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API: IN EMILIA SPOSTARE CON CAUTELA

(15 marzo 2005) Anche quest'anno l'Emilia-Romagna ha disposto limitazioni agli spostamenti degli alveari nel periodo primaverile come misura di prevenzione contro il colpo di fuoco batterico. Dal 15 marzo al 30 giugno 2005 gli alveari situati nel territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e nel comune di Forlì non potranno essere trasferiti in altre aree dell'Emilia-Romagna e nelle aree italiane indenni dal colpo di fuoco, a meno che non vengano adottate idonee misure di quarantena.
Le api possono infatti contribuire alla disseminazione di "Erwinia amylovora", il batterio responsabile del colpo di fuoco, e diffondere la malattia in territori ancora indenni. Questo metterebbe a serio rischio soprattutto le coltivazioni di pero e melo, che sono particolarmente sensibili al colpo di fuoco, e arrecherebbe gravi danni alle aziende agricole.
Nel periodo soggetto a regolamentazione gli alveari possono essere spostati purché vengano sottoposti ad un trattamento di quarantena consistente nella loro chiusura per la durata di 48 ore prima della sistemazione nella nuova postazione. Il periodo di quarantena potrà ridursi a 24 ore qualora gli alveari vengano trattati con acido ossalico, un prodotto di origine naturale già in uso in apicoltura che ha dimostrato una certa efficacia battericida contro il batterio "Erwinia amylovora".
Prima di effettuare lo spostamento, gli apicoltori dovranno darne comunicazione al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio dove ha sede l'apiario, e dovranno documentare la misura di quarantena adottata.

Le disposizioni sulla movimentazione degli alveari sono contenute nella determinazione del Servizio fitosanitario regionale n. 2214 del 25 febbraio 2005 pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 16 marzo 2005. Nella determinazione regionale è riportata la modulistica da utilizzare in questi casi e sono indicati i dosaggi e le modalità dei trattamenti con acido ossalico per gli alveari sottoposti a quarantena.
Il testo della determinazione è consultabile sul sito www.ermesagricoltura.it nelle pagine del Servizio fitosanitario regionale.

ultima modifica:15 Marzo, 2005 -