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MULTA PER DETENZIONE ACIDO OSSALICO
(21 dicembre 2009) 20.000
Euro di sanzione a un apicoltore per uso di acido ossalico.
In questi giorni si è svolto, finalmente, a Londra il workshop
dell’Emea (l’agenzia europea che si occupa di farmaci) sulle politiche
veterinarie europee pubbliche per le api, cui hanno partecipato attivamente
e propositivamente il Gruppo Miele del Copa-Cogeca e l’U.N.A.API.
Il Workshop ha individuato, nelle conclusioni e indirizzi, la necessità
di facilitare e armonizzare la somministrazione di acidi organici e oli
essenziali per contenere la varroa,
quali importanti strumenti d’intervento per la sopravvivenza dell’apicoltura
d’Europa. I lavori hanno fatto registrare anche un ampio consenso sull’inutilità
controproducente dell’uso di antibiotici per “curare e prevenire” la peste
americana.
Negli stessi giorni, in Italia, un
apicoltore è stato sanzionato dai servizi veterinari “per detenzione
di acido ossalico” (sostanza in libera
vendita!) e utilizzo negli alveari dello stesso acido senza la specifica
prescrizione veterinaria! La sanzione prevede per la sua estinzione il
pagamento della somma di 20.478,00
Euro
Mentre si cerca di attivare percorsi positivi che portino all’uso diffuso
di prodotti efficaci, senza impatto di sorta sul prodotto destinato al
consumatore finale e con scarso o nullo effetto residuale sugli alveari,
costruendo opzioni praticabili che superino le mille difficoltà
di una normativa che non considera lo specifico dell’apicoltura, ecco
un modo di operare “pubblico” che certo non è teso a ottenere risultati
in tal senso. Ancora una volta si fomenta il senso di divario ed estraneità
tra l’apicoltura e gli organismi di controllo, quel distacco/contrasto
che con gran difficoltà da anni cerchiamo di superare.
Conosciamo tutti bene il problema dell’utilizzo dell’acido ossalico e
delle connesse complicazioni (prettamente burocratiche, di costi e risorse).
Lo conoscono gli apicoltori e lo conoscono i servizi veterinari. Generalmente
la questione viene affrontata con sensibilità e buon senso, ed
è diffuso un senso di responsabilità della propria funzione
per cui vengono diramate a livello regionale indicazioni su come la “questione
ossalico” debba essere gestita.
Vari peraltro sono gli autorevoli soggetti che non ritengono giustificabile
e praticabile il sotterfugio di una cosiddetta ricetta in deroga per un
prodotto in libero commercio e in presenza di altri prodotti indicati
per la cura della varroasi, con relativo dosaggio e miscelazione galenica
effettuati unicamente sotto la responsabilità dell’apicoltore.
Molti sono evidentemente in Italia gli eredi della visione giolittiana
“per cui la legge si spiega agli amici e si applica ai nemici”.
L’U.N.A.API. e l’insieme dell’associazionismo apistico nel rifiutare questa
miope e controproducente “visione” di ruolo e funzione del Servizio Veterinario
Pubblico concretizzatasi nel verbale di contestazione d’infrazione si
affiancano all’apicoltore colpito da tale ingiustificabile vessazione
e s’impegnano a farne occasione e momento di confronto per costruire tutt’altro
modo e capacità di esercitare un ruolo di efficace riferimento
e indirizzo delle politiche di lotta sanitaria in apicoltura.
Francesco Panella
Novi Ligure 20 dicembre 2009
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