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RISPETTO
DELLA NORMATIVA SANITARIA
Il regio decreto n°2079 del 1925, tramutato nella
legge 562/1926, fu motivato ed incentrato sull'affidamento
delle operazioni di difesa sanitaria ai Consorzi Apistici
e sull'individuazione del nomadismo quale prioritaria
fonte di pericolo diffusivo delle patologie.
Nel 1954 con il D.P.R. n°320 si ebbe una radicale
ridefinizione dei compiti di polizia veterinaria e l'affidamento
alle Autorità sanitarie del compito di sorveglianza,
controllo e disposizione di norme cautelari per far
fronte alle malattie.
Ciò nonostante vi è chi, dopo tanti lustri,
si oppone alla cancellazione di una legge d'inizio secolo
che non può che ingenerare confusione. Dal 1954
non ci sono state ulteriori e sostanziali modifiche,
a parte il difficoltoso e monco adeguamento normativo
a seguito dell'emergenza Varroasi e la sempre più
diffusa convinzione che sia inopportuno ed inadeguato
in apicoltura incentrare le politiche di difesa sanitaria
sui concetti di "presenza" della patologia
ed ancor peggio su quello di focolaio come sull'insensatezza
d'individuare il nomadismo quale prioritario rischio
diffusivo delle patologie.
Le associazioni apistiche in collaborazione con la ricerca
di settore, negli anni ottanta, proposero una ridefinizione
della normativa di difesa sanitaria degli alveari che
tenesse nel debito conto le specificità e le
peculiarità di questa forma d'allevamento ma
non trovarono alcun ascolto in ambito istituzionale.
L'obbligo di adempiere, in breve tempo, ad una revisione
normativa in campo sanitario è compreso nel disegno
di Legge
Quadro per l'apicoltura.
Nel rispetto della normativa sanitaria tutti gli apicoltori
(quindi anche gli amatoriali) sarebbero tenuti a denunciare
alla ASL di competenza la presenza nel proprio allevamento
di "qualunque caso, anche sospetto, di malattia
infettiva e diffusiva degli animali" In caso di
spostamento delle famiglie le stesse dovrebbero necessariamente
essere accompagnate da certificato veterinario della
ASL territorialmente competente sul territorio di provenienza,
che ne attesti lo stato sanitario. Nell'elenco delle
malattie infettive per le api sono menzionate: peste
europea, peste americana, nosemiasi, acariasi. Successivamente
all'elenco è stata aggiunta anche la varroasi,
anche se per la stessa sono state in seguito definite
alcune norme di profilassi specifiche per differenziarla
dalle altre malattie (ad esempio non sussistono divieti
riguardo l'estrazione e la commercializzazione del miele
- come, per esempio, per la peste americana).
Nella realtà degli allevamenti apistici quasi
tutte le patologie possono essere presenti ed alcune
parassitosi (quali la varroa) sono, oramai, notoriamente
endemiche; il concetto cui riferirsi correttamente sarebbe,
quindi, quello della soglia di affezione e dei sintomi
clinici conseguenti.
Tale ribaltamento radicale della logica e della politica
di difesa sanitaria degli allevamenti fatica ad affermarsi
poiché, solo nel caso delle api, la diffusione
delle patologie e la relativa lotta necessitano di un'operatività
territoriale che prenda atto dell'obiettivo vaso comunicante
formato dagli alveari presenti in un contesto geografico.
Gli obblighi formali, in campo sanitario, rischiano
di tradursi tristemente in adempimenti (e relativi costi)
privi di significativa efficacia e di carattere unicamente
burocratico cartaceo.
Si discosta da questa inadeguata logica il libretto
sanitario aziendale (L.R. 20/1998 - Art.16) del Piemonte,
valido unicamente nel territorio regionale, che affianca
l'obbligo di denuncia degli alveari alla compilazione
di un libretto su cui l'apicoltore è tenuto a
registrare le operazioni ed i trattamenti sanitari effettuati.
La tenuta del libretto sostituisce l'obbligo di certificazione
per gli spostamenti d'alveari nell'ambito della Regione
Piemonte.
La prospettiva di una più efficace politica sanitaria
non può prescindere da una maggiore efficienza
dell'obbligo di denuncia degli alveari (non è,
infatti, possibile una politica sanitaria se non si
conosce il posizionamento degli allevamenti) e da una
diversa capacità di collaborare tra autorità
veterinarie, apicoltori e loro associazioni.
Nella bozza di Legge Quadro si prevede un'unica scadenza
nazionale per l'obbligo di denuncia (a bocce ferme il
31 di dicembre) e la possibilità di determinare
adeguate sanzioni per gli inadempienti.
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