Il Consiglio
regionale ha approvato
Il Commissario di Governo ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge
TITOLO
I Finalità
ARTICOLO 1
1. Al fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle
attività zootecniche minori e per favorire lo sviluppo della
più ampia gamma di potenzialità produttive ed agricole
nel rispetto delle risorse ambientali, la Regione assume iniziative
atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, a valorizzarne i
prodotti ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascolo delle
api, anche come fattore del miglioramento qualitativo e quantitativo
delle produzioni agricole con particolare riguardo alle colture
foraggere, da seme e alla frutticoltura.
TITOLO
II Commissione apistica regionale
ARTICOLO 2
1. E' costituita la commissione apistica regionale, con sede presso
il servizio agricoltura, foreste ed alimentazione della giunta regionale.
Essa è composta: a) dall'assessore regionale all'agricoltura
o da un suo delegato che la presiede; b) dal responsabile del settore
zootecnico della Regione; c) dai quattro presidenti dei consorzi
apistici provinciali presenti nella regione o rispettivi delegati;
d) da tre esperti in materia di apicoltura designati dalle organizzazioni
professionali agricole più rappresentative operanti a livello
regionale; e) da un rappresentante per ciascuna associazione di
apicoltori riconosciuta ai sensi del regolamento CEE 1360/ 78; f)
da un tecnico designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale
per l'Umbria e le Marche. 2. Funge da segretario della commissione
un dipendente della Regione con qualifica non inferiore al settimo
livello. 3. La commissione apistica regionale esprime pareri e proposte
su iniziative, interventi e studi relativi a perseguire le finalità
di cui alla presente legge. 4. Essa si riunisce almeno due volte
l'anno ed ogni volta che sia richiesto da almeno quattro membri;
i componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente
della giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
TITOLO III Programmi di intervento e beneficiari
ARTICOLO 3
1. La giunta regionale è autorizzata a finanziare annualmente
programmi di intervento in base alle proposte presentate dai soggetti
di cui al seguente comma 6. 2. Le iniziative ammesse a contributo,
ferme restando le spese per le iniziative dei consorzi apistici
provinciali in materia sanitaria, riguardano: a) ristrutturazione,
ammodernamento o rinnovo di apiari, nonchè adeguamento dei
locali di lavorazione dei prodotti apistici alla normativa nazionale
e alle disposizioni comunitarie in materia di miele e suoi derivati;
b) sostituzione di alveari esistenti eliminati a seguito di provvedimenti
dell'autorità sanitaria sulla base di documentazione, rilasciata
dalla stessa, comprovante l'avvenuta distribuzione; c) acquisto
di alimenti che si rendessero necessari per la sopravvivenza degli
alveari per calamità naturali, in proporzione al numero degli
alveari denunciati o censiti annualmente; d) allevamento di api
regine selezionate a norma del DM 27 marzo 1951; e) acquisto di
fogli cerei presso ditte debitamente autorizzate a norma delle vigenti
disposizioni in materia e che siano scortati da attestazione di
avvenuto trattamento di sterilizzazione da rilasciarsi dal titolare
della ditta fornitrice; f) assistenza tecnica agli apicoltori, attività
idonee alla ricerca delle cause di mortalità delle api, al
risanamento e alla profilassi; g) organizzazione di un servizio
di impollinazione; h) attività promozionali per la migliore
conoscenza dei prodotti dell'apicoltura; i) assunzione di iniziative
volte alla commercializzazione, alla valorizzazione ed al consumo
dei prodotti apistici di origine marchigiana anche attraverso organismi
cooperativi a carattere regionale; l) stampa di pubblicazioni o
periodici di carattere apistico, tra cui in particolare quelli concernenti
informazioni sulle proprietà e l'uso di prodotti antiparassitari
in rapporto al problema produttivo delle api; m) acquisto di sementi
e piante nettarifere. 3. Viene concesso un contributo in conto capitale
sino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, dietro presentazione
da parte degli apicoltori, di un programma, per le iniziative di
cui alle lettere a), d), e). 4. Viene concesso un indennizzo in
conto capitale sino al 50% dell'ammontare delle spese sostenute
e documentate a seguito di calamità naturali, di cui alle
lettere b) e c). 5. Per gli interventi di cui alle lettere g), h),
i), l) e m) viene concesso un finanziamento in rapporto alle disponibilità
finanziarie stabilite per ciascun anno, dietro presentazione di
un programma organico di intervento, così come indicato al
comma 1; per gli interventi di cui alla lettera f) viene concesso
un contributo fino all'80% della spesa massima ritenuta ammissibile.
6. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente
legge: a) apicoltori singoli che gestiscono almeno 10 alveari; b)
cooperative con un numero di alveari non inferiore a 180; c) forme
associative con un numero di soci non inferiore a 20 e con un patrimonio
di almeno 200 alveari; d) consorzi apistici regionale e provinciali;
e) associazioni di apicoltori di cui al regolamento CEE 1360/78.
TITOLO IV Censimento e denuncia alveari
ARTICOLO 4
1. I consorzi apistici provinciali provvedono al censimento degli
alveari entro il 31 marzo dell'anno successivo all'entrata in vigore
della presente legge. 2. I dati del censimento vanno aggiornati
annualmente entro la stessa data. 3. I risultati del censimento
vanno tempestivamente comunicati al servizio veterinario delle USL,
ai sindaci competenti per territorio e alla Regione. 4. A tal fine
i possessori e i detentori di alveari di qualunque tipo sono tenuti
a denunciare ai consorzi apistici provinciali, competenti per territorio,
il numero degli alveari che posseggono, distinguendoli in impianti
stanziali o nomadi, la località dove sono posti e le zone
in cui questi ultimi eventualmente saranno trasportati durante il
periodo indicato. 5. La mancata denuncia, oltre alle sanzioni previste
dall'articolo 18, esclude l'apicoltore dai benefici previsti dalla
presente legge. 6. All'atto della denuncia sarà rilasciato
da parte del consorzio apistico un cartello indicativo, da esporre
in modo visibile presso gli apiari, riportante il numero di matricola
atto ad identificare l'apicoltore.
TITOLO V Denuncia malattie ed interventi sanitari
e profilattici
ARTICOLO 5.
1. E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque
tipo e riscontri la comparsa di malattie contagiose o di api morte
per cause sconosciute, di denunciarle immediatamente al sindaco
del comune di appartenenza, al servizio veterinario della USL competente
per territorio, alla Regione e al consorzio apistico provinciale.
2. In particolare dovranno essere denunciate le seguenti malattie
accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, peste
europea e varroasi e tutte le altre che dovessero essere denunciabili.
3. Ai trasgressori si applicano le norme dell'articolo 16 del RDL
23 ottobre 1925, n. 2079 (convertito nella legge 18 marzo 1926,
n. 562) e dell'articolo 163 del regolamento di polizia veterinaria
8 febbraio 1954, n. 320 e successivi.
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ARTICOLO
6
1. E' tassativamente vietato a quanti abbiano alveari affetti o
sospetti di malattie contagiose di esporre o lasciare a portata
delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale infetto o sospetto
di malattia di cui all'articolo precedente. E' fatto inoltre divieto
di alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele
e cera di alveari infetti o sospetti di malattia. Ciò fino
a quando, dopo gli opportuni provvedimenti sanitari, l'apiario non
sia stato dichiarato indenne dalle competenti autorità .
ARTICOLO
7
1. Le USL - servizio veterinario - attuano i controlli diagnostici
e gli interventi sanitari e profilattici richiesti dalle leggi sanitarie
in vigore in materia di apicoltura e promuovono periodici accertamenti
sanitari sugli apiari, avvalendosi anche degli esperti dei consorzi
apistici provinciali.
ARTICOLO
8
1. La vendita di api vive od il trasferimento di alveari, possono
avvenire solo quando questi siano accompagnati da un certificato
sanitario che ne attesti la sanità e la loro provenienza
da allevamento sano e sito in zona non infetta rilasciato da non
oltre trenta giorni dalla competente autorità sanitaria.
2. Il trasferimento temporaneo, sempre che avvenga nell'ambito dello
stesso comune, è consentito senza il rilascio del certificato
sanitario di cui al comma 1, qualora non ostino motivi di polizia
veterinaria.
ARTICOLO
9
1. L'impiego di medicamenti a scopo terapeutico e profilattico negli
apiari dovrà essere eseguito sotto il controllo dell'autorità
sanitaria competente per territorio e ciò ai fini di evitare
l'eventuale presenza di residui e/ o di metaboliti dei farmaci impiegati
nei prodotti degli alveari.
TITOLO VI Disciplina nomadismo
ARTICOLO 10
1. Gli apicoltori che intendano esercitare il nomadismo nell'ambito
del territorio della regione, devono preventivamente presentare
domanda di trasferimento al comune di destinazione ed al consorzio
apistico della provincia in cui sarà installato l'apiario.
