Il Consiglio
Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO
I
FINALITA' E DEFINIZIONI
ARTICOLO 1 Finalità della legge
La Regione Liguria emana la presente legge per favorire lo sviluppo,
la tutela e la riqualificazione dell'apicoltura nonché la
promozione di allevamenti di altra fauna minore.
ARTICOLO
2 Definizioni
Ai fini della presente legge si considera: a) <<apicoltore>>
chiunque allevi le api sia come attività principale sia come
attività secondaria; b) <<alveare>> l'arnia contenente
più di un favo e la famiglia di api; c) <<apiario>>
uno o più alveari collocati in una postazione costituenti
un insieme unitario; d) <<alveare stanziale>> l'alveare
che non viene spostato nel corso dell'anno; e) <<alveare nomade>>
l'alveare che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
f) <<prodotti minori>> dell'allevamento delle api quei
prodotti che, pur con minore rilevanza rispetto al miele, vanno
ad incrementare il bilancio dell'azienda apicola.
TITOLO II
SVILUPPO E TUTELA DELL'APICOLTURA
ARTICOLO 3 Comitato consultivo regionale per l'apicoltura.
Composizione E' costituito il Comitato consultivo regionale per
l'apicoltura composto da: a) l'assessore regionale incaricato o
un suo delegato che lo presiede; b) un dipendente tecnico del Settore
agricoltura e foreste; c) il responsabile del servizio veterinario
regionale; d) un rappresentate per ognuna delle associazioni e cooperative
di apicoltori composte da un minimo di 50 partecipanti e un rappresentante
per ognuna delle Unioni di Associazioni di produttori di miele riconosciute
ai sensi della legge regionale 10 giugno 1983 n. 23; e) un tecnico
apistico scelto dalla Giunta regionale tra professori e ricercatori
di istituti universitari di apicoltura; f) un tecnico apistico designato
dall'istituto zooprofilattico interregionale del Piemonte, della
Liguria e della Valle d'Aosta; g) un rappresentante di ognuna delle
tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative
in sede nazionale. Le associazioni e cooperative di apicoltori di
cui alla lettera d) del presente articolo sono tenute a comunicare
al Presidente della Giunta regionale l'avvenuta costituzione delle
associazioni e delle cooperative medesime. Hanno diritto di partecipare
al comitato le associazioni e le cooperative che abbiano comunicato
l'avvenuta costituzione entro la data di costituzione del Comitato
stesso. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Le sedute sono
valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso
di parità prevale il voto del presidente. Ai componenti del
Comitato sono corrisposti le indennità e i rimborsi spese
previsti dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 5 marzo 1984
n. 13 <<Disciplina indennità e rimborso spese a componenti
commissioni, comitati e collegi operanti presso la Regione>>.
Per i componenti del Comitato che siano dipendenti regionali si
applicano le disposizioni vigenti in materia.
ARTICOLO
4 Compiti del Comitato consultivo regionale
Il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura propone alla Giunta
regionale iniziative e interventi utili a perseguire le finalità
della presente legge ed esprime i pareri che gli sono richiesti
dalla Giunta stessa, in particolare in ordine: a) ai programmi di
intervento di cui all'articolo 5; b) alle distanze degli apiari
tra di loro; c) ai contributi di cui alle lettere f), g) e h) dell'articolo
5; d) alle attività di formazione e di aggiornamento professionale;
e) ai programmi di studio, sviluppo, sostegno e tutela del settore.
ARTICOLO
5 Programma degli interventi
La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per
l'apicoltura, propone annualmente al Consiglio regionale che l'approva,
il programma degli interventi per la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura,
contenente in particolare le seguenti iniziative: a) impianto, ristrutturazione,
ammodernamento o rinnovo di apiari ivi compresa la conversione di
bugni villici; b) sostituzione di alveari eliminati a seguito di
provvedimenti dell'autorità sanitaria; c) acquisto di macchinari
e attrezzature per l'esercizio di attività apistiche, con
l'esclusione degli automezzi; d) acquisto di macchinari e attrezzature
per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
dell'apicoltura; e) allevamento di api regine selezionate; f) organizzazione
di convegni e di seminari per attività straordinarie di formazione
e di aggiornamento professionale; g) programmi straordinari di assistenza
tecnica agli apicoltori e propaganda dei prodotti apistici; h) organizzazione
di interventi straordinari di profilassi e risanamento degli alveari.
