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ETICHETTE MIELE: LE
NOVITA' COMUNITARIE
(22 gennaio 2006)
Definitivamente licenziata la Nota della Commissione sulla normativa
comunitaria di etichettatura del miele.
E' stata emessa dopo un ampio processo di consultazione sia dei
servizi giuridici comunitari e sia degli stati membri la Nota della
Commissione sulla normativa comunitaria per il miele.
Così come preannunciato, quando il 14 settembre abbiamo commentato
e pubblicato la bozza in discussione, la Nota interpretativa della
Commissione Europea apre importanti prospettive d'innovazione nel
mercato del miele, delle regole che lo contraddistinguono, sia sotto
il profilo della stessa "concezione" del miele sia per
l'obbligo di chiarezza nel fornire importanti informazioni al consumatore
finale del prodotto.
Il documento predisposto dalla Commissione europea propone alcune
importanti messe a punto.
Le principali puntualizzazioni, e innovative interpretazioni, in
estrema sintesi, riguardano:
- Il divieto d'utilizzazione della
dizione Miele in etichetta qualora al prodotto siano state addizionate
altre sostanze alimentari, quali additivi alimentari e sciroppi
zuccherini.
Il divieto di utilizzare la definizione Miele per un alimento
composto se il prodotto non risponde alle caratteristiche definite
dalla Direttiva sul miele e l'obbligatorietà di riportare
la percentuale di miele presente quando questo è un ingrediente
di rilievo di un prodotto alimentare composto.
- La possibilità di riportare
diverse origini botaniche quando queste riflettono una naturale
contiguità botanica in un determinato aerale/ periodo di
bottinatura di un territorio. Qualora invece la compresenza in
un barattolo di mieli di diversa origine botanica e territoriale
sia frutto di lavorazione da parte dell'uomo si stabilisce l'obbligo
di indicarlo in etichetta con l'inequivocabile definizione di
"Miscela".
- Qualora un miele provenga da un paese
l'obbligo di indicarlo in etichetta poiché è insufficiente
l'indicazione di una regione o una zona, che non rende riconoscibile
con certezza l'origine geografica del prodotto in tutti i paesi
della Comunità.
- La possibilità di utilizzare
menzioni qualificative del miele, sempre verificabili, documentabili
e tali da non trarre in errore il consumatore, quali " miele
estivo","non pastorizzato", "non scaldato"
ecc.
- Ed infine la possibilità d'utilizzare
la dizione Millefiori ma solo quando il miele posto nel vaso corrisponda
ad un raccolto da parte delle api, "assemblato" con
un processo naturale che non corrisponda ad una mescolatura operata
dall'uomo di mieli provenienti da diverse origini botaniche e/o
territoriali; in quel caso andrà definito come "Miscela".
Nel caso si utilizzi la dizione "millefiori" questa
non dovrà essere posta nello stesso rigo della definizione
"miele".
Rispetto
alla bozza di lavoro da noi pubblicata a suo tempo, nella versione
in francese, sono state operati alcuni miglioramenti ed è
stato risolta, speriamo definitivamente anche per gli "originali"
interpreti del Ministero dell'Agricoltura italiano, la possibilità
d'uso della definizione "miele di bosco" e la sostanziale
equivalenza di questa dizione con quella di "miele sostanzialmente
di melata".
Il testo licenziato dalla Commissione è stato fornito in
inglese e francese. E in attesa di adeguata e formale traduzione
da parte delle autorità ne forniamo una versione tradotta
a cura dell'U.N.A.API.
Nota
esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE
relativa al miele (pdf 111 kb)
Note
explicative concernantLa mise en uvre de la directive du Parlement
et du Conseil 2001/110/CE relative au miel (pdf 75 kb)
Explanatory
note on the implementation of Council Directive 2001/110/EC relating
to honey (pdf 25 kb)
1 Agosto, 2010
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