L'indicazione
"miele vergine integrale" è nata per distinguere
una varietà di miele con caratteristiche qualitative superiori
a quelle previste per legge per la denominazione di base (miele).
Secondo il disciplinare che ne definisce la produzione, il miele
vergine integrale è un prodotto tradizionale, estratto per
centrifugazione, con umidità idonea a garantire una lunga
conservazione naturale, che non ha subito trattamenti che possono
modificare le caratteristiche proprie del miele fresco appena estratto
e, in particolare, non ha mai subito riscaldamenti a temperatura
superiore a 40° C. Viene inoltre conservato in modo da mantenerne
inalterata la composizione e presenta quindi le caratteristiche
compositive e organolettiche proprie della sua origine naturale
e delle particolari procedure di produzione e conservazione seguite.
Il disciplinare stabilisce infine che il miele vergine integrale
commercializzato con un'indicazione relativa all'origine botanica
possegga determinati requisiti di composizione che permettano di
garantire l'effettiva unifloralità.
Questa indicazione era prevista dalla legge nazionale sulla commercializzazione
del miele che è stata in vigore tra il 1982 e il 1998, ma
è stata oggi soppressa per incompatibilità con la
normativa comunitaria, alla quale l'Italia ha dovuto uniformarsi.
Al momento attuale i produttori di miele di qualità hanno
presentato alla Comunità Europea una domanda perché
questa denominazione venga riconosciuta a livello europeo attraverso
il meccanismo delle "attestazioni di specificità",
un sistema che permette al consumatore di riconoscere i prodotti
agroalimentari che devono le loro speciali e peculiari caratteristiche
a particolari processi tradizionali di preparazione. Nel momento
in cui questa denominazione verrà ufficialmente riconosciuta
il consumatore avrà un ulteriore strumento per riconoscere
la qualità, più diretto e garantito. |