluppare un nuovo spunto d'altro argomento, vai al Forum "Normativa apistica". Gli interventi che saranno ritenuti più significativi saranno "affissi" nel testo che nel suo divenire potrà ospitare opinioni e punti di vista non necessariamente coincidenti. Chiunque colga questa opportunità per formare una conoscenza collettiva mette a disposizione il proprio elaborato (e nel caso le immagini o quant'altro affianchi il testo) per la pubblicazione nelle diverse forme che l'Unaapi riterrà più opportune.
IMPOSTE SUI REDDITI IRPEF

Esaminiamo ora le imposte che vanno pagate a fronte del reddito prodotto dall'attività apistica, approfondendo solo gli aspetti relativi al reddito dell'imprenditore in quanto persona fisica, senza entrare nel merito di imposte su redditi di società di persone o di capitali.
Parliamo quindi di IRPEF o imposta sui redditi sulle persone fisiche che, nel caso del produttore apistico (e degli allevatori in generale), può presentare tre diverse situazioni per la sua determinazione:

  • Reddito da allevamento con terreno sufficiente
  • Reddito da allevamento con terreno insufficiente
  • Reddito da allevamento senza terreno

Per terreno sufficiente s'intende la disponibilità di terreni la cui potenzialità produttiva può fornire almeno un quarto dei mangimi necessari all'allevamento.
Innanzitutto chiariamo: si ha disponibilità di un terreno in caso di possesso dovuto a proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, o ancora acquisizione tramite regolare contratto di affitto, non quindi per comodato.
La potenzialità produttiva di un terreno è calcolata attraverso il reddito agrario, dato rilevabile dai certificati catastali e che fa riferimento alla qualità e tipo delle colture previste per il terreno in esame. In base al reddito agrario e a particolari coefficienti e tabelle che ogni due anni sono stabiliti con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, sono stabiliti il numero dei capi per ogni specie allevabile di animali (api comprese) che rientrano nella potenzialità produttiva di una determinata tipologia di terreno.

I redditi dell'apicoltore
I redditi legati all'attività apistica, che vanno a formare il reddito complessivo sul quale si pagano - fatte le dovute valutazioni e detrazioni - le relative imposte, si distinguono in:
Reddito dominicale: è il reddito fondiario imputabile ai soggetti possessori di un terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Esso è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.
Reddito agrario: è il reddito medio, anch'esso determinato mediante l'applicazione di tariffe di estimo, teoricamente ricavabile da un terreno nell'esercizio di attività agricole su di esso, nelle attività agricole è compreso l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. Il reddito agrario è imputabile ai soggetti possessori del terreno o che lo conducono in affitto.
Redditi d'impresa: derivano dall'attività di allevamento in assenza di terreno o quando si supera la potenzialità produttiva del terreno disponibile (è reddito di impresa la parte eccedente) e, in ogni caso, se l'attività è svolta da società ed enti commerciali soggetti ad IRPEG (spa, srl, cooperative..), oppure se gestite da società in nome collettivo o in accomandita semplice.
Redditi diversi: sono relativi a prestazioni occasionali nell'amito dell'attività apistica (ad esempio consulenze, servizi di impollinazione, operazioni di monitoraggio sul territorio)
Ricordiamo che le variazioni dei redditi dominicali e agrari devono essere denunciate al competente Ufficio del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, in caso di omessa denuncia, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da Euro 258, a Euro 2.065. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario. (Art. 27 del TUIR)

I criteri applicati sono generali e la loro impostazione rispecchia, principalmente, la realtà degli allevamenti zootecnici tradizionali (bestiame per intenderci). Infatti nel suddividere la tipologia dei terreni per fasce di qualità e quindi per potenziali unità foraggere (U.F.) producibili, chiaramente risultano più produttivi i seminativi o prati irrigui piuttosto che i castagneti od agrumeti (catalogati nella stessa fascia degli uliveti o vigneti). Alle api - intese come famiglie - sono assegnati fabbisogni annuali di teoriche 400 U.F., per cui paradossalmente, in base a queste tabelle, un ettaro coltivato a cereali può "sostenere" più alveari (più del doppio) di un corrispondente ettaro di bosco di castagni.
Le tabelle e le modalità di calcolo sono sempre allegate alle spiegazioni dei moduli per la denuncia dei redditi (UNICO), e implicano calcoli farraginosi e non di facile intuizione.
Nella pratica, tutti i tipi di terreno agricolo sono suddivisi per fasce di qualità, vedi TABELLA A dove appaiono evidenti le contraddizioni di cui sopra.

TABELLA A: FASCE DI QUALITA'
Prima fascia
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Quarta fascia
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia
Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

Ad ogni fascia di qualità è attribuita una tariffa media di reddito agrario, un numero di capi allevabile per ettaro, una quota di capi allevabili corrispondenti a Euro 51,64 (vecchie 100.000 lire) di reddito agrario, un numero di capi tassabili per ogni 51,64 euro di reddito agrario (numero dei capi allevabili per quattro) ed infine è definito un imponibile per ogni capo eccedente.

Nel caso delle api ci possiamo avvalere dello schema della TABELLA B.

