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LOMBARDIA - LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 24-03-2004
Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004.

Contenente: Disposizioni per l'attività del settore apistico e Disciplina del nomadismo in apicoltura
 
CAPO II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

ARTICOLO 11
(Disposizioni per l’attività del settore apistico)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i possessori di alveari di qualunque tipo comunicano all’Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente la localizzazione invernale degli
alveari stessi, specificando se si tratta di impianti stanziali o nomadi. All’atto della presentazione della comunicazione è rilasciato un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso gli apiari.

2. Chiunque vende api vive, oppure trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo, è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato da non oltre trenta giorni dal dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL territorialmente competente, che ne attesti la provenienza da un apiario:
a) in cui a seguito di visita veterinaria non sono state rilevate manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modifiche ed integrazioni;
b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale nei riguardi della varroasi, sotto controllo veterinario;
c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria.

3. E’ fatto divieto di effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:
a) sulle piante legnose ed erbacee dall’inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;
b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate.

4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00.

5. Per la violazione di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni e all’introito dei relativi proventi. La vigilanza sul rispetto del divieto è svolta dal personale del corpo forestale, dagli agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca dipendenti dalle province, dalle guardie ecologiche, da quelle comunali nonché dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno facoltà di accedere in ogni momento alle colture per gli opportuni controlli.

6. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, i dipartimenti di prevenzione veterinari delle ASL competenti, cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria degli apiari nomadi e stanziali, nonché la verifica del rispetto delle indicazioni formulate nelle autorizzazioni al trasferimento degli apiari nomadi, provvedono all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni, nonché all’introito dei relativi proventi.

ARTICOLO 12
(Disciplina del nomadismo in apicoltura)

1. Ai fini del presente articolo per nomadismo si intende la conduzione dell’allevamento apistico basata sull’utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti
annuali degli apiari.

2. Con decreto del direttore generale è costituita, presso ogni ASL, una commissione apistica locale. La commissione dura in carica tre anni ed è composta da:
a) il dirigente del dipartimento di prevenzione veterinario della ASL, in funzione di Presidente;
b) due esperti in materia di apicoltura designati dalle associazioni degli apicoltori;
c) due dirigenti veterinari del dipartimento di prevenzione veterinario della ASL.

3. La commissione, allo scopo di tutelare la sanità degli apiari, nonché le esigenze di pascolo degli stessi, stabilisce i criteri per disciplinare l’assegnazione delle postazioni per l’esercizio
del nomadismo, la consistenza degli apiari nomadi da immettere nelle singole zone e la durata della stabulazione degli stessi in zona.

4. Chiunque intenda trasferire a scopo di nomadismo i propri alveari sul territorio della Regione Lombardia deve richiedere l’autorizzazione al dipartimento di prevenzione veterinario
dell’ASL competente per territorio di destinazione. Il dipartimento, previo motivato parere della commissione apistica locale, rilascia l’autorizzazione, con indicazione dell’ubicazione della postazione di pascolo apistico, il numero di alveari trasferibili, il periodo massimo di permanenza ed il tipo di fioritura che viene sfruttata. A seguito dell’autorizzazione, l’effettivo trasferimento verso le postazioni di pascolo apistico deve essere comunicato, nei giorni immediatamente precedenti, al dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL competente per territorio di destinazione, che provvede a rilasciare l’apposito cartello da esporre presso l’apiario a cura dell’apicoltore.

5. Per motivate esigenze di sfruttamento di particolari pascoli, per servizi di impollinazione imprevisti o, comunque, qualora si renda necessario l’urgente trasferimento dell’apiario al fine di garantire la sopravvivenza delle api stesse, è consentito lo spostamento degli alveari anche senza la richiesta di autorizzazione e la comunicazione di trasferimento di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di munirsi del certificato sanitario di cui all’articolo 11, comma 2.

6. In tali casi gli apicoltori interessati devono immediatamente informare il dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL competente per territorio di destinazione.

7. Per consentire all’apicoltore nomade il pieno utilizzo del pascolo nettarifero, in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, è consentito un anticipo o una proroga fino a non oltre i venti giorni del periodo massimo di permanenza nelle zone di pascolo fissato nell’autorizzazione di cui al comma 4.

8. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 6 si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00. Al procedimento sanzionatorio si applica il comma 6 dell’articolo 11.

9. Con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, sono fissate le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4 ed
il trasferimento degli apiari, anche per scopi diversi dal nomadismo. Dalla data di pubblicazione sul Burl di tale provvedimento il Regolamento regionale 14 maggio 1985, n. 4
(Disciplina del nomadismo in apicoltura sul territorio lombardo) è abrogato.


U.N.A.API. Str. Tassarolo 22 - 15067 Novi Ligure AL
ultima modifica: 01.08.2010 -