2. In detta istanza devono essere specificati nome e cognome del
proprietario, località di destinazione, numero degli alveari,
durata di trasferimento con relativo percorso e tempo di permanenza.
La stessa deve pervenire al consorzio prima del trasferimento a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con allegato il certificato
sanitario, di cui al precedente articolo 8; in ogni arnia in nomadismo
deve inoltre recare targhetta, piombino od altro contrassegno, inamovibile
e portante l'indirizzo del proprietario. 3. L'apicoltore non può
procedere a spostare gli alveari senza aver ottenuto il relativo
nulla - osta.
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ARTICOLO
11
1. I consorzi apistici provinciali, ove accertino che non vengono
soddisfatte le procedure di cui al precedente articolo 10, segnalano
la trasgressione alle autorità competenti, per l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge. 2. I consorzi apistici provvedono
inoltre a mezzo dei propri esperti agli opportuni controlli degli
apiari nomadi, ai fini della verifica della documentazione sanitaria
per l'eventuale denuncia alle competenti autorità sanitarie
in caso di carenza od assenza della stessa prescritta documentazione.
3. La mancata o tardiva presentazione della domanda di trasferimento
di apiari da parte di apicoltori, comporta l'esclusione dai benefici
di cui al precedente articolo 3, oltre alle sanzioni previste dalle
leggi vigenti. 4. I nomadisti della regione Marche che esercitano
il nomadismo in altre regioni, al rientro nel territorio marchigiano
hanno l'obbligo di presentare al servizio veterinario competente
il certificato sanitario rilasciato dall'USL della località
o delle località in cui hanno esercitato il nomadismo negli
ultimi 30 giorni. 5. I nomadisti provenienti da fuori regione sono
tenuti al rispetto delle norme della presente legge.
ARTICOLO
12
1. Gli apicoltori che esercitano l'apicoltura in forma nomade devono
osservare, nella dislocazione del proprio apiario, rispetto agli
apiari stanziali e/ o nomadi già insediati, le distanze minime
indicate nella tabella allegata alla presente legge. 2. Le distanze
indicate nell'allegato vanno rispettate anche tra gli apiari fissi.
Esse comunque non valgono per le postazioni di svernamento, il periodo
di assenza di fioritura e per gli apiari già esistenti all'entrata
in vigore della presente legge. 3. Detta tabella potrà essere
aggiornata dalla commissione apistica regionale di cui al precedente
artº 2.
TITOLO VII Disciplina trattamenti antiparassitari
ARTICOLO 13
1. I trattamenti realizzati con prodotti antiparassitari (insetticidi
- acaricidi - diserbanti - fungicidi) sono proibiti, qualunque sia
l'apparecchio applicatore impiegato, in quanto provocano gravi danni
agli insetti pronubi nella impollinazione incrociata: a) sulle piante
legnose - frutticole ed erbacee dall'inizio della loro fioritura
alla caduta dei petali; b) sugli alberi e sulle colture di qualsiasi
specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo
che queste ultime siano preventivamente sfalciate.
ARTICOLO
14
1. Ove i trattamenti antiparassitari dovessero essere effettuati,
in via eccezionale, con mezzi aerei, essi devono essere autorizzati
di volta in volta e caso per caso dalla giunta regionale. 2. La
domanda va presentata almeno venti giorni prima dell'eventuale effettuazione
del trattamento. 3. Nella domanda vanno specificati; a) zona e località
di applicazione, risultanti da apposito piano di volo; b) natura
e tipo di prodotto applicato; c) dose ed utilizzazione; d) epoca
del trattamento e coltura da trattare.
ARTICOLO
15
1. E' fatto divieto a chiunque di consigliare o prescrivere tecniche
fitoiatriche in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.
2. A carico degli inadempienti di cui agli articoli 13 e 14 e al
presente articolo si procede a norma di legge.
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ARTICOLO
16
1. La vigilanza sull'osservanza del divieto di cui all'articolo
15 è svolta dal personale del corpo forestale, dalle guardie
ecologiche e comunali, dagli agenti di vigilanza in materia di caccia
e pesca, che hanno facoltà di accedere in ogni momento agli
apiari ed alle colture per gli opportuni controlli, avvalendosi
degli esperti delle USL e dei consorzi apistici.
