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LAVORAZIONE DEL MIELE: E' UN'ATTIVITA'
AGRICOLA
(23 agosto 2007) Il 21 agosto 2007 è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze che aggiorna l’elenco dei
beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse
di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi.
Si tratta cioè dell’elencazione dei beni prodotti e delle relative
attività agricole i cui redditi, in fase di valutazione dell’imponibile
ai fini della dichiarazione dei redditi, possono rientrare nel generale
reddito agrario dei terreni in gestione, con le opportune valutazioni
specifiche nel caso di redditi da allevamento (vedi apicoltura).
Il nuovo elenco include anche la “Lavorazione, raffinazione e confezionamento
del miele (ex 15.89.0)”, attività che era rimasta esclusa nella
precedente classificazione e che aveva determinato difficoltà di
interpretazione e valutazione dei redditi specialmente per gli apicoltori
che normalmente integrano la propria produzione con acquisti di miele
da altri produttori.
Nel nuovo decreto si specifica che la lavorazione, raffinazione e confezionamento
del miele vengono esplicitamente incluse anche in relazione alla legge
sull'apicoltura (legge 313 del 24 dicembre 2004), ma che di fatto, anche
in precedenza al decreto, queste potevano già configurarsi attività
agricole.
Pertanto alla luce di questa ultima considerazione e tenendo presente
che la legge sull’apicoltura definisce quali prodotti agricoli tutti i
prodotti dell’attività apistica, ritengo che anche per questi le
imposte vadano pagate secondo il reddito agrario del terreno disponibile.
I prodotti dell’apicoltura definiti agricoli sono: il miele, la cera d'api,
la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api,
le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
Ricordo infine che, oltre alle persone fisiche e le società semplici,
possono optare per l'imposizione dei redditi sulla base del valore catastale
dei terreni anche le società di persone, le società a responsabilità
limitata e le cooperative che rivestono la qualifica di società
agricola. (comma 1093, dell'art. 1 della legge n. 296/2006 – finanziaria
2007).
Vanni Floris
DECRETO 11 Luglio 2007 (GU n. 193 del 21-8-2007)
Individuazione
dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse
di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi.
(pdf 28 kb)
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ultima modifica:23 Agosto, 2007
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