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Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 9 luglio
1984 n. 36 è sostituito dai seguenti: <<I contributi
per gli interventi di cui alla lettera h) possono essere concessi
anche alle associazioni e cooperative tra apicoltori costituite
con un numero minimo di cinquanta partecipanti e non meno di cento
apiari posti in territorio regionale e risultanti in regola con
la denuncia prevista dal primo comma dell'articolo 10. Le domande
devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 aprile
di ogni anno con allegati i programmi di intervento ed il nulla
osta rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali nel
cui territorio sono situati gli apiari da trattare. Ai fini del
conteggio dei partecipanti e degli apiari l'apicoltore non potrà
figurare in più di una associazione o cooperativa nell'ambito
della regione. Per gli interventi di cui alle lettere f), g) e h)
possono essere concessi contributi fino ad un massimo dell'80 per
cento della spesa ritenuta ammissibile>>.
ARTICOLO
2
1. All'articolo 19, primo comma, della legge regionale 9 luglio
1984, n. 36, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
<<h) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per violazione delle
norme emanate in attuazione dell'articolo 14>>.
ARTICOLO
3
1. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 9 luglio
1984 n. 36 è sostituito dal seguente: <<Per l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere c)
ed h) dell'articolo 19 provvedono i competenti enti delegati, ai
sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, o le Unità
sanitarie locali, ai sensi della legge regionale 14 aprile 1983
n. 11, se la violazione sia stata accertata da soggetti dipendenti
di queste ultime>>.
ARTICOLO 4
1. La lettera d) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale
9 luglio 1984 n. 36, è così sostituita: <<d)
al confine di proprietà prospiciente l'uscita di volo delle
api>>.
ARTICOLO 5
1. Per l'anno 1987 le domande per ottenere i contributi di cui alla
lettera h) dell'articolo 5 della legge regionale 9 luglio 1984 nº
36 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata
in vigore della presente legge. La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Liguria. Data a Genova, addì 26 marzo 1987
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