| IRAP
L'attuale
sistema impositivo fiscale prevede un'altra imposta:
l'IRAP, cioè l'Imposta Regionale sulle Attività
Produttive.
Ad essa sono sottoposti tutti i produttori agricoli
(e quindi anche gli apicoltori) esclusi quelli con
volume di affari annuo non superiore a Euro 2.582,28
(equivalenti a 5 milioni lire), elevato per le attività
in zona montana a Euro 7.746,85 (equivalenti a 15
milioni di lire), esonerati dagli adempimenti agli
effetti dell'IVA (vedi relativo paragrafo).
Per l'IRAP in agricoltura si applica, ancora per i
redditi del 2002, un'aliquota agevolata del 1,9%.
Nei programmi governativi attuali è prevista,
invece, l'abolizione progressiva di tale imposta.
Inoltre le Regioni hanno facoltà di variare
l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale,
e definire modalità di esenzione (per esempio
la residenza in zone montane).
La base imponibile su cui applicare l'aliquota è
data dall'ammontare dei corrispettivi e fatture di
vendita cui vanno detratti:
- Ammontare degli acquisti
destinati alla produzione,
- Contributi Inail,
- Spese relative ad apprendisti,
- Spese relative ai disabili,
- Spese per personale
con contratto di formazione lavoro.
Se la base imponibile è
inferiore a Euro 180.759,91 alla stessa va detratto
l'importo di Euro 7.500,00.
Inoltre ai soggetti che hanno un totale dei componenti
positivi (totale fatture e corrispettivi) non superiore,
nel periodo d'imposta, ad Euro 400.000,00 spetta una
deduzione dalla base imponibile pari a Euro 2.000,00
per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo
d'imposta, fino a un massimo di cinque.
Da tenere presente che l'aliquota ridotta dell'1,9%
si applica al valore della produzione corrispondente
al numero degli animali (numero degli alveari/famiglie
d'api) che rientrano nella capacità produttiva
del terreno. Invece sul valore della produzione corrispondente
al numero degli animali eccedenti (o nel caso di allevamento
senza terreno) si applica l'aliquota ordinaria del
4,25%. Ad esempio ipotizzando una situazione in cui
la base imponibile Irap dell'azienda apistica sia
di Euro 30.000,00, il numero degli alveari/famiglie
che rientrano nel reddito agrario del terreno sia
50, un terzo del totale di alveari dichiarati pari
a 150, si ha che Euro 10.000,00 (un terzo dell'imponibile)
sconteranno un'aliquota ridotta del 1,9%, mentre al
rimanente imponibile (Euro 20.000,00) dovrà
applicarsi l'aliquota ordinaria. (Circ.Min. Finanze
n°141/E del 1998).
Nel caso di "impresa mista" con esercizio
occasionale di attività diverse da quelle agricole
(cessione di prodotti o servizi non ricompresi nella
prima parte della Tab.A del decreto Iva), l'aliquota
ridotta si applica alla frazione della base imponibile
IRAP determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare
dei ricavi e proventi specifici dell'attività
agricola, e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi
rilevanti ai fini IRAP. (Circ.Min. Finanze n°141/E
del 1998).
L'aliquota ridotta si applica anche per le operazioni
occasionali che non abbiano natura di attività,
come ad esempio la cessione di un bene strumentale
usato.
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