| Finanziaria
2004: novità per gli apicoltori
Tra le innovazioni e modificazioni
di norme fiscali introdotte dalla legge finanziaria
2004 ve ne sono alcune che riferendosi al settore
dell'agricoltura hanno riflessi immediati anche per
l'attività apistica.
Innanzitutto c'è da distinguere tra quelle
che sono proroghe di norme e disposizioni transitorie
precedenti e le norme che invece introducono a regime
modifiche e novità.
Nel primo caso di particolare interesse per gli apicoltori
che svolgono tale attività a fini economici
(possessori di partita IVA) le proroghe riguardano
l'IVA,
l'IRAP
e le agevolazioni per la proprietà contadina.
Invece le novità che introducono norme a regime
riguardano il trattamento fiscale per le cosiddette
"attività connesse" (in apicoltura
la produzione di beni o fornitura di servizi non riconosciuti
allo stato attuale agricoli, vedi pappa reale o servizio
di impollinazione), ulteriore novità riguarda
l'aliquota IVA in riferimento alla fornitura di gas
o energia elettrica all'azienda agricola.
Vediamo nello specifico le singole norme
Proroga
del regime
speciale IVA
Anche per l'anno 2004 il regime speciale IVA per l'agricoltura
(detrazione dell'imposta in base alle percentuali
di compensazione) può essere applicato a tutte
le aziende senza alcun limite riguardo al volume d'affari,
quindi il regime vale anche per la aziende con volume
d'affari superiore ai 20658,28 euro (vecchi 40 milioni
di lire).
Poiché si tratta di proroga (paragonabile ad
una modifica legislativa), è consentito, per
coloro che avevano optato per il regime IVA "normale",
ritornare al regime "speciale" senza dover
aspettare la scadenza dei termini prevista dalla normativa.
A questo riguardo valgono le precisazioni fornite
dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 59/01 in
merito alla precedente proroga del 2001 .
IRAP
Per il periodo d'imposta 2003 è confermata
l'aliquota del 1,9%, mentre per il periodo di imposta
a partire dal 1 gennaio 2004 l'aliquota è fissata
nella misura del 3,75%.
Ricordiamo che l'aliquota ridotta IRAP si applica
soltanto alla base imponibile derivante da attività
di allevamento rientrante nei limiti fissati dall'art.29
del TUIR (testo unico delle imposte dirette) o numero
dei capi "fiscalmente sostenibili" dal terreno
a disposizione. Invece alla base imponibile , derivante
dall'allevamento dei capi eccedenti o in assenza di
terreno (reddito di impresa) si applica al solito
l'aliquota del 4,25%.
Agevolazioni
proprietà contadina
Sono prorogate fino al prossimo 31 dicembre 2004,
le agevolazioni fiscali per l'arrotondamento e la
formazione della piccola proprietà contadina.
L'agevolazione consiste nell'applicazione se l'acquisto
è effettuato da imprenditore a agricolo a titolo
principale:
- di un'imposta di registro in misura fissa (Euro
129,11), in luogo dell'imposta ordinaria del 15%,
o quella dell'8%;
- di un'imposta ipotecaria in misura fissa (Euro 129,11),
in luogo di quella ordinaria pari al 2%;
- di un'imposta catastale del 1%.
E adesso vediamo le disposizioni
che modificano precedenti norme o che ne introducono
di nuove.
Aliquota
IVA per gas ed elettricità al 10%
L'articolo 2, comma 40 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Finanziaria 2004), va a modificare la tabella
inserita nel testo unico sulle imposte dirette che
contiene l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota
del 10 per cento, introducendo anche le imprese agricole
fra quelle che possono beneficiare dell'aliquota IVA
al 10% per l'uso di energia elettrica e gas.
L'ambito di applicazione è quello dell'attività
dell'impresa agricola nel suo complesso, sia in riferimento
alla attività "tradizionale" di coltivazione
del fondo, silvicoltura e allevamento di animali,
sia in relazione alle attività cosiddette connesse
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti
ottenuti dalla attività definita"tradizionale".
In altre parole per l'attività apistica l'applicazione
dell'aliquota IVA ridotta interessa l'intera attività,
quindi i costi relativi ad esempio alla energia elettrica
del laboratorio di smielatura o necessaria per la
camera calda, il magazzino, il locale di vendita del
prodotto confezionato.
Per poter usufruire della riduzione della aliquota
IVA gli apicoltori (impresa agricola) dovranno fare
un'apposita richiesta alla società erogatrice
dell'energia elettrica e/o del gas
Modifiche
relative al trattamento fiscale delle attività
connesse
Sono queste le disposizioni che introducono elementi
di novità e rilevanza nell'ambito delle attività
che allo stato attuale in apicoltura sono considerate
attività connesse, vale dire la commercializzazione
di prodotti non riconosciuti agricoli (pappa reale
e propoli) o fornitura di servizi quale quello di
impollinazione.
Le norme contenute nella Finanziaria 2004 cercano
di completare il processo intrapreso con il decreto
legislativo 228/2001 che modificando l'articolo 2135
del codice civile aveva allargato la definizione di
attività svolte dall'imprenditore agricolo
introducendo il concetto di attività connesse,
cioè quelle esercitate dall'imprenditore e
rivolte alla "manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonché le attività dirette alla fornitura
di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata,
ivi comprese le attività di valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale e forestale
ovvero di ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge".
