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DOCUMENTI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI
A
partire dal settembre 1996 non è più
necessaria la bolla di accompagnamento per il trasporto
delle merci, ma la documentazione dei beni viaggianti
è stata sostituito da un più semplice
"documento di trasporto" (D.D.T.).
Ai fini della relativa documentazione nel trasporto
dei beni ricorrono normalmente quattro diverse situazioni:
- trasporto di beni
a seguito di fatturazione immediata:
in tal caso la merce è "scortata"
dalla relativa fattura, che può anche essere
emessa entro la mezzanotte del giorno della consegna
della merce e trasmessa al destinatario "tramite
sistemi informativi"
- trasporto di beni
con fatturazione differita:
quando ci si avvale della possibilità di
emettere fattura entro il 15 del mese successivo
a quello della consegna o spedizione del bene, la
cessione deve risultare da un documento di trasporto
o da altro documento atto a identificare i soggetti
tra i quali viene effettuata l'operazione. Pertanto
gli operatori che si avvalgono di questa possibilità
devono emettere, prima dell'inizio del trasporto
o della consegna, un D.D.T. o documento di consegna,
redatto in forma libera, senza, cioè, vincoli
di forma, di dimensioni o di tracciato nel quale
devono essere indicati:
- data di effettuazione
dell'operazione (consegna o spedizione);
- generalità
del cedente, del cessionario nonché dell'eventuale
impresa incaricata del trasporto,
- la descrizione
della natura, qualità e quantità
dei beni ceduti.
I D.D.T. devono avere
una loro numerazione progressiva che andrà
riportata, insieme alla data, sulla conseguente fattura
differita.
Da precisare che al D.D.T. è equiparabile qualsiasi
documento che contenga gli elementi sopra indicati,
come ad esempio note di consegna, lettere di vettura,
polizza di carico
Il D.D.T., come tutti i documenti previsti per l'IVA,
deve essere conservato per almeno 10 anni
- trasporto di beni
da consegnare a terzi a titolo non traslativo della
proprietà:
è il caso ad esempio di strumenti dati in
comodato o merci date in conto lavorazione (cera
da trasformare in fogli cerei). L'utilizzo del D.D.T.
(indicando la causale specifica del trasporto) è
efficace per superare possibili presunzioni di cessione
o acquisto del bene
- trasporto di beni
per la tentata vendita:
in questo caso è preferibile predisporre
un D.D.T. generale con tutte le merci, indicando
come causale "trasporto per tentata vendita"
e consegnare ai clienti fattura immediata o nota
di consegna, nel caso di fattura differita.
Inoltre legate all'attività
apistica si possono verificare le seguenti situazioni:
- agricoltori esonerati
dagli obblighi contabili:
l'obbligo della fatturazione (autofattura) ricade
in questo caso su chi acquista i beni che potranno
emettere autofattura immediata o emettere documento
di trasporto (consegna) e quindi autofattura differita
- conferimenti da parte
dei soci a enti, cooperative o altri organismi associativi:
il D.D.T. in questo caso può essere emesso
dall'organismo associativo e consegnato al socio
conferente che dovrà conservarlo per almeno
10 anni
- trasporto dei prodotti
agricoli dal luogo di produzione ai mercati:
i trasporti effettuati dai produttori agricoli dal
luogo di produzione ai mercati all'ingrosso e al
dettaglio non prevedono l'emissione di un documento
di trasporto o di consegna in quanto tale documento,
nell'ipotesi di fatturazione differita, deve essere
emesso al momento della eventuale operazione di
vendita presso il mercato.
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