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ARTICOLO
6 Concessione di contributi
Per la realizzazione del piano degli interventi previsto all'articolo
5 vengono concessi contributi nei limiti della disponibilità
di bilancio. Quelli relativi alle lettere a), b), c), d), e), sono
assegnati dagli enti delegati di cui all'articolo 18; quelli relativi
alle lettere f), g), h), sono assegnati dalla Giunta regionale sentito
il Comitato consultivo per l'apicoltura. La concessione dei contributi
di cui alla lettera b) dell'articolo 5 è subordinata alla
presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta distruzione
dell'alveare infetto.
ARTICOLO
7 Beneficiari (modificato dalla
legge Regionale 23 marzo 1987, n.5)
Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui alle
lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 5 gli apicoltori singoli
o associati o riuniti in cooperativa che esercitano la loro attività
nel territorio regionale purché in regola con le denunce
previste all'articolo 10. Per tali interventi possono essere concessi
contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile,
con priorità agli apicoltori che siano coltivatori diretti
ed alle cooperative costituite in prevalenza da coltivatori diretti.
Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui alle
lettere f), g), h) le associazioni di produttori di miele e le loro
unioni riconosciute ai sensi della legge regionale 10 giugno 1983
n. 23. Per tali interventi possono essere concessi contributi fino
ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
TITOLO III
DISCIPLINA DELLE DISTANZE DEGLI APIARI E DEGLI ALVEARI
ARTICOLO 8 Distanza degli apiari da edifici e da
immobili (modificato dalla
legge Regionale 23 marzo 1987, n.5)
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri rispetto:
a) agli edifici di civile abitazione; b) agli edifici nei quali
una o più persone svolgono la propria attività , anche
temporaneamente; c) alle strade statali, provinciali e comunali,
alle autostrade e alle ferrovie; d) ai confini di proprietà
. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se
tra l'apiario e gli immobili di cui al comma precedente sono interposti
muri, siepi o altri ripari, senza soluzione di continuità
. Tali ripari devono avere altezza di almeno due metri ed estendersi
per almeno due metri oltre gli alveari posti all'estremità
dell'apiario. Gli apicoltori possessori o detentori di alveari stanziali
devono adeguarsi alle norme del presente articolo, immediatamente
per i nuovi alveari ed entro un anno per gli alveari esistenti.
Agli apicoltori possessori e detentori di alveari nomadi, le norme
del presente articolo si applicano immediatamente.
ARTICOLO
9 Distanze degli apiari nomadi
Le distanze degli apiari nomadi tra loro e dagli alveari stanziali
sono stabilite dal Consiglio regionale su proposta della Giunta,
sentito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura, tenuto
conto in particolare dell'intensità della flora nettarifera
esistente nelle diverse parti del territorio e del periodo dell'anno
interessato.
TITOLO IV
DISCIPLINA IGIENICO - SANITARIA DELL'APICOLTURA
ARTICOLO 10 Denuncia degli alveari
I possessori o detentori di apiari di qualunque tipo devono farne
denuncia entro il 30 novembre di ogni anno all'Unità sanitaria
locale e all'ente delegato di cui all'articolo 18 competenti per
territorio. Per gli alveari nomadi la denuncia deve essere presentata
entro il 31 dicembre di ogni anno anche all'Unità sanitaria
locale e all'ente delegato nel cui territorio gli alveari vengono
trasferiti e deve essere corredata dal certificato sanitario rilasciato
da non oltre trenta giorni, attestante sia la sanità degli
alveari trasportati che la provvidenza da zona non infetta. Copia
della predetta certificazione sanitaria deve essere sempre conservata
dall'interessato durante i trasferimenti. La mancata denuncia di
cui ai commi precedenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 19, l'esclusione dai benefici previsti
dalla presente legge. Gli enti competenti a ricevere la denuncia
rilasciano ricevuta della stessa e l'ente delegato attribuisce ad
ogni apiario un numero progressivo che deve essere inscritto in
un apposito cartello conforme a modello predisposto dai competenti
uffici regionali, rilasciato al momento della denuncia, da esporsi
presso l'apiario. Entro il 30 gennaio di ogni anno gli enti delegati
comunicano l'elenco degli apicoltori al servizio veterinario dell'Unità
sanitaria locale competente.
