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normativa apistica
Spazio dedicato alla conoscenza delle norme e adempimenti che riguardano l'attività dell'apicoltore sotto il profilo civilistico, amministrativo e fiscale

Altri argomenti sul tema:

Introduzione alla normativa apistica

La figura dell'apicoltore
Adempimenti relativi a tutti gli apicoltori
- Denuncia degli alveari
- Rispetto delle distanze minime nella collocazione degli apiari
- Rispetto della normativa sanitaria
- Rispetto del codice civile
Adempimenti relativi al produttore apistico
Finanziaria 2004: novità per gli apicoltori
Regime Iva in agricoltura
Imposte sui redditi Irpef
-
Calcolo alveari
Irap
Ici
Iscrizione al Registro delle imprese
I documenti per il trasporto delle merci
Lotta alla varroasi ed utilizzo del farmaco veterinario
Normativa sul farmaco veterinario
Nomadismo
Proposta Unaapi sul nomadismo
I locali di smielatura
Requisiti minimi stabilimenti e locali di smielatura
Libretto di idoneità sanitaria
L'adeguamento alle normative igienico sanitarie
Ultima direttiva comunitaria sulla definizione del prodotto miele
Proposta Unaapi autorizzazione igienico-sanitaria laboratori estrazione e trasformazione miele
Norme generali che regolamentano la vendita dei prodotti dell'apicoltura
Il prodotto miele
Tracciabilità, HACCP e buone pratiche di lavorazione
Etichettatura del miele
Marchio di impresa

Se vuoi inserire un commento, sviluppare un tuo articolato contributo, specie se sei di diverso avviso o hai verificato nella pratica apistica qualcosa di particolare sul tema dell'articolo che hai appena letto o su aspetti di Normativa apistica, o se invece vuoi proporre e sviluppare un nuovo spunto d'altro argomento, vai al Forum "Normativa apistica". Gli interventi che saranno ritenuti più significativi saranno "affissi" nel testo che nel suo divenire potrà ospitare opinioni e punti di vista non necessariamente coincidenti. Chiunque colga questa opportunità per formare una conoscenza collettiva mette a disposizione il proprio elaborato (e nel caso le immagini o quant'altro affianchi il testo) per la pubblicazione nelle diverse forme che l'Unaapi riterrà più opportune.
IRAP

L'attuale sistema impositivo fiscale prevede un'altra imposta: l'IRAP, cioè l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
Ad essa sono sottoposti tutti i produttori agricoli (e quindi anche gli apicoltori) esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a Euro 2.582,28 (equivalenti a 5 milioni lire), elevato per le attività in zona montana a Euro 7.746,85 (equivalenti a 15 milioni di lire), esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'IVA (vedi relativo paragrafo).

Per l'IRAP in agricoltura si applica, ancora per i redditi del 2002, un'aliquota agevolata del 1,9%. Nei programmi governativi attuali è prevista, invece, l'abolizione progressiva di tale imposta. Inoltre le Regioni hanno facoltà di variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale, e definire modalità di esenzione (per esempio la residenza in zone montane).
La base imponibile su cui applicare l'aliquota è data dall'ammontare dei corrispettivi e fatture di vendita cui vanno detratti:

  • Ammontare degli acquisti destinati alla produzione,
  • Contributi Inail,
  • Spese relative ad apprendisti,
  • Spese relative ai disabili,
  • Spese per personale con contratto di formazione lavoro.

Se la base imponibile è inferiore a  Euro 180.759,91 alla stessa va detratto l'importo di Euro 7.500,00.
Inoltre ai soggetti che hanno un totale dei componenti positivi (totale fatture e corrispettivi) non superiore, nel periodo d'imposta, ad Euro 400.000,00 spetta una deduzione dalla base imponibile pari a Euro 2.000,00 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta, fino a un massimo di cinque.

Da tenere presente che l'aliquota ridotta dell'1,9% si applica al valore della produzione corrispondente al numero degli animali (numero degli alveari/famiglie d'api) che rientrano nella capacità produttiva del terreno. Invece sul valore della produzione corrispondente al numero degli animali eccedenti (o nel caso di allevamento senza terreno) si applica l'aliquota ordinaria del 4,25%. Ad esempio ipotizzando una situazione in cui la base imponibile Irap dell'azienda apistica sia di Euro 30.000,00, il numero degli alveari/famiglie che rientrano nel reddito agrario del terreno sia 50, un terzo del totale di alveari dichiarati pari a 150, si ha che Euro 10.000,00 (un terzo dell'imponibile) sconteranno un'aliquota ridotta del 1,9%, mentre al rimanente imponibile (Euro 20.000,00) dovrà applicarsi l'aliquota ordinaria. (Circ.Min. Finanze n°141/E del 1998).

Nel caso di "impresa mista" con esercizio occasionale di attività diverse da quelle agricole (cessione di prodotti o servizi non ricompresi nella prima parte della Tab.A del decreto Iva), l'aliquota ridotta si applica alla frazione della base imponibile IRAP determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi specifici dell'attività agricola, e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP. (Circ.Min. Finanze n°141/E del 1998).
L'aliquota ridotta si applica anche per le operazioni occasionali che non abbiano natura di attività, come ad esempio la cessione di un bene strumentale usato.

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U.N.A.API. Str. Tassarolo 22
15067 Novi Ligure (AL)

ultima modifica: 08.02.2006 -