| ICI
Per
completare il quadro dei tributi connessi all'attività
apistica esaminiamo ora l'ICI - Imposta Comunale sugl'Immobili
- imposta il cui gettito è appunto devoluto
ai Comuni ed il cui presupposto d'applicazione riguarda
il possesso delle seguenti tipologie di beni immobili:
- Fabbricati,
intesi come unità immobiliari iscritte o
da iscrivere al catasto edilizio urbano alle quali
sia stata attribuita ovvero sia attribuibile un'autonoma
rendita catastale (es. abitazione, cantina, garage);
- Terreni agricoli,
cioè adibiti all'esercizio di attività
agricole;
- Aree fabbricabili,
che sono quelle sfruttabili a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Come
si vede sono esenti da ICI i fabbricati cosiddetti
rurali mentre invece sono ricompresi i terreni agricoli
eccetto quelli ricadenti in aree montane o di collina
(espressamente elencati in un allegato alla circolare
del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993).
La base imponibile per il calcolo dell'ICI è
costituita dal reddito dominicale risultante dai certificati
catastali - per il 2002 tale reddito va moltiplicato
per 75 e poi rivalutato del 25%.
Sono previste riduzioni a favore dei coltivatori diretti
e degli imprenditori agricoli iscritti negli elenchi
previdenziali e tenuti a corrispondere i contributi
per l'assicurazione obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e malattia. In particolare i primi Euro
25.822,85 (50 milioni) di base imponibile derivante
dai terreni sono esenti da ICI, mentre per la parte
eccedente l'imposta è dovuta, per scaglioni
di valore del terreno, nelle seguenti misure ridotte:
| SCAGLIONE DI VALORE (IN
EURO) |
IMPOSTA DA VERSARE |
| Fino a 25.822,85 |
- |
| Oltre 25.822,85
a 61.974,83 |
30% |
| Oltre 61.974,83 e fino
a 103.291,38 |
50% |
| Oltre 103.291,38 e fino
a 129.114,22 |
75% |
| Oltre 129.114,22 |
100% |
Alla base imponibile vanno applicate
aliquote, definite ogni anno dai Comuni, che variano
dal 4 al 7 per mille.
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MA QUAND'È CHE UN EDIFICIO PUÒ
CONSIDERARSI RURALE
- appartenenza al soggetto titolare del diritto;
- strumentalità all'esercizio dell'attività
agricola (anche nell'ipotesi di uso come abitazione
dell'agricoltore);
- annessione ad un terreno la cui superficie
sia superiore a 10.000 metri quadrati (o a
tremila nel caso di colture in serra, intensive
o di ubicazione in comuni montani);
- volume d'affari dell'attività agricola
superiore al 50% del reddito complessivo del
contribuente (ovvero al 25% se il terreno
è ubicato in comuni montani);
- mancanza delle caratteristiche di lusso,
o di quelle delle unità immobiliari
appartenenti alle categorie catastali A/1
e A/8.
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