Alle modifiche civilistiche introdotte dal decreto
non erano seguiti chiarimenti e precisazioni sotto
il profilo fiscale delle attività riconosciute,
è questo il primo passo diretto a completare
il processo di riforma e riconoscimento della multifunzionalità
dell'attività agricola, che speriamo non rimanga
mero proposito.
Innanzitutto la finanziaria rimanda ad un apposito
decreto che sarà emanato ogni due anni dal
Ministero delle Finanze, su proposta del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali, nel quale verranno
elencati i prodotti definiti agricoli anche provenienti
da attività connesse, fra i quali ad esempio
auspichiamo rientri anche la pappa reale, questo ha
valore ai fini della denuncia dei redditi (IRPEF),
per la quale in apicoltura si potranno prospettare
i seguenti casi:
- Inserimento
della pappa reale nell'elenco, di cui sopra, dei
prodotti cosiddetti agricoli: la tassazione
viene fatta secondo i criteri della definizione
di reddito agrario (con le varie distinzioni se
siamo in presenza o meno di terreni sufficienti
a "reggere fiscalmente" l'allevamento)in
base alla rendita catastale
- Non
inserimento della pappa reale nell'elenco dei prodotti
riconosciuti agricoli: Dal punto di vista
dei reddito questo sarà determinato applicando
sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti
IVA, un coefficiente di redditività pari
al 15%
- Servizio
di impollinazione a fini dell'imposta sul reddito:
per il servizio di impollinazione, quale attività
a nostro avviso a pieno titolo da ritenersi connessa
alla attività principale in quanto svolta
con "l'utilizzazione prevalente di attrezzature
o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola principale", il reddito va determinato
applicando un coefficiente di redditività
pari al 25% sull'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni IVA (registrate o soggette a registrazione
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto);
Invece ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) questa rimane disciplinata
dal DPR 633/72 che prevede il regime speciale (o di
esonero) per la sola commercializzazione dei beni
elencati nella tabella A) allegata a tale decreto.
Dalla tabella A), come è noto, sono esclusi
fra gli altri prodotti quali la pappa reale, la propoli
(se filtrata) ed anche il servizio di impollinazione.
Ma per questa tipologia di beni e servizi la finanziaria
2004 introduce una semplificazione con la modifica
al DPR 633 prevedendo una riduzione forfetaria dell'IVA
del 50%, e non più, come fino al 31/12/2003,
la determinazione dell'IVA da versare fatta sottraendo
dall'IVA riscossa quella versata per costi solo e
direttamente imputabili a queste operazioni.
Mentre dalle modifiche che riguardano
l'imposta sui redditi sono esclusi gli apicoltori
che hanno organizzato la loro attività con
la natura giuridica di Società di Capitali
(Cooperativa - Spa - Srl -) o Società di persone
(Snc - Sas) e sono, quindi tenuti a determinare il
reddito secondo le regole del reddito d'impresa, il
regime cosiddetto forfetario IVA è un diritto
di cui possono avvalersi tutti i soggetti indipendentemente
dalla loro natura giuridica.
Inoltre sia riguardo l'IRPEF che per l'IVA il contribuente
può rinunciare ai sistema cosiddetto forfetario
optando per la determinazione analitica delle imposte,
e quindi dei costi e ricavi.
Un'ultima considerazione riguarda
le cooperative agricole,
con la finanziaria 2004 (legge 350/03 art.2 comma
8) vengono apportate modifiche sostanziali all'art.10
del DPR 601/1973 che norma le agevolazioni fiscali
per le cooperative agricole riguardo le imposte sui
redditi (attuale IRES).
In base alle modifiche apportate sono esenti da IRES
(imposta che va a sostituire l'IRPEG) i redditi delle
cooperative agricole e dei loro consorzi conseguiti
a seguito di manipolazione, conservazione, valorizzazione,
trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli
e zootecnici conferiti prevalentemente dai soci, senza
che venga più fatto alcun riferimento o restrizione
riguardo la potenzialità produttiva dei terreni
dei soci. Questo è particolarmente vantaggioso
nel caso di allevamenti (apicoltura) con insufficiente
o nulla disponibilità di terreni da parte dei
soci conferenti. Inoltre nel dispositivo non si fa
alcun riferimento a definizioni di reddito agrario
o di elenchi di prodotti agricoli, pertanto per le
cooperative agricole non c'è da attendere il
decreto congiunto MIPAF e Ministero Finanze con l'elenco
dei cosiddetti prodotti agricoli, ma qualunque prodotto
di origine agricola e zootecnica (come ad esempio
la pappa reale), anche se trasformato, manipolato,
valorizzato…., genera reddito non tassabile se questo
proviene in prevalenza e dai soci.
Non direttamente collegato
con la finanziaria, ma determinante per la definizione
dei redditi derivanti da allevamento di animali, ricordiamo
che il 17 dicembre 2003 è stato emanato il
decreto che fissa per il biennio 2003-2004 i valori
da utilizzare per il calcolo del numero dei capi "fiscalmente
sostenibili" da un terreno agricolo, gli stessi
sono la semplice ripetizione dei valori precedenti,
pertanto niente cambia rispetto alle tabelle
e al semplice programma
di calcolo riportate nel sito.
Vanni Floris
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