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PUBBLICATO IL DECRETO APPLICATIVO
DEL REG. CE 797/04
Due passi avanti e uno indietro!
(3 aprile 2006) A capo di un sofferto e contraddittorio
iter, il Ministro dell'Agricoltura ha, con grave e ingiustificabile ritardo,
emesso il decreto di attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento
della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.
Il dispositivo sostituisce le disposizioni esplicative contenute nella
Circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 2000 e successive modifiche
e integrazioni, recante le linee guida per l'applicazione dei regolamenti
comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del
miele.
Oltre ad un insieme di adempimenti e regolamentazioni burocratiche, che
gli interessati potranno approfondire studiando l'insieme dell'articolato,
con la presente nota intendiamo limitarci a sottolinearne alcuni e non
secondari aspetti positivi, frutto dell'intensa attività di proposta
e di iniziativa delle Regioni e di quella parte del settore apistico che
vuole fare passi in avanti nell'applicazione del Regolamento comunitario
797/04.
La precedente versione dello stesso decreto non conteneva, infatti, né
le opportune definizioni delle varie figure di operatori apistici: apicoltori
amatoriali, produttori apistici, apicoltori professionali, tra l'altro
previste dalla legge 313/04, né alcun riferimento alle modalità
e ai criteri per l'identificazione, e quindi per il riconoscimento, delle
organizzazioni apistiche destinate all'attuazione delle azioni previste
dal regolamento comunitario stesso.
A seguito di tali immotivate e ingiustificabili carenze la bozza di decreto,
predisposta dagli uffici del Mipaf, nel 2005 non passava il vaglio della
Conferenza Stato-Regioni e l'approvazione del decreto veniva condizionata
ad una riscrittura che superasse tali carenze.
Per tali motivi invitiamo a soffermare l'attenzione sui passaggi all'art.
6 che, finalmente, propongono alle Regioni un comune riferimento di criteri
e modalità per l'individuazione dei soggetti associativi apistici.
Sta ora alle Regioni definire con serietà ed anche con ambizione,
in funzione delle caratteristiche del loro contesto apistico e degli obiettivi
di politiche per lo sviluppo del comparto, la qualità e la serietà
dell'associazionismo cui riferirsi e che risulti tale da garantire un
sostegno effettivo e concreto per la crescita del settore.
Nell'esprimere apprezzamento per tali e sostanziosi passi in avanti, non
possiamo tuttavia esimerci dall'esprimere il disappunto ed il rincrescimento
per la inaccettabile e fasulla "certificazione" di purezza genetica
prevista al punto 3 dell'art. 5 cui saranno obbligati a sottoporsi quanti
vorranno fruire dei contributi del regolamento 797/04 per l'acquisto di
materiale biologico vivo (api regine e sciami). E' infatti evidente che
la certificazione (per una ovvia considerazione di costi/benefici) non
potrà riguardare, come non riguarderà, il patrimonio genetico
delle api oggetto di transazione e di contributo, ma solamente un qualche
e indeterminato campione di api prelevato e liberamente inviato dagli
interessati. L'ennesimo esempio di aggravio burocratico senza alcun sostanziale
aiuto alla effettiva difesa dell'ape ligustica! D'altronde a vacue e inutili
declamazioni sulle attività di presunta difesa e miglioramento
del patrimonio genetico apistico la categoria degli apicoltori è
oramai abituata e, sconfortata, non vi fa neppure più caso.
Francesco Panella
DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI del 23 gennaio 2006
Attuazione
dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione
dei prodotti dell'apicoltura. (pdf
28 kb)
1 Agosto, 2010
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