| ADEMPIMENTI
RELATIVI AL PRODUTTORE APISTICO
Nel definire gli adempimenti
cui è sottoposto il produttore apistico, oltre
a quelli descritti comuni a tutti gli apicoltori,
ricordiamo che con il DLGS 228/2001 (legge di orientamento
e modernizzazione del settore agricolo) è stata
fatta chiarezza nella definizione della figura del
produttore apistico che è stato appieno riconosciuto
quale imprenditore agricolo, anche in mancanza di
gestione (a vario titolo) di terreni. Infatti con
questo decreto all'art. 1 è modificato l'articolo
del codice civile che definisce la figura dell'imprenditore
agricolo.
Art.
1 del dlgs 228/2001
1. L'articolo 2135 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"È imprenditore agricolo chi esercita
una delle seguenti attività: coltivazione
del fondo, silvicoltura, allevamento di animali
e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e
per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,
di carattere vegetale o animale, che utilizzano
o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività,
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano
ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
di animali, nonché le attività dirette
alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge". |
Il
dettato della norma con la sostituzione del tradizionale
termine "bestiame", ricompreso nella precedente
lettura dell'articolo 2135, con il nuovo termine "animali"
ha inteso da un lato superare le restrittive interpretazioni
giurisprudenziali in materia e dall'altro riconoscere
a varie tipologie di allevamento il presupposto per
il riconoscimento di attività imprenditoriale
nel settore dell'agricoltura, indipendentemente dalla
presenza o meno di un fondo.
Ne consegue che, oltre ai tradizionali allevamenti
connessi ad un fondo (allevamenti da carne, da lavoro,
da latte e da lana…) vengono ricompresi nell'attività
imprenditoriale agricola una serie di allevamenti
quali ad esempio: avicoltura, cunicoltura, apicoltura,
bachicoltura, ecc. non necessariamente correlati alla
titolarità o meno di un fondo da parte dell'imprenditore.
A seguito di questa modifica nel definire gli adempimenti,
leggi e regolamentazioni cui e sottoposto l'apicoltore-
imprenditore apistico, questi vanno distinti in:
- adempimenti di carattere
generale comuni a tutti gli imprenditori agricoli,
- specifici per il produttore
apistico.
I primi riguardano:
Tratteremo questi temi tralasciando
l'argomento riguardante i contributi previdenziali
(che è preferibile definire facendo riferimento
all'esame di a casi concreti ) ed anche non ci occuperemo
degli obblighi sulla sicurezza del lavoro introdotti
dalla legge 626/1994 che, nella applicazione all'azienda
agricola, variano notevolmente secondo la presenza
o meno di personale dipendente e della specifica attività
svolta.
Invece, nel merito delle normative di riferimento
per l'attività apistica, ci occuperemo di:
Rimandiamo, invece, ad interventi
più specifici (fra cui i relativi dossier UNAAPI)
ciò che si riferisce a:
- HACCP,
- Apicoltura biologica,
- Etichettatura e caratteristiche
degli altri prodotti dell'apicoltura,
- Regolamenti relativi agli
allevamenti di api regine,
- Albo degli assaggiatori ed
esperti di analisi sensoriale dei mieli.
Inoltre, specialmente
nell'argomentare su imposte e redditi, pur entrando
nel merito delle varie problematiche, non ci occuperemo
di agevolazioni fiscali, contributi, aiuti a particolari
categorie (vedi ad esempio contributi al primo insediamento
per giovani apicoltori, finanziamenti all'imprenditorialità
femminile, trattamenti fiscali agevolati per le nuove
attività, credito di imposta, finanziamenti
alle aziende agricole previsti nei Piano di Sviluppo
Rurali, prestito d'onore…), che, peraltro bisogna
tenere nella dovuta considerazione nella valutazione
della attuale e futura attività.
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