| IMPOSTE
SUI REDDITI IRPEF
Esaminiamo ora le imposte che
vanno pagate a fronte del reddito prodotto dall'attività
apistica, approfondendo solo gli aspetti relativi
al reddito dell'imprenditore
in quanto persona fisica, senza entrare nel merito
di imposte su redditi di società di persone
o di capitali.
Parliamo quindi di IRPEF o imposta sui redditi sulle
persone fisiche che, nel caso del produttore apistico
(e degli allevatori in generale), può presentare
tre diverse situazioni per la sua determinazione:
- Reddito da allevamento con
terreno sufficiente
- Reddito da allevamento con
terreno insufficiente
- Reddito da allevamento senza
terreno
Per terreno sufficiente s'intende
la disponibilità di terreni la cui potenzialità
produttiva può fornire almeno un quarto dei
mangimi necessari all'allevamento.
Innanzitutto chiariamo: si ha disponibilità
di un terreno in caso di possesso dovuto a proprietà,
usufrutto, o altro diritto reale, o ancora acquisizione
tramite regolare contratto di affitto, non quindi
per comodato.
La potenzialità produttiva di un terreno è
calcolata attraverso il reddito agrario, dato rilevabile
dai certificati catastali e che fa riferimento alla
qualità e tipo delle colture previste per il
terreno in esame. In base al reddito agrario e a particolari
coefficienti e tabelle che ogni due anni sono stabiliti
con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
di concerto con il Ministero per le Politiche Agricole
e Forestali, sono stabiliti il numero dei capi per
ogni specie allevabile di animali (api comprese) che
rientrano nella potenzialità produttiva di
una determinata tipologia di terreno.
I
redditi dell'apicoltore
I redditi legati all'attività apistica,
che vanno a formare il reddito complessivo sul
quale si pagano - fatte le dovute valutazioni
e detrazioni - le relative imposte, si distinguono
in:
Reddito dominicale: è il reddito
fondiario imputabile ai soggetti possessori di
un terreno a titolo di proprietà, enfiteusi,
usufrutto o altro diritto reale. Esso è
determinato mediante l'applicazione di tariffe
d'estimo stabilite, secondo le norme della legge
catastale, per ciascuna qualità e classe
di terreno.
Reddito agrario: è il reddito medio,
anch'esso determinato mediante l'applicazione
di tariffe di estimo, teoricamente ricavabile
da un terreno nell'esercizio di attività
agricole su di esso, nelle attività agricole
è compreso l'allevamento di animali con
mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno.
Il reddito agrario è imputabile ai soggetti
possessori del terreno o che lo conducono in affitto.
Redditi d'impresa: derivano dall'attività
di allevamento in assenza di terreno o quando
si supera la potenzialità produttiva del
terreno disponibile (è reddito di impresa
la parte eccedente) e, in ogni caso, se l'attività
è svolta da società ed enti commerciali
soggetti ad IRPEG (spa, srl, cooperative..), oppure
se gestite da società in nome collettivo
o in accomandita semplice.
Redditi diversi: sono relativi a prestazioni
occasionali nell'amito dell'attività apistica
(ad esempio consulenze, servizi di impollinazione,
operazioni di monitoraggio sul territorio)
Ricordiamo che le variazioni dei redditi dominicali
e agrari devono essere denunciate al competente
Ufficio del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui le stesse si sono verificate,
in caso di omessa denuncia, delle situazioni che
danno luogo a variazioni in aumento del reddito
dominicale dei terreni e del reddito agrario,
si applica la sanzione amministrativa da Euro
258, a Euro 2.065. Se il terreno è dato
in affitto per uso agricolo, la denuncia può
essere presentata direttamente dall'affittuario.