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ARTICOLO
11 Denuncia malattie delle api
Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di polizia veterinaria
approvato con dPR 8 febbraio 1954 n. 320, è fatto obbligo
a chiunque detenga alveari di qualunque tipo di denunciare al Sindaco,
all'Unità sanitaria locale e all'ente delegato di cui all'articolo
18 competenti per territorio le malattie, accertate o sospette,
indicate dai competenti organi statali ai sensi dell'articolo 6,
lettera u) della legge 23 dicembre 1978 n. 833. L'Unità sanitaria
locale provvede gratuitamente agli interventi diagnostici e propone
al Sindaco l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 154
e seguenti del regolamento indicato al primo comma, ai fini della
estinzione dei focolai infetti. Copia del provvedimento del Sindaco
sarà inviata a cura dell'Unità sanitaria locale alla
Comunità montana, o Consorzio di Comuni per l'esercizio delle
deleghe in agricoltura e agli interessati. Qualora l'intervento
di risanamento comporti la distruzione dell'alveare e delle attrezzature
ad esso connesse, l'apicoltore può usufruire degli interventi
di cui all'articolo 5, lettera b). Al fine di evitare la diffusione
di malattie infettive e infestive delle api, possono essere adottati
provvedimenti, con le modalità di cui al secondo comma del
presente articolo, anche nei confronti delle famiglie di api ricoverate
in cavità naturali.
ARTICOLO
12 Cessione di alveari e di api
La cessione a qualsiasi titolo di alveari e di api deve avvenire
previa certificazione rilasciata dall'organo sanitario competente
nel territorio da cui provengono le api, attestante che le api cedute
e l'apiario di provenienza non presentano, alla data del rilascio,
alcun sintomo di malattia infettiva e infestiva di cui all'articolo
11, primo comma della presente legge.
ARTICOLO 13 Bugni villici
Al fine di permettere il periodico controllo sanitario delle famiglie
di api è vietato l'uso di bugni villici o similari a favo
fisso che devono essere eliminati entro due anni dall'entrata in
vigore della presente legge. Per l'impianto di alveari in sostituzione
di altrettanti bugni villici effettuato entro il termine di cui
al comma precedente, i possessori degli stessi sono equiparati ai
coltivatori diretti ai fini della priorità nella concessione
del contributo.
ARTICOLO 14 Trattamenti antiparassitari
Con provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge saranno dettate norme per disciplinare le modalità
delle tecniche fitosanitarie, in modo che le stesse non rechino
danno alle popolazioni entomofile ed alle api.
ARTICOLO
15 Competenze per la tutela igienico-sanitaria dell'apicoltura
La tutela igienico - sanitaria degli apiari e la igiene e sanità
del miele, dei prodotti minori e dei rispettivi derivati e la relativa
vigilanza è esercitata dalle Unità sanitarie locali
in conformità alla legge regionale 1º luglio 1981 n.
25 ed agli articoli della presente legge.
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ARTICOLO
16 Vendita dei prodotti
La vendita dei prodotti dell'apicoltura, ove effettuata direttamente
dagli apicoltori singoli ed associati, è regolata dalle norme
vigenti nei riguardi dei produttori agricoli.
TITOLO V
ALLEVAMENTI DI FAUNA MINORE
ARTICOLO 17 Elicicoltura e lombricoltura
Al fine di favorire l'incremento della redditività dell'agricoltura,
la Regione promuove lo sviluppo e l'incremento dell'elicicoltura
e della lombricoltura. A tal fine, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, possono essere concessi ai coltivatori diretti singoli,
associati o riuniti in cooperativa contributi per l'acquisto e la
costruzione delle relative attrezzature e strutture di allevamento,
nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 18 Deleghe
Ai fini della presente legge, le Comunità montane ed i Consorzi
di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura sono delegati,
per i territori di rispettiva competenza: a) a concedere i contributi
per attuare gli interventi di cui all'articolo 5, lettere a), b),
c), d), e) stabilendo anche l'ammontare delle spese ritenute ammissibili;
b) a ricevere la denuncia di cui all'articolo 10, ad attribuire
il numero progressivo, a comunicare l'elenco degli apicoltori di
cui al quarto e quinto comma dello stesso articolo 10; c) a vigilare
sull'applicazione delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10;
d) a concedere i contributi di cui all'articolo 6. Per l'esercizio
delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 e successive modificazioni
e integrazioni.
