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normativa apistica
Spazio dedicato alla conoscenza delle norme e adempimenti che riguardano l'attività dell'apicoltore sotto il profilo civilistico, amministrativo e fiscale

Altri argomenti sul tema:

Introduzione alla normativa apistica

La figura dell'apicoltore
Adempimenti relativi a tutti gli apicoltori
- Denuncia degli alveari
- Rispetto delle distanze minime nella collocazione degli apiari
- Rispetto della normativa sanitaria
- Rispetto del codice civile
Adempimenti relativi al produttore apistico
Finanziaria 2004: novità per gli apicoltori
Regime Iva in agricoltura
Imposte sui redditi Irpef
-
Calcolo alveari
Irap
Ici
Iscrizione al Registro delle imprese
I documenti per il trasporto delle merci
Lotta alla varroasi ed utilizzo del farmaco veterinario
Normativa sul farmaco veterinario
Nomadismo
Proposta Unaapi sul nomadismo
I locali di smielatura
Requisiti minimi stabilimenti e locali di smielatura
Libretto di idoneità sanitaria
L'adeguamento alle normative igienico sanitarie
Ultima direttiva comunitaria sulla definizione del prodotto miele
Proposta Unaapi autorizzazione igienico-sanitaria laboratori estrazione e trasformazione miele
Norme generali che regolamentano la vendita dei prodotti dell'apicoltura
Il prodotto miele
Tracciabilità, HACCP e buone pratiche di lavorazione
Etichettatura del miele
Marchio di impresa

Se vuoi inserire un commento, sviluppare un tuo articolato contributo, specie se sei di diverso avviso o hai verificato nella pratica apistica qualcosa di particolare sul tema dell'articolo che hai appena letto o su aspetti di Normativa apistica, o se invece vuoi proporre e sviluppare un nuovo spunto d'altro argomento, vai al Forum "Normativa apistica". Gli interventi che saranno ritenuti più significativi saranno "affissi" nel testo che nel suo divenire potrà ospitare opinioni e punti di vista non necessariamente coincidenti. Chiunque colga questa opportunità per formare una conoscenza collettiva mette a disposizione il proprio elaborato (e nel caso le immagini o quant'altro affianchi il testo) per la pubblicazione nelle diverse forme che l'Unaapi riterrà più opportune.
RISPETTO DELLA NORMATIVA SANITARIA

Il regio decreto n°2079 del 1925, tramutato nella legge 562/1926, fu motivato ed incentrato sull'affidamento delle operazioni di difesa sanitaria ai Consorzi Apistici e sull'individuazione del nomadismo quale prioritaria fonte di pericolo diffusivo delle patologie.
Nel 1954 con il D.P.R. n°320 si ebbe una radicale ridefinizione dei compiti di polizia veterinaria e l'affidamento alle Autorità sanitarie del compito di sorveglianza, controllo e disposizione di norme cautelari per far fronte alle malattie.

Ciò nonostante vi è chi, dopo tanti lustri, si oppone alla cancellazione di una legge d'inizio secolo che non può che ingenerare confusione. Dal 1954 non ci sono state ulteriori e sostanziali modifiche, a parte il difficoltoso e monco adeguamento normativo a seguito dell'emergenza Varroasi e la sempre più diffusa convinzione che sia inopportuno ed inadeguato in apicoltura incentrare le politiche di difesa sanitaria sui concetti di "presenza" della patologia ed ancor peggio su quello di focolaio come sull'insensatezza d'individuare il nomadismo quale prioritario rischio diffusivo delle patologie.

Le associazioni apistiche in collaborazione con la ricerca di settore, negli anni ottanta, proposero una ridefinizione della normativa di difesa sanitaria degli alveari che tenesse nel debito conto le specificità e le peculiarità di questa forma d'allevamento ma non trovarono alcun ascolto in ambito istituzionale. L'obbligo di adempiere, in breve tempo, ad una revisione normativa in campo sanitario è compreso nel disegno di Legge Quadro per l'apicoltura.

Nel rispetto della normativa sanitaria tutti gli apicoltori (quindi anche gli amatoriali) sarebbero tenuti a denunciare alla ASL di competenza la presenza nel proprio allevamento di "qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali" In caso di spostamento delle famiglie le stesse dovrebbero necessariamente essere accompagnate da certificato veterinario della ASL territorialmente competente sul territorio di provenienza, che ne attesti lo stato sanitario. Nell'elenco delle malattie infettive per le api sono menzionate: peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi. Successivamente all'elenco è stata aggiunta anche la varroasi, anche se per la stessa sono state in seguito definite alcune norme di profilassi specifiche per differenziarla dalle altre malattie (ad esempio non sussistono divieti riguardo l'estrazione e la commercializzazione del miele - come, per esempio, per la peste americana).

Nella realtà degli allevamenti apistici quasi tutte le patologie possono essere presenti ed alcune parassitosi (quali la varroa) sono, oramai, notoriamente endemiche; il concetto cui riferirsi correttamente sarebbe, quindi, quello della soglia di affezione e dei sintomi clinici conseguenti.
Tale ribaltamento radicale della logica e della politica di difesa sanitaria degli allevamenti fatica ad affermarsi poiché, solo nel caso delle api, la diffusione delle patologie e la relativa lotta necessitano di un'operatività territoriale che prenda atto dell'obiettivo vaso comunicante formato dagli alveari presenti in un contesto geografico.
Gli obblighi formali, in campo sanitario, rischiano di tradursi tristemente in adempimenti (e relativi costi) privi di significativa efficacia e di carattere unicamente burocratico cartaceo.

Si discosta da questa inadeguata logica il libretto sanitario aziendale (L.R. 20/1998 - Art.16) del Piemonte, valido unicamente nel territorio regionale, che affianca l'obbligo di denuncia degli alveari alla compilazione di un libretto su cui l'apicoltore è tenuto a registrare le operazioni ed i trattamenti sanitari effettuati. La tenuta del libretto sostituisce l'obbligo di certificazione per gli spostamenti d'alveari nell'ambito della Regione Piemonte.

La prospettiva di una più efficace politica sanitaria non può prescindere da una maggiore efficienza dell'obbligo di denuncia degli alveari (non è, infatti, possibile una politica sanitaria se non si conosce il posizionamento degli allevamenti) e da una diversa capacità di collaborare tra autorità veterinarie, apicoltori e loro associazioni.
Nella bozza di Legge Quadro si prevede un'unica scadenza nazionale per l'obbligo di denuncia (a bocce ferme il 31 di dicembre) e la possibilità di determinare adeguate sanzioni per gli inadempienti.

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U.N.A.API. Str. Tassarolo 22
15067 Novi Ligure (AL)

ultima modifica: 08.02.2006 -
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lapis