CAPO
II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)
ARTICOLO 11
(Disposizioni per l’attività del settore apistico)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i possessori
di alveari di qualunque tipo comunicano all’Azienda sanitaria locale
(ASL) territorialmente competente la localizzazione invernale degli
alveari stessi, specificando se si tratta di impianti stanziali
o nomadi. All’atto della presentazione della comunicazione è
rilasciato un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso
gli apiari.
2. Chiunque vende api vive, oppure trasferisce
alveari anche per scopi diversi dal nomadismo, è tenuto a
munirsi di un certificato sanitario, rilasciato da non oltre trenta
giorni dal dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL territorialmente
competente, che ne attesti la provenienza da un apiario:
a) in cui a seguito di visita veterinaria non sono state rilevate
manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive
modifiche ed integrazioni;
b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico
annuale nei riguardi della varroasi, sotto controllo veterinario;
c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria.
3. E’ fatto divieto di effettuare trattamenti
insetticidi e acaricidi:
a) sulle piante legnose ed erbacee dall’inizio della loro fioritura
alla caduta dei petali;
b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le
vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente
sfalciate.
4. Per la violazione delle prescrizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 si applica una sanzione amministrativa da
euro 25,00 a euro 75,00.
5. Per la violazione di cui al comma 3, la
provincia competente per territorio provvede all’accertamento, all’irrogazione
delle sanzioni e all’introito dei relativi proventi. La vigilanza
sul rispetto del divieto è svolta dal personale del corpo
forestale, dagli agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca
dipendenti dalle province, dalle guardie ecologiche, da quelle comunali
nonché dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria,
che hanno facoltà di accedere in ogni momento alle colture
per gli opportuni controlli.
6. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2,
i dipartimenti di prevenzione veterinari delle ASL competenti, cui
sono affidati compiti di vigilanza sanitaria degli apiari nomadi
e stanziali, nonché la verifica del rispetto delle indicazioni
formulate nelle autorizzazioni al trasferimento degli apiari nomadi,
provvedono all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni, nonché
all’introito dei relativi proventi.
ARTICOLO 12
(Disciplina del nomadismo in apicoltura)
1. Ai fini del presente articolo per nomadismo
si intende la conduzione dell’allevamento apistico basata sull’utilizzazione
di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti
annuali degli apiari.
2. Con decreto del direttore generale è
costituita, presso ogni ASL, una commissione apistica locale. La
commissione dura in carica tre anni ed è composta da:
a) il dirigente del dipartimento di prevenzione veterinario della
ASL, in funzione di Presidente;
b) due esperti in materia di apicoltura designati dalle associazioni
degli apicoltori;
c) due dirigenti veterinari del dipartimento di prevenzione veterinario
della ASL.
3. La commissione, allo scopo di tutelare
la sanità degli apiari, nonché le esigenze di pascolo
degli stessi, stabilisce i criteri per disciplinare l’assegnazione
delle postazioni per l’esercizio
del nomadismo, la consistenza degli apiari nomadi da immettere nelle
singole zone e la durata della stabulazione degli stessi in zona.
4. Chiunque intenda trasferire a scopo di
nomadismo i propri alveari sul territorio della Regione Lombardia
deve richiedere l’autorizzazione al dipartimento di prevenzione
veterinario
dell’ASL competente per territorio di destinazione. Il dipartimento,
previo motivato parere della commissione apistica locale, rilascia
l’autorizzazione, con indicazione dell’ubicazione della postazione
di pascolo apistico, il numero di alveari trasferibili, il periodo
massimo di permanenza ed il tipo di fioritura che viene sfruttata.
A seguito dell’autorizzazione, l’effettivo trasferimento verso le
postazioni di pascolo apistico deve essere comunicato, nei giorni
immediatamente precedenti, al dipartimento di prevenzione veterinario
dell’ASL competente per territorio di destinazione, che provvede
a rilasciare l’apposito cartello da esporre presso l’apiario a cura
dell’apicoltore.
5. Per motivate esigenze di sfruttamento di
particolari pascoli, per servizi di impollinazione imprevisti o,
comunque, qualora si renda necessario l’urgente trasferimento dell’apiario
al fine di garantire la sopravvivenza delle api stesse, è
consentito lo spostamento degli alveari anche senza la richiesta
di autorizzazione e la comunicazione di trasferimento di cui al
comma 4, fermo restando l’obbligo di munirsi del certificato sanitario
di cui all’articolo 11, comma 2.
6. In tali casi gli apicoltori interessati
devono immediatamente informare il dipartimento di prevenzione veterinario
dell’ASL competente per territorio di destinazione.
7. Per consentire all’apicoltore nomade il
pieno utilizzo del pascolo nettarifero, in rapporto alle variazioni
stagionali dei tempi di fioritura, è consentito un anticipo
o una proroga fino a non oltre i venti giorni del periodo massimo
di permanenza nelle zone di pascolo fissato nell’autorizzazione
di cui al comma 4.
8. Per la violazione delle prescrizioni di
cui ai commi 4 e 6 si applica una sanzione amministrativa da euro
25,00 a euro 75,00. Al procedimento sanzionatorio si applica il
comma 6 dell’articolo 11.
9. Con provvedimento della Giunta regionale,
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, sono
fissate le modalità per il rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 4 ed
il trasferimento degli apiari, anche per scopi diversi dal nomadismo.
Dalla data di pubblicazione sul Burl di tale provvedimento il Regolamento
regionale 14 maggio 1985, n. 4
(Disciplina del nomadismo in apicoltura sul territorio lombardo)
è abrogato.
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