ARTICOLO
19 Sanzioni (modificato dalla
legge Regionale 23 marzo 1987, n.5)
Per la violazione delle norme della presente legge sono previste
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 4.000
a lire 20.000 ad alveare, per il mancato rispetto delle distanze
di cui agli articoli 8 e 9; b) da lire 4.000 a lire 20.000 ad alveare,
per omessa esposizione del cartello con il numero progressivo attribuito
all'apiario di cui all'articolo 10, quarto comma; c) da lire 7.000
a lire 35.000 ad alveare, per omessa o non veritiera denuncia di
cui all'articolo 10, primo comma e per mancata esibizione della
certificazione sanitaria di cui allo stesso articolo 10, secondo
comma; d) da lire 10.000 a lire 50.000 ad alveare riconosciuto infetto,
per omessa denuncia di malattia di cui all'articolo 11; e) da lire
15.000 a lire 75.000 ad alveare, per omessa presentazione del certificato
sanitario di cui all'articolo 12; f) da lire 20.000 a lire 100.000
per ogni bugno villico non eliminato, ai sensi dell'articolo 13;
g) da lire 20.000 a lire 200.000 per violazione dei divieti di cui
all'articolo 154 del dPR 8 febbraio 1954 n. 320.
ARTICOLO
20 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (modificato
dalla legge Regionale
23 marzo 1987, n.5)
Le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo
19 sono delegate alle Comunità montane ed ai Consorzi di
Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura che vi provvedono
ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. Per l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c)
dell'articolo 19 provvedono i competenti enti delegati e le Unità
sanitarie locali a seconda che la violazione sia stata accertata
da soggetti incaricati dipendenti dagli uni o dagli altri enti.
Per l'accertamento e l'applicazione delle restanti sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 19 provvedono le Unità
sanitarie locali ai sensi della legge regionale 14 aprile 1983 n.
11.
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ARTICOLO
21 Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 17 della
presente legge, si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire
300.000.000 in termini di competenza del <<Fondo occorrente
per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per
ulteriori programmi di sviluppo>> iscritto al cap. 9030 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
1983 e corrispondente istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della
legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, dei seguenti
capitoli: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5
e 17 della presente legge, si provvede mediante utilizzo di quota
pari a lire 300.000.000 in termini di competenza del <<Fondo
occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per
ulteriori programmi di sviluppo>> iscritto al cap. 9030 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
1983 e corrispondente istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della
legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984, dei seguenti
capitoli: - 6605 <<Contributi agli apicoltori singoli o associati
ed alle Associazioni di Produttori di miele e loro unioni per l'incremento
dell'apicoltura>> con lo stanziamento di lire 270.000.000
in termini di competenza; OMISSIS Agli oneri per gli esercizi successivi
si potrà provvedere con legge di bilancio. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3, sesto comma, della presente legge,
si provvede con gli stanziamenti del cap. 0495 <<Spese per
compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni,
comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali>>
che presenta sufficiente disponibilità . Agli oneri derivanti
dall'attuazione degli articoli 5 e 17 della presente legge, si provvede
mediante utilizzo di quota pari a lire 300.000.000 in termini di
competenza del <<Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese
in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo>>
iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno finanziario 1983 e corrispondente istituzione,
ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977
n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario 1984, dei seguenti capitoli: OMISSIS - 6607 <<Contributi
ai coltivatori diretti singoli od associati per l'acquisto e la
costituzione di attrezzature e strutture per l'incremento della
elicicoltura e della lombricoltura>> con lo stanziamento di
lire 30.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi
successivi si potrà provvedere con legge di bilancio. Agli
oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, sesto comma, della
presente legge, si provvede con gli stanziamenti del cap. 0495 <<Spese
per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni,
comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali>>
che presenta sufficiente disponibilità . Agli oneri per gli
esercizi successivi si potrà provvedere con legge di bilancio.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, sesto comma,
della presente legge, si provvede con gli stanziamenti del cap.
0495 <<Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese
a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da
leggi regionali o statali>> che presenta sufficiente disponibilità
. La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova,
addì 9 luglio 1984
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