TITOLO VIII Assistenza agli apicoltori, difesa
prodotti ed attività promozionali
ARTICOLO 17
1. I consorzi apistici provinciali, le associazioni riconosciute
ai sensi del regolamento CEE 1360/ 78, gli istituti di promozione
dello sviluppo agricolo delle organizzazioni professionali agricole
più rappresentative operanti nel territorio regionale promuovono
e la Regione coordina tutte le iniziative a carattere professionale
e tecnico intese allo sviluppo dell'apicoltura, favorendo tra l'altro:
a) l'istituzione di corsi pratici, svolgendo azione pratica a mezzo
dei propri esperti; b) l'organizzazione tra i propri soci e gli
agricoltori di un " servizio di impollinazione" nelle
zone particolarmente vocate a questo tipo di intervento; c) la pubblicazione
di stampe o periodici di carattere apistico tra cui in particolare
quelli concernenti informazioni sulle proprietà e l'uso di
prodotti antiparassitari e quelli sulla prevenzione e difesa contro
le malattie delle api.
TITOLO IX Disposizioni finali e finanziarie
ARTICOLO 18
1. Ai contravventori delle norme sostenute nella presente legge
viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 20.000
a L. 200.000 fatte salve le sanzioni stabilite dalle norme penali.
ARTICOLO
19
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della
presente legge, sono autorizzate, per l'anno 1987, le seguenti spese:
a) per le finalità previste dalle lettere a) e b), lire 100
milioni; b) per le finalità previste dalle lettere c), d),
e), g), lire 100 milioni; c) per le finalità previste dalla
lettera f), lire 100 milioni. 2. Per ciascuno degli anni successivi,
l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di
approvazione dei rispettivi bilanci. 3. Alla copertura degli oneri
derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede nel
modo che segue: a) all'onere di lire 300 milioni, relativo all'anno
1987: 1) quanto a lire 200 milioni, riferiti alle lettere a) e b)
del comma 1, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto a carico del capitolo 5100102 dello stato di previsione
della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento
denominato " Norme per l'incremento, la tutela ed il miglioramento
dell'apicoltura" di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 3/
bis; 2) quanto a lire 100 milioni, riferiti alla lettera c) del
comma 1, con lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 3114105
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987;
b) agli oneri relativi agli anni successivi: 1) per quelli riferiti
alle lettere a) e b) del comma 1 mediante impiego di quota parte
delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle
disponibilità recate dall'articolo 3 della legge 8 novembre
1986, n. 752; 2) per quelli riferiti alla lettera c) dello stesso
comma 1, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla
Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni
ed integrazioni. 4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese
autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte: a) per l'anno
1987, a carico dei seguenti capitoli che, con la presente legge,
si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio
di detto anno, con le seguenti denominazioni e con i controindicati
stanziamenti di competenza e di cassa: 1. Per l'attuazione degli
interventi previsti dall'articolo 3 della presente legge, sono autorizzate,
per l'anno 1987, le seguenti spese: a) per le finalità previste
dalle lettere a) e b), lire 100 milioni; b) per le finalità
previste dalle lettere c), d), e), g), lire 100 milioni; c) per
le finalità previste dalla lettera f), lire 100 milioni.
2. Per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa
sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi
bilanci. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione
della presente legge si provvede nel modo che segue: a) all'onere
di lire 300 milioni, relativo all'anno 1987: 1) quanto a lire 200
milioni, riferiti alle lettere a) e b) del comma 1, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100102
dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno,
all'uopo utilizzando l'accantonamento denominato " Norme per
l'incremento, la tutela ed il miglioramento dell'apicoltura"
di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 3/ bis; 2) quanto a lire
100 milioni, riferiti alla lettera c) del comma 1, con lo stanziamento
iscritto a carico del capitolo 3114105 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno 1987; b) agli oneri relativi
agli anni successivi: 1) per quelli riferiti alle lettere a) e b)
del comma 1 mediante impiego di quota parte delle somme spettanti
alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità
recate dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752; 2) per
quelli riferiti alla lettera c) dello stesso comma 1, mediante impiego
di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione
del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le somme occorrenti
per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1,
sono iscritte: a) per l'anno 1987, a carico dei seguenti capitoli
che, con la presente legge, si istituiscono nello stato di previsione
della spesa del bilancio di detto anno, con le seguenti denominazioni
e con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: 1)
capitolo 3114201 " Contributi nelle spese per la ristrutturazione,
l'ammodernamento o il rinnovo di apiari, per l'adeguamento dei locali
di lavorazione dei prodotti apistici alla normativa nazionale e
comunitaria, nonchè per la sostituzione di alveari eliminati
a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitari",
lire 100 milioni, OMISSIS b) per gli anni successivi, a carico dei
capitoli corrispondenti. 5. Gli stanziamenti di competenza e di
cassa del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 200 milioni".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona,
addì 8 ottobre 1987. 1. Per l'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 3 della presente legge, sono autorizzate,
per l'anno 1987, le seguenti spese: a) per le finalità previste
dalle lettere a) e b), lire 100 milioni; b) per le finalità
previste dalle lettere c), d), e), g), lire 100 milioni; c) per
le finalità previste dalla lettera f), lire 100 milioni.
