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FRANCIA:
PIANO A SOSTEGNO DELL'APICOLTURA
(8 febbraio 2009) Il Senato Francese approva piano
urgente per il sostegno dell’Apicoltura.
Il Governo italiano in un momento di grave crisi inventa nuove gabelle
a carico degli apicoltori e di tutta la nostra produzione alimentare primaria
e di qualità a prescindere dalle dimensioni aziendali.
Con il dlgs
198/08 pubblicato in gazzetta ufficiale l’11 dicembre 2008 è
stata introdotta una nuova gabella che va colpire l’attività, già
pesantemente compromessa, degli apicoltori italiani.
Per finanziare (e quindi per fare cassa) l’attività di controllo
delle autorità sanitarie, in attuazione a quanto previsto dal reg.
882/04, il decreto prevede una serie di tariffe a carico degli operatori
dei settori interessati dai controlli.
In riferimento all’apicoltura, sotto una generica definizione“miele” relativa
alla “tipologia di stabilimento” sono fissate, su base annua forfetaria,
le seguenti queste tariffe a seconda di tre distinte fasce (“intese in
rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione”) e per stabilimenti
la cui attività sia “prevalente ingrosso” (sic!)
euro 400,00 - Fino a 500 tonnellate
euro 800,00 - Da 501 a 1000 tonnellate
euro 1500,00 - Oltre le 1000 tonnellate
E’ di tutta evidenza che il decreto nasce improvvisato, con indicazioni
generiche e superficiali, che non contengono conto delle realtà
produttive e che non entrano nel merito della distinzione tra attività
primaria e attività di trasformazione, tra piccole produzioni e
attività di confezionamento.
Viene fissata una tariffa che, per il primo anno di applicazione, è
ulteriormente maggiorata del 20%, per coprire eventuali costi non previsti
e di un aggiuntivo 0,5% finalizzato a finanziare l'attuazione del Piano
di controllo nazionale.
Prima di entrare nel merito dell’impostazione generale, che sarà
al più presto oggetto di una presa di posizione ufficiale U.N.A.API.
(e ci auguriamo di tutta la filiera agroalimentare), rimarchiamo che la
dizione “attività prevalente ingrosso” esonera dal pagamento della
tariffa (tassa) tutti gli apicoltori che in prevalenza commercializzano
al dettaglio il proprio prodotto.
Pertanto, in questi casi, vanno rimandate indietro eventuali richieste
di pagamento che diverse ASL hanno già provveduto a spedire in
diverse regioni.
Più complicata è la situazione dei produttori che principalmente
cedono all’ingrosso il proprio prodotto: in vasetti alla GDO o a commercianti
piccoli e medi, in fusti o secchi a ditte che andranno a confezionarlo.
Questi apicoltori rientrano nella categoria prevista dalla norma pertanto
a loro spetta (se nulla cambia, come si può contare d'ottenere)
il pagamento del balzello, indistintamente, che producano un quintale
di miele o ne producano 500 tonnellate.
A parte la suddivisione in fasce che fa rientrare
nella prima la quasi totalità degli apicoltori italiani, c’è
da rilevare che una così fatta suddivisione ignora le raccomandazione
del reg. 882/04, che all’art 27 punto 5) richiede che nel fissare questo
genere di tariffe o tasse gli stati membri tengano conto di:
1. il tipo di azienda del settore interessata e i relativi fattori di
rischio;
2. gli interessi delle aziende del settore a bassa capacità produttiva;
3. i metodi tradizionali impiegati per la produzione, il trattamento e
la distribuzione di alimenti;
4. le esigenze delle aziende del settore situate in regioni soggette a
particolari difficoltà di ordine geografico.
E specialmente riguardo ai punti 1, 2 e 4 in apicoltura esistono situazioni
estremamente differenziate.
Inoltre l’imposizione di una tariffa in modo così generico e totalizzante
(nel senso che ricade indifferenziata sul la quasi totalità dei
produttori apistici, agricoli e ...alimentari... )è in contrasto
con i principi di equità e proporzionalità della tassazione
in funzione del reddito prodotto.
Non vedo invece molto margine o quantomeno elementi
di sostegno per appellarsi al concetto della “produzione primaria” (anche
se pare questa strada abbia portato a un ripensamento delle richieste
ASL in Emilia Romagna) in quanto il dlgs 198/04 non fa distinzione nel
merito né parla specificatamente di attività di trasformazione.
Infine due righe sui conferimenti a consorzi o cooperative in quanto soci,
il conferimento del miele da confezionare (fusti) alla cooperativa o consorzio
non rientra nella categoria “attività prevalente ingrosso” e quindi
esente dalla gabella prevista.
Ripeto conferimento, non vendita, e quindi un rapporto tra socio e cooperativa
regolamentato da una procedura definita (regolamento interno) e che è
alla base del rapporto mutualistico.
Vanni Floris 5 Febbraio 2009
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