L'indicazione
"miele vergine integrale" è nata per distinguere
una varietà di miele con caratteristiche qualitative superiori
a quelle previste per legge per la denominazione di base (miele).
Secondo il disciplinare che ne definisce la produzione, il miele vergine
integrale è un prodotto tradizionale, estratto per centrifugazione,
con umidità idonea a garantire una lunga conservazione naturale,
che non ha subito trattamenti che possono modificare le caratteristiche
proprie del miele fresco appena estratto e, in particolare, non ha
mai subito riscaldamenti a temperatura superiore a 40° C. Viene
inoltre conservato in modo da mantenerne inalterata la composizione
e presenta quindi le caratteristiche compositive e organolettiche
proprie della sua origine naturale e delle particolari procedure di
produzione e conservazione seguite.
Il disciplinare stabilisce infine che il miele vergine integrale commercializzato
con un'indicazione relativa all'origine botanica possegga determinati
requisiti di composizione che permettano di garantire l'effettiva
unifloralità.
Questa indicazione era prevista dalla legge nazionale sulla commercializzazione
del miele che è stata in vigore tra il 1982 e il 1998, ma è
stata oggi soppressa per incompatibilità con la normativa comunitaria,
alla quale l'Italia ha dovuto uniformarsi. Al momento attuale i produttori
di miele di qualità hanno presentato alla Comunità Europea
una domanda perché questa denominazione venga riconosciuta
a livello europeo attraverso il meccanismo delle "attestazioni
di specificità", un sistema che permette al consumatore
di riconoscere i prodotti agroalimentari che devono le loro speciali
e peculiari caratteristiche a particolari processi tradizionali di
preparazione. Nel momento in cui questa denominazione verrà
ufficialmente riconosciuta il consumatore avrà un ulteriore
strumento per riconoscere la qualità, più diretto e
garantito. |