TABELLA B- Allevamento di api e reddito agrario R.A. in euro
Fasce di qualità Tariffa media
di R.A. in euro
Unità foraggere producibili
per Ha
Numero capi allevabili per Ha all'anno Numero capi
corrispondenti a  Euro 51,64 di R.A.
C x  .51,64 / A
Numeri capi tassabili per ogni
 Euro 51,64 di R.A.
(D x 4)
A B C D E
1 (tab. A) 87,797 10.500 26,25 15,44 61,76
2 (tab. A) 74,628 5.100 12,75 8,82 35,28
3 (tab. A) 74,628 1.050 2,63 10,31 41,24
4 (tab. A) 13,169 4.500 11,25 3,68 14,72
5 (tab. A) 158,035 1.000 2,50 3,27 13,08
6 (tab. A) 39,508 2.700 6,75 0,27 1,08
Imponibile per ogni capo (alveare - famiglia) eccedente  Euro 5,853

Pertanto una volta verificato (dai certificati catastali) il reddito agrario dei terreni disponibili e la fascia di qualità d'appartenenza, possiamo calcolare in base alla tabella B (colonna E) il numero degli alveari allevabili e quindi tassabili che rientrano nei limiti della potenzialità produttiva del terreno. Se si rientra in tale limite il reddito d'impresa da allevamento corrisponde con quello agrario dei terreni, nel caso si superi tale limite ad ogni capo eccedente è attribuito un valore medio di reddito agrario pari a  Euro 5,853, questo valore va moltiplicato per un coefficiente, che nell'ultimo decreto è stato stabilito pari a due portando, appunto, tale imponibile per ogni alveare eccedente a Euro 11,706.

(Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare).

Potete trovare qui un piccolo programma che può aiutarvi nel calcolo degli alveari che rientrano nei limiti produttivi teorici del terreno nella vostra disponibilità.
Ovviamente nell'ipotesi di definizione del reddito da allevamento in base al reddito agrario, per il calcolo dell'imposta dovuta, non possono essere portati in detrazione i costi sostenuti per l'esercizio dell'impresa.
Nella terza e ultima ipotesi di allevamento senza disponibilità di terreno il reddito imponibile è determinato secondo le regole del normale reddito di impresa, valutando quindi i ricavi dovuti all'attività apistica (ad es. vendita dei prodotti dell'alveare e servizi di impollinazione) e detraendo i costi connessi (ad es. acquisto arnie, gasolio per i trasporti, acquisto attrezzature per il confezionamento…).

Quest'ultima situazione è palesemente meno vantaggiosa delle altre due che, anche con minima disponibilità di terreno, imputabile all'attività apistica, permettono all'apicoltore di determinare il reddito secondo parametri standard, esponendolo, in genere, ad un minore prelievo fiscale. È quindi consigliabile, per gli apicoltori senza terreno, ricercare anche minime quantità di superfici agrarie (ad esempio terreni marginali, incolti o di scarsa appetibilità agronomica) da prendere in affitto o da acquisire ad altro titolo per rientrare nella determinazione parametrica del reddito fiscale.

Ricordiamo inoltre che non possono determinare il reddito con il sistema dei parametri gli apicoltori che dispongono di terreno in base ad un contratto di comodato, come pure quei soggetti che hanno organizzato la loro attività con la natura giuridica di Società di Capitali (Cooperativa - Spa - Srl -) o Società di persone (Snc - Sas) e sono, quindi tenuti a determinare il reddito secondo le regole del reddito d'impresa.
Gli apicoltori senza possesso di terreno o con un numero d'alveari in quantità eccedente alla "portata" del terreno devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi (acquisto o produzione di sciami) e decrementi (vendita o morte di alveari) verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.
Per il "Registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati" non è più obbligatoria la bollatura iniziale né la vidimazione annuale, come previsto fino a poco tempo fa. Le registrazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data delle operazioni. Gli apicoltori, devono registrare tutte le famiglie allevate e cioè anche quelle che rientrano nei limiti della potenzialità produttiva del terreno.

Anno Specie Pagina
N.operazione
data
Descrizione operazione
Ciclo
Cessione imponibili Note
giorno
mese
carico
scarico
               
               
               
               
               

Modello-esempio di una pagina del registro di carico e scarico degli animali

L'obbligo della tenuta del registro decorre dal momento in cui il terreno disponibile non é più sufficiente per le famiglie d'api allevate, ma una Circolare Ministeriale (n°150/1978) ne consiglia la tenuta anche agli allevatori (e apicoltori) il cui numero di capi allevati rientra nei limiti della capienza del terreno disponibile, questo per documentare la propria condizione di regolarità in caso di accertamento da parte delle autorità competenti.
Fra gli apicoltori la tenuta del registro di carico e scarico non è pratica molto diffusa, ma è da tener presente che a fronte di una gestione abbastanza semplice sono previste pesanti sanzioni amministrative in caso d'inadempienza (da Euro 1.032 a  Euro 7.746).

Il registro deve essere conservato finché non siano stati definiti i redditi relativi al periodo d'imposta al quale si riferiscono le registrazioni (anche oltre il termine dei dieci anni). Può essere utilizzato per più periodi d'imposta (tenendoli chiaramente separati) fino al suo esaurimento.
Si intendono operazioni di carico: le rimanenze dell'anno precedente, gli acquisti di alveari, la cattura di sciami o la sciamatura artificiale.
Sono operazioni di scarico: gli alveari cessati per mortalità o sciamatura e la vendita di famiglie o di sciami. Nel registro è prevista una colonna nella quale indicare gli alveari oggetto di cessioni imponibili, il tutto per determinare il numero finale degli alveari allevati.

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U.N.A.API. Str. Tassarolo 22
15067 Novi Ligure (AL)

ultima modifica: 08.02.2006 -