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La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la
seguente legge:
Art.1.
Ai sensi della presente legge per il miele si intende il prodotto
alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori
o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si
trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano
con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare
nei favi dell'alveare. Tale prodotto può essere fluido, denso
o cristallizzato. Il miele a seconda dell'origine si distingue in:
a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei
fiori;
b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni
provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse.
Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di
favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in
favi anche interi con celle opercolate;
2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più
pezzi di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati
non contenenti covata;
4) miele centrifugato; miele ottenuto mediante centrifugazione dei
favi disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non
contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.
Art.
2. Il miele può essere commercializzato solo se conforme
alle definizioni ed alle norme previste dalla seguente legge.
Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:
1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero
invertito;
miele di nettare non meno del 65 per cento;
miele di melata, solo o con miscela con il miele di nettare, non
meno del 60 per cento;
2) tenore d'acqua:
non più del 21 per cento;
miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio (Trifolium sp.)
e di corbezzolo (Arbutus) non più del 23 per cento;
3) tenore apparente di saccarosio:
non più del 5 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di
acacia, dilavanda e di Banksia menziesii non più del 10 per
cento;
4) tenore di sostanze insolubili in acqua;
non più dello 0.1 per cento;
miele torchiato non più dello 0.5 per cento;
5) tenore in sostanze minerali (ceneri):
non più dello 0.6 per cento;
miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più
dell'1 per cento;
6) acidità:
non più di milliequivalenti per kg;
7) indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale(HMF)determinati
dopo il trattamento e miscela:
a) indice diastasico (scala di Shade):
a') non meno di 8;
a'') miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele
di agrumi)e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg, non meno di
3;
b) HMF non più di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di
cui alla precedente lettera a), a'').
Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele
con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste
dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Art.3.
Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto
nessun altro prodotto.
Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione
straniera non può essere commercializzato con la denominazione
di miele italiano, ma con la denominazione di 'miscela di mieli
di origini diverse' .La miscela di mieli di origine di soli paesi
extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione
di 'miscela di mieli di importazione'. I mieli di origine extracomunitaria
devono riportare oltre alle indicazioni di cui al successivo articolo
6, terzo comma, anche l'indicazione del Paese di origine. Il miele
italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale.
Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Art.4.
Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto
destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche
o inorganiche estranee alla sua composizione; come muffe, insetti
e parti di insetti, covate e granelli di sabbia.
In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi
natura in quantità tali da presentare un pericolo per la
salute umana.
É fatto comunque divieto di produrre , vendere, detenere
per vendere, somministrare o distribuire per il consumo , miele
non corrispondente all'articolo5 della legge 30 aprile 1962, n.283.
Il miele non deve:
a) presentare sapore od odore estranei;
b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;
c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi
vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
d) presentare un'acidità modificata artificialmente;
e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile
la determinazione dell'origine ai sensi del terzo comma dell'articolo
1.
Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera c, non si applicano
per il miele per pasticceria e per il miele per l'industria.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è
punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile
1962, n.283.
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Art.5.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione
del miele per pasticceria, del miele per l'industria, del miele
di Calluna e miele di Arbutus possono giustificare un tenore massimo
di acqua del 25 per cento.
Per 'miele di pasticceria' e per 'miele per l'industria' si intende
il miele che, pur essendo idoneo al consumo umano, non corrisponda
ai requisiti di cui al precedente articolo 4, quarto comma, lettere
a)b) e c) ovvero abbia un indice diastasico o un tenore idrossimetilfurfurale
non conformi alle caratteristiche di cui al precedente articolo
2, secondo comma, punto 7, lettere a) b).
Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto
dal precedente primo comma è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2 milioni.
Art.6.
Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla
presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente
racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della
legge 30 aprile 1962, n.283, e del decreto ministeriale 21 marzo
1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al
dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato,
a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori
recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo.
L'uso della denominazione 'miele', salvo quanto prescritto dai commi
seguenti, è consentito per il solo prodotto definito dal
primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere
utilizzata nel commercio del prodotto per disegnarlo.
Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato
devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili
ed indelebili, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione 'miele' o una delle denominazioni specifiche,
previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine
e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il 'miele in favo'
ed il 'miele con pezzi di favo' nonché il 'miele per pasticceria',
il 'miele per l'industria' ed il 'miele di brughiera' devono essere
designati come tali;
b) il peso netto espresso in grammi o chilogrammi;
c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale
del produttore o del confezionatore, oppure di un venditore residente
all'interno della Comunità economica europea;
d) l'anno di produzione.
La denominazione 'miele' o una delle denominazioni di cui all'articolo
1 può essere completata tra l'altro da:
1) un'indicazione inerente all'origine botanica, se il prodotto
proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche
organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;
2) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto
proviene totalmente dall'origine indicata;
3) l'indicazione 'vergine integrale' per il prodotto di origine
nazionale quando non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico
di conservazione e possegga i requisiti chimici, chimico-fisici
e biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo articolo
7. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni
e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione
ed alla data di scadenza.
Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di
peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato
al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere b) - c),
possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.
Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico
e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza per vendere
il miele di cui al precedente comma nonché di un registro
dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli.
L'indicazione di cui al terzo comma, lettera a), deve figurare in
lingua italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del
recipiente.
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 100.000 a lire 500.000.
Art.
7. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali
di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche,
microscopiche e organolettiche delle principali qualità di
miele nazionale.
Art.8.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Art.9.
La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
La presente legge , munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 12 ottobre 1982
PERTINI
Spadolini-Altissimo
Marcora-Colombo
Darida-Bartolomei
Visto, il Guardasigilli: Darida.
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