2. Per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa
sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi
bilanci. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione
della presente legge si provvede nel modo che segue: a) all'onere
di lire 300 milioni, relativo all'anno 1987: 1) quanto a lire 200
milioni, riferiti alle lettere a) e b) del comma 1, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100102
dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno,
all'uopo utilizzando l'accantonamento denominato " Norme per
l'incremento, la tutela ed il miglioramento dell'apicoltura"
di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 3/ bis; 2) quanto a lire
100 milioni, riferiti alla lettera c) del comma 1, con lo stanziamento
iscritto a carico del capitolo 3114105 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno 1987; b) agli oneri relativi
agli anni successivi: 1) per quelli riferiti alle lettere a) e b)
del comma 1 mediante impiego di quota parte delle somme spettanti
alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità
recate dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752; 2) per
quelli riferiti alla lettera c) dello stesso comma 1, mediante impiego
di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione
del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le somme occorrenti
per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1,
sono iscritte: a) per l'anno 1987, a carico dei seguenti capitoli
che, con la presente legge, si istituiscono nello stato di previsione
della spesa del bilancio di detto anno, con le seguenti denominazioni
e con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS
2) capitolo 3114101 " Contributi agli apicoltori nelle spese
per l'acquisto di alimenti per gli alveari, l'allevamento di api
regine selezionate, l'acquisto di fogli cerei, servizi di impollinazione,
attività promozionali per la diffusione e la commercializzazione
dei prodotti apistici, nonchè per l'acquisto di sementi e
piante nettarifere", lire 100 milioni; OMISSIS b) per gli anni
successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 5. Gli stanziamenti
di competenza e di cassa del capitolo 5100102 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 200
milioni". La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data
ad Ancona, addì 8 ottobre 1987. 1. Per l'attuazione degli
interventi previsti dall'articolo 3 della presente legge, sono autorizzate,
per l'anno 1987, le seguenti spese: a) per le finalità previste
dalle lettere a) e b), lire 100 milioni; b) per le finalità
previste dalle lettere c), d), e), g), lire 100 milioni; c) per
le finalità previste dalla lettera f), lire 100 milioni.
2. Per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa
sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi
bilanci. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione
della presente legge si provvede nel modo che segue: a) all'onere
di lire 300 milioni, relativo all'anno 1987: 1) quanto a lire 200
milioni, riferiti alle lettere a) e b) del comma 1, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100102
dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno,
all'uopo utilizzando l'accantonamento denominato " Norme per
l'incremento, la tutela ed il miglioramento dell'apicoltura"
di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 3/ bis; 2) quanto a lire
100 milioni, riferiti alla lettera c) del comma 1, con lo stanziamento
iscritto a carico del capitolo 3114105 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno 1987; b) agli oneri relativi
agli anni successivi: 1) per quelli riferiti alle lettere a) e b)
del comma 1 mediante impiego di quota parte delle somme spettanti
alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità
recate dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752; 2) per
quelli riferiti alla lettera c) dello stesso comma 1, mediante impiego
di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione
del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le somme occorrenti
per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1,
sono iscritte: a) per l'anno 1987, a carico dei seguenti capitoli
che, con la presente legge, si istituiscono nello stato di previsione
della spesa del bilancio di detto anno, con le seguenti denominazioni
e con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: OMISSIS
3) la denominazione del capitolo 3114105 è così modificata:
" Contributi alle associazioni di apicoltori per lo svolgimento
di assistenza tecnica"; b) per gli anni successivi, a carico
dei capitoli corrispondenti. 5. Gli stanziamenti di competenza e
di cassa del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 200 milioni".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E'fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona,
addì 8 ottobre 1987. b) per gli anni successivi, a carico
dei capitoli corrispondenti. 5. Gli stanziamenti di competenza e
di cassa del capitolo 5100102 dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 200 milioni".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona,
addì 8 ottobre 1987.
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