(Art. 27 del TUIR) |
I criteri applicati sono generali
e la loro impostazione rispecchia, principalmente,
la realtà degli allevamenti zootecnici tradizionali
(bestiame per intenderci). Infatti nel suddividere
la tipologia dei terreni per fasce di qualità
e quindi per potenziali unità foraggere (U.F.)
producibili, chiaramente risultano più produttivi
i seminativi o prati irrigui piuttosto che i castagneti
od agrumeti (catalogati nella stessa fascia degli
uliveti o vigneti). Alle api - intese come famiglie
- sono assegnati fabbisogni annuali di teoriche 400
U.F., per cui paradossalmente, in base a queste tabelle,
un ettaro coltivato a cereali può "sostenere"
più alveari (più del doppio) di un corrispondente
ettaro di bosco di castagni.
Le tabelle e le modalità di calcolo sono sempre
allegate alle spiegazioni dei moduli per la denuncia
dei redditi (UNICO), e implicano calcoli farraginosi
e non di facile intuizione.
Nella pratica, tutti i tipi di terreno agricolo sono
suddivisi per fasce di qualità, vedi TABELLA
A dove appaiono evidenti le contraddizioni di cui
sopra.
| TABELLA
A: FASCE DI QUALITA' |
Prima
fascia
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita
Seconda fascia
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)
Terza fascia
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo
|
Quarta
fascia
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
|
Quarta
fascia
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto
Quinta fascia
Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo
Sesta fascia
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale
|
Ad ogni fascia di qualità
è attribuita una tariffa media di reddito agrario,
un numero di capi allevabile per ettaro, una quota
di capi allevabili corrispondenti a Euro 51,64 (vecchie
100.000 lire) di reddito agrario, un numero di capi
tassabili per ogni 51,64 euro di reddito agrario (numero
dei capi allevabili per quattro) ed infine è
definito un imponibile per ogni capo eccedente.
Nel caso delle api ci possiamo
avvalere dello schema della TABELLA B.
| TABELLA
B- Allevamento di api e reddito agrario R.A. in
euro |
| Fasce
di qualità |
Tariffa
media
di R.A. in euro
|
Unità
foraggere producibili
per Ha
|
Numero
capi allevabili per Ha all'anno |
Numero
capi
corrispondenti a Euro 51,64 di R.A.
C x .51,64 / A
|
Numeri
capi tassabili per ogni
Euro 51,64 di R.A.
(D x 4)
|
| A |
B |
C |
D |
E |
| 1 (tab. A) |
87,797 |
10.500 |
26,25 |
15,44 |
61,76 |
| 2 (tab. A) |
74,628 |
5.100 |
12,75 |
8,82 |
35,28 |
| 3 (tab. A) |
74,628 |
1.050 |
2,63 |
10,31 |
41,24 |
| 4 (tab. A) |
13,169 |
4.500 |
11,25 |
3,68 |
14,72 |
| 5 (tab. A) |
158,035 |
1.000 |
2,50 |
3,27 |
13,08 |
| 6 (tab. A) |
39,508 |
2.700 |
6,75 |
0,27 |
1,08 |
| Imponibile
per ogni capo (alveare - famiglia) eccedente |
Euro
5,853 |
Pertanto
una volta verificato (dai certificati catastali) il
reddito agrario dei terreni disponibili e la fascia
di qualità d'appartenenza, possiamo calcolare
in base alla tabella B (colonna E) il numero degli
alveari allevabili e quindi tassabili che rientrano
nei limiti della potenzialità produttiva del
terreno. Se si rientra in tale limite il reddito d'impresa
da allevamento corrisponde con quello agrario dei
terreni, nel caso si superi tale limite ad ogni capo
eccedente è attribuito un valore medio di reddito
agrario pari a Euro 5,853, questo valore va
moltiplicato per un coefficiente, che nell'ultimo
decreto è stato stabilito pari a due portando,
appunto, tale imponibile per ogni alveare eccedente
a Euro 11,706.
(Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli
allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera
di propri familiari quando, per la natura del rapporto,
non si configuri l'impresa familiare).
Potete trovare qui un piccolo
programma
che può aiutarvi nel calcolo degli alveari
che rientrano nei limiti produttivi teorici del terreno
nella vostra disponibilità.
Ovviamente nell'ipotesi di definizione del reddito
da allevamento in base al reddito agrario, per il
calcolo dell'imposta dovuta, non possono essere portati
in detrazione i costi sostenuti per l'esercizio dell'impresa.
