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normativa apistica
Spazio dedicato alla conoscenza delle norme e adempimenti che riguardano l'attività dell'apicoltore sotto il profilo civilistico, amministrativo e fiscale

Altri argomenti sul tema:

Introduzione alla normativa apistica

La figura dell'apicoltore
Adempimenti relativi a tutti gli apicoltori
- Denuncia degli alveari
- Rispetto delle distanze minime nella collocazione degli apiari
- Rispetto della normativa sanitaria
- Rispetto del codice civile
Adempimenti relativi al produttore apistico
Finanziaria 2004: novità per gli apicoltori
Regime Iva in agricoltura
Imposte sui redditi Irpef
-
Calcolo alveari
Irap
Ici
Iscrizione al Registro delle imprese
I documenti per il trasporto delle merci
Lotta alla varroasi ed utilizzo del farmaco veterinario
Normativa sul farmaco veterinario
Nomadismo
Proposta Unaapi sul nomadismo
I locali di smielatura
Requisiti minimi stabilimenti e locali di smielatura
Libretto di idoneità sanitaria
L'adeguamento alle normative igienico sanitarie
Ultima direttiva comunitaria sulla definizione del prodotto miele
Proposta Unaapi autorizzazione igienico-sanitaria laboratori estrazione e trasformazione miele
Norme generali che regolamentano la vendita dei prodotti dell'apicoltura
Il prodotto miele
Tracciabilità, HACCP e buone pratiche di lavorazione
Etichettatura del miele
Marchio di impresa

Se vuoi inserire un commento, sviluppare un tuo articolato contributo, specie se sei di diverso avviso o hai verificato nella pratica apistica qualcosa di particolare sul tema dell'articolo che hai appena letto o su aspetti di Normativa apistica, o se invece vuoi proporre e sviluppare un nuovo spunto d'altro argomento, vai al Forum "Normativa apistica". Gli interventi che saranno ritenuti più significativi saranno "affissi" nel testo che nel suo divenire potrà ospitare opinioni e punti di vista non necessariamente coincidenti. Chiunque colga questa opportunità per formare una conoscenza collettiva mette a disposizione il proprio elaborato (e nel caso le immagini o quant'altro affianchi il testo) per la pubblicazione nelle diverse forme che l'Unaapi riterrà più opportune.
I DOCUMENTI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI

A partire dal settembre 1996 non è più necessaria la bolla di accompagnamento per il trasporto delle merci, ma la documentazione dei beni viaggianti è stata sostituito da un più semplice "documento di trasporto" (D.D.T.).
Ai fini della relativa documentazione nel trasporto dei beni ricorrono normalmente quattro diverse situazioni:

  • trasporto di beni a seguito di fatturazione immediata:
    in tal caso la merce è "scortata" dalla relativa fattura, che può anche essere emessa entro la mezzanotte del giorno della consegna della merce e trasmessa al destinatario "tramite sistemi informativi"
  • trasporto di beni con fatturazione differita:
    quando ci si avvale della possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione del bene, la cessione deve risultare da un documento di trasporto o da altro documento atto a identificare i soggetti tra i quali viene effettuata l'operazione. Pertanto gli operatori che si avvalgono di questa possibilità devono emettere, prima dell'inizio del trasporto o della consegna, un D.D.T. o documento di consegna, redatto in forma libera, senza, cioè, vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato nel quale devono essere indicati:
    • data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione);
    • generalità del cedente, del cessionario nonché dell'eventuale impresa incaricata del trasporto,
    • la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

I D.D.T. devono avere una loro numerazione progressiva che andrà riportata, insieme alla data, sulla conseguente fattura differita.
Da precisare che al D.D.T. è equiparabile qualsiasi documento che contenga gli elementi sopra indicati, come ad esempio note di consegna, lettere di vettura, polizza di carico
Il D.D.T., come tutti i documenti previsti per l'IVA, deve essere conservato per almeno 10 anni

  • trasporto di beni da consegnare a terzi a titolo non traslativo della proprietà:
    è il caso ad esempio di strumenti dati in comodato o merci date in conto lavorazione (cera da trasformare in fogli cerei). L'utilizzo del D.D.T. (indicando la causale specifica del trasporto) è efficace per superare possibili presunzioni di cessione o acquisto del bene
  • trasporto di beni per la tentata vendita:
    in questo caso è preferibile predisporre un D.D.T. generale con tutte le merci, indicando come causale "trasporto per tentata vendita" e consegnare ai clienti fattura immediata o nota di consegna, nel caso di fattura differita.

Inoltre legate all'attività apistica si possono verificare le seguenti situazioni:

  • agricoltori esonerati dagli obblighi contabili:
    l'obbligo della fatturazione (autofattura) ricade in questo caso su chi acquista i beni che potranno emettere autofattura immediata o emettere documento di trasporto (consegna) e quindi autofattura differita
  • conferimenti da parte dei soci a enti, cooperative o altri organismi associativi:
    il D.D.T. in questo caso può essere emesso dall'organismo associativo e consegnato al socio conferente che dovrà conservarlo per almeno 10 anni
  • trasporto dei prodotti agricoli dal luogo di produzione ai mercati:
    i trasporti effettuati dai produttori agricoli dal luogo di produzione ai mercati all'ingrosso e al dettaglio non prevedono l'emissione di un documento di trasporto o di consegna in quanto tale documento, nell'ipotesi di fatturazione differita, deve essere emesso al momento della eventuale operazione di vendita presso il mercato
    .

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U.N.A.API. Str. Tassarolo 22
15067 Novi Ligure (AL)

ultima modifica: 08.02.2006 -