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normativa apistica
Spazio dedicato alla conoscenza delle norme e adempimenti che riguardano l'attività dell'apicoltore sotto il profilo civilistico, amministrativo e fiscale

Altri argomenti sul tema:

Introduzione alla normativa apistica

La figura dell'apicoltore
Adempimenti relativi a tutti gli apicoltori
- Denuncia degli alveari
- Rispetto delle distanze minime nella collocazione degli apiari
- Rispetto della normativa sanitaria
- Rispetto del codice civile
Adempimenti relativi al produttore apistico
Finanziaria 2004: novità per gli apicoltori
Regime Iva in agricoltura
Imposte sui redditi Irpef
-
Calcolo alveari
Irap
Ici
Iscrizione al Registro delle imprese
I documenti per il trasporto delle merci
Lotta alla varroasi ed utilizzo del farmaco veterinario
Normativa sul farmaco veterinario
Nomadismo
Proposta Unaapi sul nomadismo
I locali di smielatura
Requisiti minimi stabilimenti e locali di smielatura
Libretto di idoneità sanitaria
L'adeguamento alle normative igienico sanitarie
Ultima direttiva comunitaria sulla definizione del prodotto miele
Proposta Unaapi autorizzazione igienico-sanitaria laboratori estrazione e trasformazione miele
Norme generali che regolamentano la vendita dei prodotti dell'apicoltura
Il prodotto miele
Tracciabilità, HACCP e buone pratiche di lavorazione
Etichettatura del miele
Marchio di impresa

Se vuoi inserire un commento, sviluppare un tuo articolato contributo, specie se sei di diverso avviso o hai verificato nella pratica apistica qualcosa di particolare sul tema dell'articolo che hai appena letto o su aspetti di Normativa apistica, o se invece vuoi proporre e sviluppare un nuovo spunto d'altro argomento, vai al Forum "Normativa apistica". Gli interventi che saranno ritenuti più significativi saranno "affissi" nel testo che nel suo divenire potrà ospitare opinioni e punti di vista non necessariamente coincidenti. Chiunque colga questa opportunità per formare una conoscenza collettiva mette a disposizione il proprio elaborato (e nel caso le immagini o quant'altro affianchi il testo) per la pubblicazione nelle diverse forme che l'Unaapi riterrà più opportune.
ICI

Per completare il quadro dei tributi connessi all'attività apistica esaminiamo ora l'ICI - Imposta Comunale sugl'Immobili - imposta il cui gettito è appunto devoluto ai Comuni ed il cui presupposto d'applicazione riguarda il possesso delle seguenti tipologie di beni immobili:

  • Fabbricati, intesi come unità immobiliari iscritte o da iscrivere al catasto edilizio urbano alle quali sia stata attribuita ovvero sia attribuibile un'autonoma rendita catastale (es. abitazione, cantina, garage);
  • Terreni agricoli, cioè adibiti all'esercizio di attività agricole;
  • Aree fabbricabili, che sono quelle sfruttabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Come si vede sono esenti da ICI i fabbricati cosiddetti rurali mentre invece sono ricompresi i terreni agricoli eccetto quelli ricadenti in aree montane o di collina (espressamente elencati in un allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993).
La base imponibile per il calcolo dell'ICI è costituita dal reddito dominicale risultante dai certificati catastali - per il 2002 tale reddito va moltiplicato per 75 e poi rivalutato del 25%.
Sono previste riduzioni a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli iscritti negli elenchi previdenziali e tenuti a corrispondere i contributi per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e malattia. In particolare i primi Euro 25.822,85 (50 milioni) di base imponibile derivante dai terreni sono esenti da ICI, mentre per la parte eccedente l'imposta è dovuta, per scaglioni di valore del terreno, nelle seguenti misure ridotte:

SCAGLIONE DI VALORE (IN EURO) IMPOSTA DA VERSARE
Fino a 25.822,85 -
Oltre 25.822,85 a 61.974,83 30%
Oltre 61.974,83 e fino a 103.291,38 50%
Oltre 103.291,38 e fino a 129.114,22 75%
Oltre 129.114,22 100%

Alla base imponibile vanno applicate aliquote, definite ogni anno dai Comuni, che variano dal 4 al 7 per mille.

MA QUAND'È CHE UN EDIFICIO PUÒ CONSIDERARSI RURALE

  • appartenenza al soggetto titolare del diritto;
  • strumentalità all'esercizio dell'attività agricola (anche nell'ipotesi di uso come abitazione dell'agricoltore);
  • annessione ad un terreno la cui superficie sia superiore a 10.000 metri quadrati (o a tremila nel caso di colture in serra, intensive o di ubicazione in comuni montani);
  • volume d'affari dell'attività agricola superiore al 50% del reddito complessivo del contribuente (ovvero al 25% se il terreno è ubicato in comuni montani);
  • mancanza delle caratteristiche di lusso, o di quelle delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8.

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U.N.A.API. Str. Tassarolo 22
15067 Novi Ligure (AL)

ultima modifica: 08.02.2006 -