Nella terza e ultima ipotesi di allevamento senza
disponibilità di terreno il reddito imponibile
è determinato secondo le regole del normale
reddito di impresa, valutando quindi i ricavi dovuti
all'attività apistica (ad es. vendita dei prodotti
dell'alveare e servizi di impollinazione) e detraendo
i costi connessi (ad es. acquisto arnie, gasolio per
i trasporti, acquisto attrezzature per il confezionamento…).
Quest'ultima situazione è palesemente meno
vantaggiosa delle altre due che, anche con minima
disponibilità di terreno, imputabile all'attività
apistica, permettono all'apicoltore di determinare
il reddito secondo parametri standard, esponendolo,
in genere, ad un minore prelievo fiscale. È
quindi consigliabile, per gli apicoltori senza terreno,
ricercare anche minime quantità di superfici
agrarie (ad esempio terreni marginali, incolti o di
scarsa appetibilità agronomica) da prendere
in affitto o da acquisire ad altro titolo per rientrare
nella determinazione parametrica del reddito fiscale.
Ricordiamo inoltre che non possono determinare il
reddito con il sistema dei parametri gli apicoltori
che dispongono di terreno in base ad un contratto
di comodato, come pure quei soggetti che hanno organizzato
la loro attività con la natura giuridica di
Società di Capitali (Cooperativa - Spa - Srl
-) o Società di persone (Snc - Sas) e sono,
quindi tenuti a determinare il reddito secondo le
regole del reddito d'impresa.
Gli apicoltori senza possesso di terreno o con un
numero d'alveari in quantità eccedente alla
"portata" del terreno devono tenere un registro
cronologico di carico e scarico degli animali allevati,
distintamente per specie e ciclo di allevamento, con
l'indicazione degli incrementi (acquisto o produzione
di sciami) e decrementi (vendita o morte di alveari)
verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.
Per il "Registro cronologico di carico e scarico
degli animali allevati" non è più
obbligatoria la bollatura iniziale né la vidimazione
annuale, come previsto fino a poco tempo fa. Le registrazioni
devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data
delle operazioni. Gli apicoltori, devono registrare
tutte le famiglie allevate e cioè anche quelle
che rientrano nei limiti della potenzialità
produttiva del terreno.
| Anno |
Specie |
Pagina |
| N.operazione |
data
|
Descrizione
operazione |
Ciclo
|
Cessione
imponibili |
Note |
|
giorno
|
mese
|
carico
|
scarico
|
| |
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|
|
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|
| |
|
|
|
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|
|
|
Modello-esempio di una
pagina del registro di carico e scarico degli animali
L'obbligo della tenuta del registro
decorre dal momento in cui il terreno disponibile
non é più sufficiente per le famiglie
d'api allevate, ma una Circolare Ministeriale (n°150/1978)
ne consiglia la tenuta anche agli allevatori (e apicoltori)
il cui numero di capi allevati rientra nei limiti
della capienza del terreno disponibile, questo per
documentare la propria condizione di regolarità
in caso di accertamento da parte delle autorità
competenti.
Fra gli apicoltori la tenuta del registro di carico
e scarico non è pratica molto diffusa, ma è
da tener presente che a fronte di una gestione abbastanza
semplice sono previste pesanti sanzioni amministrative
in caso d'inadempienza (da Euro 1.032 a Euro
7.746).
Il registro deve essere conservato
finché non siano stati definiti i redditi relativi
al periodo d'imposta al quale si riferiscono le registrazioni
(anche oltre il termine dei dieci anni). Può
essere utilizzato per più periodi d'imposta
(tenendoli chiaramente separati) fino al suo esaurimento.
Si intendono operazioni di carico: le rimanenze dell'anno
precedente, gli acquisti di alveari, la cattura di
sciami o la sciamatura artificiale.
Sono operazioni di scarico: gli alveari cessati per
mortalità o sciamatura e la vendita di famiglie
o di sciami. Nel registro è prevista una colonna
nella quale indicare gli alveari oggetto di cessioni
imponibili, il tutto per determinare il numero finale
degli alveari allevati.
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